Incarto n.
52.2006.228

 

Lugano

28 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina, Damiano Bozzini

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 10 luglio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2913), che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 novembre 2005 con cui il CO 1 gli ha negato il rinnovo della licenza edilizia per il riattamento e la trasformazione in abitazione primaria con ampliamento dell'edificio (mapp. 1451) fuori zona edificabile;

 

 

viste le risposte:

-    25 luglio 2006 del municipio di __________;

-    19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario di un terreno (mapp. 1451, ex mapp. 601) a __________, situato in __________, sul quale si ergono due edifici contigui: il primo (ex mapp. 601 sub A e C), adibito a residenza primaria, è censito nell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili nella categoria già trasformati (3); il secondo, strutturato su due livelli (ex mapp. 601 sub B) e destinato a legnaia-ripostiglio, è inventariato come meritevole di conservazione (1a).

 

 

                                  B.   Il 22 luglio 1999, previo avviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per riattare e ampliare la predetta legnaia, trasformandola in un'abitazione primaria su due piani. Il progetto prevedeva in particolare l'innalzamento della gronda (+ m 0.50) e del colmo (+ m 0.60) del tetto, nonché l'estensione dell'edificio verso nord (+ m 0.80); alcuni interventi interni e la formazione di nuove aperture.
Il permesso è stato rinnovato a due riprese, la prima volta il 7 settembre 2001 e la seconda l’8 ottobre 2003.
Facendo proprio l'avviso cantonale negativo, l’11 novembre 2005 il municipio ha negato l'ulteriore rinnovo del permesso edilizio richiesto dal ricorrente (domanda 10 agosto 2005), poiché in contrasto con i criteri pianificatori applicabili agli interventi fuori delle zone edificabili; inoltre, non sarebbe stato possibile definire se l'edificio si trovasse effettivamente all’interno di un paesaggio con edifici e impianti degni di protezione (art. 39 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1).

 

                                  C.   Con giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro il suddetto provvedimento, confermando il rifiuto di rinnovare la licenza edilizia. Il Governo ha in sostanza rilevato che il progetto non poteva beneficiare di un autorizzazione eccezionale in base all’art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo ad ubicazione vincolata, né in base agli art. 24d cpv. 2 LPT e 39 OPT.

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In via subordinata, postula il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovi accertamenti.
L'insorgente rimprovera innanzi tutto al Governo di non aver applicato correttamente l'art. 24d LPT: a suo dire, il rustico non verrebbe infatti demolito e ampliato in modo tale da mutare l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare. Gli interventi sarebbero essenzialmente di natura conservativa e l’ampliamento, per rapporto alle preesistenze, oltre modo contenuto (4
.84 mq). Inoltre, nelle immediate vicinanze si troverebbero diversi rustici già riattati. Il suo terreno, conclude il ricorrente, potrebbe d'altra parte trovarsi nella zona in cui secondo il piano di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) saranno possibili dei riattamenti.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il municipio chiede per contro l'accoglimento del gravame per motivi che, in quanto rilevanti, verranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell’insorgente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove invocate dal ricorrente (sopralluogo, audizione teste Grassi) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.

 

                                   2.   Oggetto di contestazione è il rilascio (rinnovo) del permesso per l'ampliamento e il cambiamento di destinazione in abitazione primaria della legnaia-ripostiglio (ex mapp. 601 sub B), censita nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili quale meritevole di conservazione 1a.
Vista la sua ubicazione, è pacifico che entri in linea di conto unicamente un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 segg. LPT.
A giusta ragione la ricorrente non sollecita in questa sede il rilascio della licenza sulla sola scorta delle autorizzazioni ottenute in precedenza; come illustrato dal Governo, nulla potrebbe infatti dedurre il soccombente da permessi antecedenti, rilasciati sotto un altro regime o in contrasto con il diritto pubblico (cfr. art. 14 LE; Adelio Scolari, Commentario, 2 ed., Cadenazzo 1996, ad art. 14 n. 47; RDAT II-1994 n. 39, consid. 2).

 

 

                                   3.   3.1. In deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118 Ib 17 consid. 2b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tec-nico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile. Per prassi, il requisito di ubicazione vincolata è generalmente escluso per la realizzazione di spazi indipendenti destinati all’abitazione (anche se adempiono una funzione sociale; Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 24 n. 13 segg.).

L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata.

 

                                         3.2. Nel caso concreto, a giusta ragione le precedenti istanze hanno ritenuto che la trasformazione della legnaia in abitazione primaria non soddisfi il requisito di ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Tale intervento è infatti dettato unicamente da motivi soggettivi, di comodità. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare un simile manufatto fuori della zona edificabile. L'intervento non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT. Del resto, neppure il ricorrente lo pretende.


                                   4.   4.1. Posto che gli art. 24a e 24b e 37a LPT sono a priori inapplicabili alla presente fattispecie, il ricorrente non potrebbe neppure invocare un permesso in base all'art. 24c LPT.
Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori dalle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.

Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona. In virtù dell'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici o impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). La questione di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze; per i cambiamenti di destinazione (Zweckänderungen) per giurisprudenza l'identità è data unicamente quando la nuova utilizzazione non diverga in modo importante da quella originaria (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24c, n. 18 seg.; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, parte V: Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2000/2001, n. 3.5).

 

4.2. Nel caso concreto, a prescindere dalla questione di sapere se l'edificio sia stato costruito o trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale (cfr. art. 41 OPT), l'intervento di cui si tratta non può in nessun caso beneficiare della tutela delle situazioni acquisite poiché sovverte in misura eccessiva l'identità della costruzione. RI 1 intende infatti trasformare un edificio adibito attualmente a legnaia-ripostiglio in un'abitazione primaria dotata di più locali (cucina, soggiorno, bagno e camera) e strutturata su due livelli. Si tratta dunque, a non averne dubbio, di un cambiamento importante (totale), che diverge totalmente dall'attuale destinazione agricola e travalica pertanto i limiti fissati dall'art. 24c LPT. Privo di rilievo è il fatto che la stalla sia contigua all'altra costruzione del ricorrente (ex mapp. 601 sub A e C) già trasformata e utilizzata a fini residenziali.

 

                                   5.   5.1. Invano si richiama il ricorrente all'art. 24d cpv. 2 LPT (versione in vigore fino 1. settembre 2007) secondo cui il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente e se la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
La distinzione tra gli edifici e impianti degni di protezione ai sensi della norma citata e quelli protetti perché elementi tipici del pae-saggio (art. 39 cpv. 2 OPT) non è sempre facile. Nel primo caso rientrano soltanto le costruzioni che devono essere poste sotto formale protezione in ragione delle loro qualità architettoniche o della loro appartenenza al patrimonio storico (ovvero per i quali è stata istituita un'apposita protezione ai sensi dell'art. 20 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1; cfr. art. 74 cpv. 2 LALPT). Sono invece considerati edifici protetti in quanto elementi tipici del paesaggio, quelli che in caso di scomparsa cagionerebbero alla qualità di quest’ultimo un grave pregiudizio (cfr. STA n. 52.2003.125 del 5 settembre 2003; USTE, op. cit., parte III: Criteri per designare le costruzioni e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d e 39 OPT, pag. 3 segg.; VLP-ASPAN, Territorie & Environnement, luglio 2003, pag. 23 e settembre 2007, pag. 14).

                                         L’edificio in disamina, non è mai stato sottoposto a formale pro-tezione ai sensi dell’art. 24d cpv. 2 LPT. Il suo inserimento nell’inventario comunale degli edifici meritevoli di conservazione 1a è infatti avvenuto in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 OPT, in quanto elemento tipico del paesaggio rurale comunale (cfr. art. 49 NAPR). La conformità dell’intervento in oggetto va pertanto esaminata in base all’art. 39 cpv. 2 OPT e non all'art. 24d cpv. 2 LPT.

 

                                         5.2. Giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT, i cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è costituito soltanto dagli edifici in quanto tali, ma in quanto inseriti nel paesaggio stesso, che come tale è degno di protezione e tutelato nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (USTE, op. cit., parte I: Commenti relativi all'OPT, pag. 40).

                                         Nonostante il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale abbia appro-vato la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore cantona-le, il Ticino non si è ancora dotato del piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP) che delimiti i paesaggi con edifici e impianti protetti. Di conseguenza poco importa sapere, a questo stadio, se il fondo e l'edificio del ricorrente sia effettivamente inserito nel perimetro di rispetto del PUC-PEIP frattanto posto in consultazione, come pure che la legnaia-ripostiglio sia annoverata nell'inventario dei rustici nella categoria 1a, poiché fino alla formale adozione del predetto piano – riservato l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale, cantonale e comunale – non potranno comunque essere rilasciate autorizzazioni edilizie ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. in tal senso anche l'art. 49 terzo capoverso NAPR).
5.3. Ne discende che anche in base agli art. 24d LPT e 39 OPT la domanda di rinnovo del permesso, invero discutibile, concessogli in precedenza, non può in ogni caso essere accolta.

 

                                   6.   Priva di rilievo è, da ultimo, la generica doglianza dell'insorgente secondo cui nelle vicinanze della legnaia vi sarebbero non meglio precisati edifici riattati, in quanto sicuramente non sufficiente a suffragare l'esistenza di una prassi lesiva del diritto.

 

 

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono il gravame va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24a-d, 37a LPT; 39, 41, 42 OPT; 14, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

500 Bellinzona;

;

;

;.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria