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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Stefano Bernasconi |
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assistito dalla segretaria: |
Alessandra Ippolito |
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statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di sicurezza; |
richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà provocando un incidente della circolazione;
che alla luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti, con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;
che avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni che non occorre riassumere;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che il Dipartimento delle istituzioni, segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art. 1 cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);
che contro tali misure è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2 e 3 LALCStr);
che i provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle sue normative di esecuzione;
che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per evasione;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione.
2. La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
patr. dall' Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino; Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. |
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terzi implicati |
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Il vicepresidente La segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo