Incarto n.
52.2006.226

 

Lugano

13 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 10 luglio 2006 di

 

 

 

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 giugno 2006 (n. 3005) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 19 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    18 luglio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    22 agosto 2006 del Consiglio di Stato,

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il cittadino boliviano RI 1 (1961) è entrato in Svizzera il 19 luglio 2003 per poi sposarsi il 14 novembre 2003 a __________ con la cittadina elvetica __________ (1961).

A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 13 novembre 2006. Attualmente lavora in proprio come pittore/imbianchino.

Il 14 agosto 2004 egli è stato raggiunto dal figlio __________ (__________1990), nato da una relazione con una connazionale e posto in seguito al beneficio di un permesso di dimora di durata identica a quello del padre nell'ambito del ricongiungimento familiare.

 

 

                                  B.   a) Il 7 febbraio 2006, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo nel proprio permesso di dimora e di quello del figlio, indicando di essersi trasferiti da __________ a __________. Egli ha inoltre affermato di avere cessato la comunione domestica con la moglie dal 1° novembre 2005.

Interrogati il 5, rispettivamente, il 6 aprile 2006 dalla Polizia cantonale, __________ e RI 1 hanno confermato di vivere separati dall'inizio di novembre del 2005 e di non voler riprendere la vita in comune.

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 19 aprile 2006 il dipartimento ha respinto l'istanza e ha fissato a RI 1 un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione all'inizio di novembre del 2005 della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese.

La decisione, resa sulla base degli art. 3, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS, è stata estesa al figlio RI 2.

 

                                  C.   Con giudizio 20 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato e a suo figlio per i motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 e suo figlio RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

I ricorrenti sostengono innanzitutto che la decisione dipartimentale non comporta formalmente la revoca del loro permesso di dimora in quanto si limita a respingere la domanda di modifica dei dati relativi al loro indirizzo.

Nel merito, RI 1 contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione è stata causata da motivi finanziari e di non escludere la riconciliazione con la moglie in un prossimo futuro.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

In concreto, il 19 aprile 2006 il dipartimento ha revocato i permessi di dimora di RI 1 e di suo figlio RI 2 validi sino al 13 novembre 2006.

Ritenuto che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), ne discende che anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dagli insorgenti è data.

 

1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   I ricorrenti sostengono innanzitutto che la decisione dipartimentale del 19 aprile 2006 non comporta formalmente la revoca del loro permesso di dimora in quanto si limita a respingere la domanda di modifica dei dati relativi al loro indirizzo.

Ora, è vero che l'atto in parola non menziona espressamente la revoca del permesso di dimora che gli insorgenti detenevano a quel momento. È però altrettanto vero che contemplando l'obbligo di lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2006 - ben prima quindi della scadenza della validità del loro permesso valido sino al 13 novembre 2006 – tale pronuncia si configura di fatto come una misura revocatoria dell'autorizzazione di soggiorno. Circostanza questa che i ricorrenti hanno dimostrato di avere perfettamente compreso, avendo impugnato tempestivamente tale pronuncia dinnanzi al Consiglio di Stato con argomenti volti per l'appunto a scongiurare il loro allontanamento dal nostro Paese.

 

 

                                   3.   3.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

 

 

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 19 luglio 2003 e, per vivere insieme alla moglie __________, gli è stato rilasciato un permesso di dimora.

Dall'inizio del mese di novembre 2005 i coniugi __________ vivono separati. Essi hanno già avuto modo di dichiarare di non volere riprendere la vita in comune (v. verbali di interrogatorio di Polizia cantonale del 5, rispettivamente, 6 aprile 2006 di __________ e RI 1).

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare il fatto che la loro separazione dura ormai da quasi un anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune, vi sono sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta.  Il fatto che la disunione sarebbe riconducibile a ragioni economiche come sostiene il ricorrente è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben definito.

 

4.2. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie.

Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione del ricorrente non può essere tutelata sul piano giuridico.

 

 

                                   5.   Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

5.1. RI 1 risiede regolarmente da circa tre anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Bolivia, dove è nato, è cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 42 anni.

Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.

 

Visto quanto precede, l'insorgenteRI 1non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie.

 

5.2. Per quanto concerne il permesso di soggiorno di RI 2 (1990), esso dipende dal destino di quello del padre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e figlio. Non è inoltre dato a vedere come RI 2, il quale soggiorna in Svizzera da soli due anni, non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine, dove viveva prima di giungere nel nostro paese.

Si può pertanto ritenere che egli, tornando a vivere in Bolivia dove ha trascorso l'infanzia, non si troverà confrontato con insormontabili difficoltà di adattamento.

 

 

                                   6.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, al figlio RI 2, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.

 

 

                                   7.   Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata al padre, in quanto sua rappresentante legale.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico di RI 1.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario