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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 settembre 2006 della
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 21 agosto 2006 del municipio di Maggia che indice un pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di premunizione contro la caduta di sassi in zona Sgrüssa; |
vista la risposta 11 settembre 2006 del municipio di Maggia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 agosto 2006 il municipio di Maggia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la realizzazione di opere di premunizione contro la caduta di sassi in zona dei Grotti (FU 67/ 2006, pag. 5528);
che la commessa, stando ai dati indicativi del bando, comportava i seguenti quantitativi: scavi a macchina 220 mc, perforazioni 600 m, ancoraggi 600 m, calcestruzzo 35 mc, murature a secco 75 mc, posa reti paramassi 190 m;
che, richiamato l'art. 27 RLCPubb, il capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro quale requisito d'idoneità che l'imprenditore fosse iscritto all'albo delle imprese di costruzione aggiornato al 30 giugno 2006 (pos. 223.100);
che contro il bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sottolineando il carattere particolare dei lavori messi a concorso, facendo valere le sue competenze di ditta specializzata per questo tipo di interventi e contestando il predetto requisito d'idoneità;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di Maggia, rilevando che i lavori oggetto della commessa comportano anche l'esecuzione di opere edili in terreno sciolto e che la ricorrente può comunque partecipare al concorso in qualità di subappaltante;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che alla ditta ricorrente, non iscritta nell'albo delle imprese di costruzione, ma specializzata nella posa di ancoraggi, di reti e di reti paramassi, nell'esecuzione di ancoraggi per sbarramenti e nel consolidamento di pareti rocciose e di altri tipi di pareti e pendii (cfr. iscrizione RC), va riconosciuta la legittimazione attiva a contestare un requisito d'idoneità che le impedisce di partecipare direttamente alla gara in esame;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale;
che i criteri di idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve presentare in funzione delle caratteristiche della commessa; essi servono in particolare a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso;
che nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara (STA 16.6.2003 in re G.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284 seg.);
che i criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza ed alle caratteristiche della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia; essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb);
che, nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm);
che censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16.5.2002 in re G. e llcc);
che, secondo l’art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb, richiamato dalla pos. 223.100 del capitolato d'appalto, per le commesse edili sono abilitati a partecipare a concorsi indetti per la realizzazione di opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: le imprese nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure di un diploma federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è pure richiesta l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997;
che la commessa in esame è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), che ha per oggetto lavori specialistici;
che ai fini del giudizio non occorre stabilire se tali lavori siano da considerare opere da impresario costruttore o meno; è in effetti sufficiente rilevare che, circoscrivendo la cerchia dei partecipanti alle imprese di costruzione iscritte all'albo delle imprese di costruzione, il committente non ha abusato della latitudine di giudizio che la legge gli conferisce nella scelta dei criteri d'idoneità che i concorrenti devono soddisfare per partecipare alla gara;
che il criterio d'idoneità in contestazione appare tutto sommato adeguatamente rapportato al genere di lavori messi a concorso;
che per quanto opinabile possa apparire, la scelta di non aprire la gara anche alle ditte specializzate nell'esecuzione di questo particolare genere di lavori non appare insostenibile; essa non limita in modo inammissibile la concorrenza;
che il fatto che sarebbe forse auspicabile permettere anche alle ditte specializzate come la ricorrente di partecipare direttamente ai concorsi indetti per simili lavori evitando di confinarle nel ruolo di semplici subappaltanti non basta a rendere insostenibile la scelta operata dal municipio di Maggia;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; . |
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terzi implicati |
municipio di Avegno, 6670 Avegno,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario