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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 10 luglio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2913), che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 novembre 2005 con cui il CO 1 gli ha negato il rinnovo della licenza edilizia per il riattamento e la trasformazione in abitazione primaria con ampliamento dell'edificio (mapp. 1451) fuori zona edificabile; |
viste le risposte:
- 25 luglio 2006 del municipio di __________;
- 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1 è proprietario di un terreno (mapp. 1451, ex mapp. 601) a __________, situato in __________, sul quale si ergono due edifici contigui: il primo (ex mapp. 601 sub A e C), adibito a residenza primaria, è censito nell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili nella categoria già trasformati (3); il secondo, strutturato su due livelli (ex mapp. 601 sub B) e destinato a legnaia-ripostiglio, è inventariato come meritevole di conservazione (1a).
B. Il 22 luglio
1999, previo avviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio ha rilasciato
a RI 1 la licenza edilizia per riattare e ampliare la predetta legnaia, trasformandola
in un'abitazione primaria su due piani. Il progetto prevedeva in particolare l'innalzamento
della gronda (+ m 0.50) e del colmo (+ m 0.60) del tetto, nonché l'estensione
dell'edificio verso nord (+ m 0.80); alcuni interventi interni e la formazione
di nuove aperture.
Il permesso è stato rinnovato a due riprese, la prima volta il 7 settembre 2001
e la seconda l’8 ottobre 2003.
Facendo proprio l'avviso cantonale negativo, l’11 novembre 2005 il municipio ha
negato l'ulteriore rinnovo del permesso edilizio richiesto dal ricorrente (domanda
10 agosto 2005), poiché in contrasto con i criteri pianificatori applicabili
agli interventi fuori delle zone edificabili; inoltre, non sarebbe stato
possibile definire se l'edificio si trovasse effettivamente all’interno di un
paesaggio con edifici e impianti degni di protezione (art. 39 ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1).
C. Con giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro il suddetto provvedimento, confermando il rifiuto di rinnovare la licenza edilizia. Il Governo ha in sostanza rilevato che il progetto non poteva beneficiare di un autorizzazione eccezionale in base all’art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo ad ubicazione vincolata, né in base agli art. 24d cpv. 2 LPT e 39 OPT.
D. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. In via subordinata, postula il
rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovi accertamenti.
L'insorgente rimprovera innanzi tutto al Governo di non aver applicato correttamente
l'art. 24d LPT: a suo dire, il rustico non verrebbe infatti demolito
e ampliato in modo tale da mutare l’aspetto esterno e la struttura edilizia
basilare. Gli interventi sarebbero essenzialmente di natura conservativa e
l’ampliamento, per rapporto alle preesistenze, oltre modo contenuto (4.84 mq). Inoltre, nelle immediate vicinanze si troverebbero diversi
rustici già riattati. Il suo terreno, conclude il
ricorrente, potrebbe d'altra parte trovarsi nella zona in cui secondo il piano
di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)
saranno possibili dei riattamenti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il municipio chiede per contro l'accoglimento del gravame per motivi che, in quanto rilevanti, verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell’insorgente, già istante in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove invocate dal ricorrente (sopralluogo,
audizione teste Grassi) non appaiono atte a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.
2. Oggetto di
contestazione è il rilascio (rinnovo) del permesso per l'ampliamento e il
cambiamento di destinazione in abitazione primaria della legnaia-ripostiglio
(ex mapp. 601 sub B), censita nell'inventario degli edifici situati fuori delle
zone edificabili quale meritevole di conservazione 1a.
Vista la sua ubicazione, è pacifico che entri in linea di conto unicamente
un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 segg. LPT.
A giusta ragione la ricorrente non sollecita in questa sede il rilascio della
licenza sulla sola scorta delle autorizzazioni ottenute in precedenza; come
illustrato dal Governo, nulla potrebbe infatti dedurre il soccombente da
permessi antecedenti, rilasciati sotto un altro regime o in contrasto con il
diritto pubblico (cfr. art. 14 LE; Adelio
Scolari, Commentario, 2 ed., Cadenazzo 1996, ad art. 14 n. 47; RDAT
II-1994 n. 39, consid. 2).
3. 3.1. In deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118 Ib 17 consid. 2b).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tec-nico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile. Per prassi, il requisito di ubicazione vincolata è generalmente escluso per la realizzazione di spazi indipendenti destinati all’abitazione (anche se adempiono una funzione sociale; Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 24 n. 13 segg.).
L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata.
3.2. Nel
caso concreto, a giusta ragione le precedenti istanze hanno ritenuto che la
trasformazione della legnaia in abitazione primaria non soddisfi il requisito
di ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Tale intervento è infatti dettato
unicamente da motivi soggettivi, di comodità. Dal profilo delle sue finalità,
nulla impone di realizzare un simile manufatto fuori della zona edificabile.
L'intervento non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai
sensi dell'art. 24 LPT. Del resto, neppure il ricorrente lo pretende.
4. 4.1. Posto
che gli art. 24a e 24b e 37a LPT sono a priori inapplicabili
alla presente fattispecie, il ricorrente non potrebbe neppure invocare un
permesso in base all'art. 24c LPT.
Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori dalle zone edificabili, gli edifici
e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma
(cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente.
Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona. In virtù dell'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici o impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). La questione di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze; per i cambiamenti di destinazione (Zweckänderungen) per giurisprudenza l'identità è data unicamente quando la nuova utilizzazione non diverga in modo importante da quella originaria (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24c, n. 18 seg.; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, parte V: Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2000/2001, n. 3.5).
4.2. Nel caso concreto, a prescindere dalla
questione di sapere se l'edificio sia stato costruito o trasformato a suo tempo
in conformità al diritto materiale (cfr. art. 41 OPT), l'intervento di cui si
tratta non può in nessun caso beneficiare della tutela delle situazioni
acquisite poiché sovverte in misura eccessiva l'identità della costruzione. RI
1 intende infatti trasformare un edificio adibito attualmente a legnaia-ripostiglio
in un'abitazione primaria dotata di più locali (cucina, soggiorno, bagno e
camera) e strutturata su due livelli. Si tratta dunque, a non averne dubbio, di
un cambiamento importante (totale), che diverge totalmente dall'attuale destinazione
agricola e travalica pertanto i limiti fissati dall'art. 24c LPT. Privo
di rilievo è il fatto che la stalla sia contigua all'altra costruzione del
ricorrente (ex mapp. 601 sub A e C) già trasformata e utilizzata a fini
residenziali.
5. 5.1. Invano
si richiama il ricorrente all'art. 24d cpv. 2 LPT (versione in vigore
fino 1. settembre 2007) secondo cui il diritto cantonale può autorizzare il
cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se
sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente e se la loro
conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
La distinzione tra gli edifici e impianti degni di protezione ai sensi della
norma citata e quelli protetti perché elementi tipici del pae-saggio (art. 39 cpv.
2 OPT) non è sempre facile. Nel primo caso rientrano soltanto le costruzioni
che devono essere poste sotto formale protezione in ragione delle loro qualità
architettoniche o della loro appartenenza al patrimonio storico (ovvero per i
quali è stata istituita un'apposita protezione ai sensi dell'art. 20 della
legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1;
cfr. art. 74 cpv. 2 LALPT). Sono invece considerati edifici protetti in quanto
elementi tipici del paesaggio, quelli che in caso di scomparsa cagionerebbero
alla qualità di quest’ultimo un grave pregiudizio (cfr. STA n. 52.2003.125 del
5 settembre 2003; USTE, op. cit., parte III: Criteri per designare le
costruzioni e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d e
39 OPT, pag. 3 segg.; VLP-ASPAN, Territorie & Environnement, luglio 2003,
pag. 23 e settembre 2007, pag. 14).
L’edificio in disamina, non è mai stato sottoposto a formale pro-tezione ai sensi dell’art. 24d cpv. 2 LPT. Il suo inserimento nell’inventario comunale degli edifici meritevoli di conservazione 1a è infatti avvenuto in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 OPT, in quanto elemento tipico del paesaggio rurale comunale (cfr. art. 49 NAPR). La conformità dell’intervento in oggetto va pertanto esaminata in base all’art. 39 cpv. 2 OPT e non all'art. 24d cpv. 2 LPT.
5.2. Giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT, i cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è costituito soltanto dagli edifici in quanto tali, ma in quanto inseriti nel paesaggio stesso, che come tale è degno di protezione e tutelato nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (USTE, op. cit., parte I: Commenti relativi all'OPT, pag. 40).
Nonostante
il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale abbia appro-vato la scheda di
coordinamento 8.5 del piano direttore cantona-le, il Ticino non si è ancora
dotato del piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP) che delimiti i paesaggi
con edifici e impianti protetti. Di conseguenza poco importa sapere, a questo
stadio, se il fondo e l'edificio del ricorrente sia effettivamente inserito nel
perimetro di rispetto del PUC-PEIP frattanto posto in consultazione, come pure che
la legnaia-ripostiglio sia annoverata nell'inventario dei rustici nella
categoria 1a, poiché fino alla formale adozione del predetto piano – riservato
l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale, cantonale
e comunale – non potranno comunque essere rilasciate autorizzazioni edilizie ai
sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. in tal senso anche l'art. 49 terzo
capoverso NAPR).
5.3. Ne discende che anche in base agli art. 24d LPT e 39 OPT la domanda
di rinnovo del permesso, invero discutibile, concessogli in precedenza, non può
in ogni caso essere accolta.
6. Priva di rilievo è, da ultimo, la generica doglianza dell'insorgente secondo cui nelle vicinanze della legnaia vi sarebbero non meglio precisati edifici riattati, in quanto sicuramente non sufficiente a suffragare l'esistenza di una prassi lesiva del diritto.
7. In esito alle considerazioni che precedono il gravame va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24a-d, 37a LPT; 39, 41, 42 OPT; 14, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
500 Bellinzona; ; ; ;. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria