Incarto n.
52.2006.270

 

Lugano

30 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 5 settembre 2006 di

 

 

 

RI 1

RI 2

patr. da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3878) che annulla la decisione 9 gennaio 2003 con cui il municipio di Chiasso nega alla CO 1 SA, alla CO 2 SA ed alla CO 3 SA il permesso di costruire un'antenna in co-utenza per la telefonia mobile su un suo terreno (part. 94) in località Pignolo;

 

 

viste le risposte:

-    26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    12 ottobre 2006 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    16 ottobre 2006 della CO 1 SA, alla CO 2 SA ed alla CO 3 SA;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 23 agosto 2002 la CO 1 SA (__________), la CO 2 (__________) e la CO 3 SA (__________) hanno chiesto al RI 1 il permesso di costruire un'antenna in co-utenza per la telefonia mobile su un terreno (part. __________) situato a __________ in località __________. L'impianto, costituito da un traliccio alto 30 m, destinato a sorreggere 23 antenne paraboliche orientate in prevalenza verso nord, verrebbe ad insistere su un fondo in parte boschivo, situato fuori della zona edificabile e dichiarato zona AP/EP dal PR, che ospita il serbatoio dell'azienda comunale dell'acqua potabile (AAP), nonché una parabola per le telecomunicazioni alla quale è annesso uno shelter.

Alla domanda si sono opposti cinque vicini, fra cui l'avv. PA 1, che abita nelle immediate vicinanze.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 gennaio 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo in sostanza che l'impianto sarebbe venuto a sorgere troppo vicino alle abitazioni. Ha inoltre aggiunto di non voler più mettere a disposizione il terreno.

 

 

                                  B.   Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle società istanti in licenza e rinviando gli atti al municipio affinché autorizzasse l'intervento.

Accertato il rispetto delle disposizioni dell'ORNI, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'impianto fosse conforme alla funzione (attrezzature ed edifici pubblici, AP/EP) attribuita dal PR al comparto in cui è ubicato il serbatoio dell'acqua potabile.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio il RI 1 e l'avv. PA 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti rimproverano anzitutto al Governo di non aver preso in considerazione le ubicazioni alternative suggerite dal municipio. Negano poi che l'impianto sia conforme alla funzione della zona di utilizzazione. Sostengono che non servirebbe a soddisfare le esigenze di copertura del territorio svizzero. Sottolineano infine lo sfregio che arrecherebbe al quadro del paesaggio, dominando il colle di Santo Stefano ed incombendo sul nucleo di __________.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le società istanti in licenza, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Con la riserva di cui si dirà più avanti, al comune va di principio riconosciuta la qualità per agire in giudizio. Parimenti legittimato è l'avv. RI 2, già opponente e proprietario di un fondo situato nella sfera d'influenza dell'impianto.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze nell'accertamento dei fatti rilevanti verrà semmai posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché emendi il difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Secondo il principio della conformità di zona, sancito dall’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 70 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

 

2.2. Eccezioni al principio della conformità di zona all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale. Fuori delle zone edificabili sono invece esaustivamente regolate dal diritto federale, in particolare dagli art. 24 seg. LPT.

A norma dell’art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), quando, cumulativamente, la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).

Il requisito dell’ubicazione vincolata va esaminato secondo criteri oggettivi. È dato quando lo scopo della costruzione può realizzarsi solo in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata positiva), oppure quando non può realizzarsi all’interno delle zone edificabili e il diritto cantonale non prevede adeguate zone speciali (ubicazione vincolata negativa). Nel caso di edifici e impianti ad ubicazione vincolata positiva il richiedente non deve dimostrare che l’ubicazione prescelta sia l’unica possibile. Basta che provi che la funzione dell’opera esiga un’ubicazione in un determinato ambito, relativamente ristretto, per motivi tecnici, aziendali o dipendenti dalla configurazione del suolo (DTF 102 I b 79 consid. 4°; DFGP, Commento alla LPT, 1981, ad art. 24 n. 15).

Il requisito di cui all’art. 24 lett. b LPT è invece soddisfatto quando gli interessi, che si oppongono alla realizzazione dell’opera su un determinato terreno posto fuori della zona edificabile, non prevalgono sull’interesse dell'istante in licenza. A tal fine occorre in sostanza che l’ubicazione proposta risulti degna di protezione.

 

2.3. In relazione al requisito della conformità di zona, la giurisprudenza di questo tribunale (STA 14.6.2000 n. 52.00.77), conforme a quella di altri cantoni (BEZ 1998 n. 21, URP 1999, 180) ed indirettamente avallata dal Tribunale federale (STF 27.10.05 1A.280/2004 consid. 3.7.1 = ZBl 2006, 210 seg.; Benjamin Witt-wer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 94 seg.) reputa che le antenne per la telefonia mobile (stazione radio base), in quanto infrastrutture di servizio, siano per principio conformi alle molteplici funzioni attribuite alle varie zone edificabili. Per questo genere di antenne, il presupposto della conformità di zona è dunque soddisfatto indipendentemente dalla funzione concretamente assegnata alla zona.

Fuori dalle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile sono invece per principio considerate alla stregua di impianti non conformi alla funzione di zona. In quanto tali soggiacciono di conseguenza al regime dell'art. 24 LPT (STF 3.5.2005 1A.162/ 2004 consid. 4 = URP 2005, 740 seg. n. 48; STA 25.9.02 in re comune di B.; Wittwer, op. cit., pag. 99 seg.).

 

 

3.3.1. Nel caso concreto, v'è anzitutto da chiedersi se il ricorso, inoltrato dal comune e da un vicino opponente, che è anche patrocinatore del comune, si giustifichi concretamente. Non v'è invero chi non veda come il rifiuto del comune, intervenuto in corso di procedura di rilascio della licenza, di mettere a disposizione il terreno basti di per sé a stroncare qualsiasi iniziativa edilizia delle resistenti.

 

3.2. Al di là di questa considerazione preliminare, va rilevato che il controverso impianto verrebbe ad insistere sulla parte apparentemente non ricoperta da bosco di un fondo (part. 94), di proprietà del comune, situato fuori del perimetro della zona edificabile: un terreno di esigue dimensioni, che, nella misura in cui non è ricoperto dal bosco, è dichiarato zona AP/EP, in quanto ospitante installazioni ed impianti (serbatoi) dell'Azienda comunale dell'acqua potabile (cfr. piano delle attrezzature ed edifici pubblici).

Orbene, anche in assenza di una precisa disciplina dei contenuti di questo particolare comparto territoriale, appare evidente che, nella misura in cui non si tratti di opere destinate all'AAP, qualsiasi intervento edilizio soggiaccia all'ordinamento sancito dall'art. 24 LPT (STA 18.10.05 in re comune di L./D. SA consid. 2). Costruzioni estranee alle finalità di questa minuscola "zona" possono quindi essere autorizzate soltanto se soddisfano i requisiti dell'ubicazione vincolata (lett. a) e dell'assenza di interessi contrari preponderanti (lett. b). Requisiti, questi, con i quali il Consiglio di Stato non si è minimamente confrontato. Basti considerare che non è stata nemmeno rilevata la presenza del bosco, per cui non è dato di stabilire se sia rispettata la distanza minima dal bosco (10 m), fissata dall'art. 6 cpv. 2 LCFo.

 

 

                                   4.   Non fornendo gli atti sufficienti informazioni per rimediare al difetto appena riscontrato, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché esperiti gli accertamenti necessari per statuire con sufficiente cognizione di causa sull'adempimento dei requisiti posti dall'art. 24 LPT, si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli dalle società di telefonia mobile qui resistenti (sempre che il rifiuto del comune di mettere a disposizione il terreno non renda del tutto superfluo un nuovo giudizio).

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, al pari delle ripetibili, che vengono commisurate tenendo conto del fatto che il comune dispone di un servizio giuridico e che il patrocinatore del comune è anche ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3878) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché esperiti gli accertamenti necessari si pronunci nuovamente sul ricorso inoltratogli dalle società qui resistenti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, che rifonderanno identico importo ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

,

,

,

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

1, 2, 3 patrocinate da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario