Incarto n.
52.2006.263

 

Lugano

31 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

 

assistito dalla

segretaria:

 

Alessandra Ippolito

 

 

statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di sicurezza;

 

 

richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che l'11 febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà provocando un incidente della circolazione;

 

                                         che alla luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti, con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;

 

                                         che avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni che non occorre riassumere;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

                                         che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

                                         che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

 

che il Dipartimento delle istituzioni, segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art. 1 cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);

 

che contro tali misure è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2 e 3 LALCStr);

 

                                         che i provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

 

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle sue normative di esecuzione;

 

                                         che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per evasione;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

patr. dall'

Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

 

 

Il vicepresidente                                                                 La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo