Incarto n.
52.2006.251

 

Lugano

13 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 16 agosto 2006 di

 

 

 

RI 1, ,

patrocinata da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 3174), che annulla la licenza edilizia 21 marzo 2006, rilasciata dal municipio di CO 2 all’insorgente per ristrutturare ed ampliare due stabili del nucleo (part. 301);

 

 

viste le risposte:

-    28 agosto 2006 del municipio di CO 2;

-    29 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

-    30 agosto 2006 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 31 gennaio 2006 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di ristrutturare due stabili, uno ad uso abitativo e l’altro di tipo rustico, situati nel nucleo storico (zona NV2; part. 301). Il primo edificio (sub A), strutturato su tre piani e coperto da un tetto a tre falde, verrebbe leggermente ampliato verso nord con l’aggiunta di un corpo di collegamento destinato ad occupare lo spazio libero, largo meno di due metri, che lo separa dal secondo immobile (sub B), nel quale verrebbero ricavati alcuni vani di servizio. La metà est del primo stabile verrebbe ricoperta da un tetto a quattro spioventi a forma triangolare. L’altra metà verrebbe invece ricoperta da un tetto piano ad uso terrazza.

Alla domanda si è opposta la resistente CO 1, proprietaria del fondo confinante verso ovest (part. 306), contestando l'intervento dal profilo della sua conformità per rapporto alle NAPR ed al DLBN, che tutela il nucleo, dichiarato sito pittoresco.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

 

 

                                  B.   Con giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.

Dissentendo dal preavviso della CBN e scostandosi dalle conclusioni del municipio, il Governo ha in sostanza ritenuto che il tetto piano ad uso terrazza alterasse il sito pittoresco e violasse l'art. 51 NAPR, che ammette soltanto piccoli ampliamenti, limitati a reali bisogni tecnici e funzionali, tali da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatale.

Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di aver statuito sulle contestazioni di natura estetica senza nemmeno esperire un sopralluogo, l’insorgente nega in sostanza che il tetto piano ad uso terrazza costituisca un elemento estraneo all’eterogenea tipologia degli edifici della zona del nucleo. Censurando l’applicazione delle disposizioni di PR fatta dal municipio il Governo avrebbe inoltre violato l’autonomia comunale.

 

 

                                  D.   All’accoglimento del giudizio si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la vicina opponente, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio condivide invece l’impugnativa, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalle fotografie prodotte dalla ricorrente, che, permettendo di formarsi un’idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi per rapporto all’oggetto della contestazione, pongono rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato prescindendo dall’esperire una visita in luogo.

 

 

2.Diritto comunale; NAPR

 

2.1. L’art. 49 NAPR del __________, recante il titolo marginale interventi nei nuclei di villaggio, distingue quattro diversi tipi d'intervento: il riattamento, la trasformazione, la ricostruzione e l'ampliamento, che è definito come l'aumento della superficie edificata e della volumetria di un edificio esistente, tale da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente (cpv. 4). Di norma, soggiunge la disposizione in esame, sono escluse sopraelevazioni. In particolare, la quota del colmo delle costruzioni non accessorie deve essere mantenuta. Deroghe sono permesse allo scopo di un miglior inserimento urbanistico-architettonico per edifici o parti di essi notoriamente più bassi.

L'attività edilizia nel nucleo di __________ è disciplinata dall'art. 51 NAPR, che al cpv. 3 ammette il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione, concedendo la possibilità di autorizzare piccoli ampliamenti, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali dello stabile e tali da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente.

Per ogni intervento, soggiunge la norma (cpv. 4), le falde e le pendenze delle coperture tradizionali devono essere mantenute. Le coperture ammesse sono quelle di tegole tradizionali o brune (lett. a).

L’art. 51 NAPR persegue chiare finalità conservative della sostanza edilizia esistente. Nuovi edifici ed ampliamenti di edifici esistenti non sono ammessi. Possono essere autorizzati soltanto piccoli ampliamenti, giustificati da reali bisogni tecnici o funzionali e tali da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente.

 

2.2. Nel caso concreto, la controversa ristrutturazione prevede fra l'altro che le due falde del tetto dell'edificio ad uso abitativo siano sostituite da una copertura piana, destinata a terrazza. Entro questi limiti, lo stabile verrebbe inoltre innalzato di circa un metro, mediante erezione di un parapetto a filo delle facciate nord e sud. Verso ovest, l'innalzamento sarebbe ancor più consistente in seguito all'eliminazione dell'attuale timpano del tetto, sostituito da un muro, alto poco meno di due metri dal piano della terrazza.

In questa misura, l'intervento disattende palesemente l’art. 51 NAPR, violando in particolare l'obbligo di mantenere le falde del tetto sancito dal cpv. 4 di tale norma. L'ampliamento verticale, costituito dall'innalzamento delle facciate nord, sud ed ovest, non è inoltre dettato da alcun reale bisogno tecnico o funzionale. Il tetto ad uso terrazza risponde infatti soltanto alle esigenze personali dell'istante in licenza. Pur tenendo conto dei limiti posti dall'autonomia comunale al potere di cognizione delle istanze di ricorso, non si può infine ragionevolmente sostenere che la sostituzione delle falde del tetto con una copertura piana, destinata a terrazza non snaturi quantomeno l'edificio esistente. Il cambiamento dell'aspetto architettonico e quindi dell'identità formale dell'immobile è invero manifesto.

Già per questo motivo, la licenza andava senz'altro negata.

 

 

                                   3.   Diritto cantonale; DLBN / RBN

 

3.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN i siti pittoreschi non devono essere alterati. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarvisi convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.

Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi. Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che pregiudica in modo evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto. Il concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco implica invece un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo l'armonia delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi estranei. Per essere autorizzato non basta quindi che l'intervento non deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo manifesto i valori tutelati. Esso deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare in misura apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue componenti (STA 24.11.03 in re R.).

Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata. In quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'identificazione del loro contenuto precettivo. Determinante non è il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire (STA 22.10.97 in re T. = RDAT 1998 I n. 59). Trattandosi di nozioni giuridiche del diritto cantonale, il Consiglio di Stato giudica inoltre con potere di cognizione pieno (art. 56 PAmm). Può dunque rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate. Il Tribunale cantonale amministrativo riesamina invece con riserbo l'interpretazione data dall'autorità cantonale ai concetti in discussione, limitandosi a censurare le deduzioni lesive del diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto, scostandosi dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto nella misura in cui escono dal quadro definito dalla legge (STA 3.3.06 in re S. e llcc; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 61 PAmm n. 2 in fine).

 

3.2. Il nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN. Tali vincoli ne vietano l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi convenientemente.

Dissentendo dal preavviso della CBN, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la terrazza prevista quale copertura della parte ovest dello stabile abitativo costituisse un elemento spurio ed estraneo per tipologia al carattere architettonico degli edifici del nucleo ed alterasse in misura inaccettabile l’immagine del sito protetto, in quanto pittoresco. Ne ha quindi dedotto che non potesse essere autorizzata.

La valutazione operata dal Governo regge alla critica dell'insorgente e merita di essere condivisa. Appare in effetti del tutto lecito affermare che un simile manufatto non si integri convenientemente nel contesto degli edifici di un nucleo contrassegnati da coperture con tetti a falde, che per diritto comunale devono essere mantenute. Né procede da un'interpretazione insostenibile del concetto di alterazione ritenere che una simile opera costituisca un elemento suscettibile di modificare in modo percettibile il carattere del sito pittoresco e gli armoniosi equilibri delle sue componenti. Poco importa che nel nucleo prima dell'adozione del PR sia stato realizzato qualche tetto piano ad uso terrazza. Decisivo è il fatto che la terrazza in contestazione, unica nel suo genere perlomeno nel comparto territoriale immediatamente circostante, non vi si inserisce armoniosamente. Anche da questo profilo il diniego della licenza appare immune da violazioni del diritto.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 49, 51 NAPR del __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario