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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3883) che annulla la licenza edilizia 28 aprile 2006, rilasciatale dal municipio di __________ per l'edificazione di due stabili d'appartamenti (part. 1203-1205); |
viste le risposte:
- 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2006 del municipio di CO 2;
- 22 settembre 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 novembre 2005 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire due stabili d'appartamenti su tre fondi pianeggianti (part. 1203, 1204, 1205), situati in parte nella zona residenziale R5 ed in parte nella zona residenziale R3.
Gli stabili, a pianta quadrata e situati interamente nella zona R5, avrebbero dovuto insistere su un unico corpo seminterrato, adibito ad autorimessa e sporgente al massimo m 1.85 dal terreno naturale. Sul tetto piano di entrambi gli edifici, parzialmente sistemato a giardino, era prevista la costruzione di un ampio corpo edilizio, alto m 2.60, destinato ad accogliere l'ascensore, l'uscita delle scale, nonché gli impianti sanitari e di riscaldamento.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui CO 1, proprietaria di un fondo contermine (part. 1933), che hanno contestato
l'intervento dal profilo delle distanze dell'autorimessa dal confine e dell'altezza.
Allo scopo di rimuovere l'opposizione, l'istante in licenza ha modificato il
progetto, interrando maggiormente l'intero complesso nel terreno e coprendo i
muri perimetrali delle autorimesse con un terrapieno, in modo da ridurre a
m 1.35 la sporgenza di questo manufatto dal terreno naturale.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'autorimessa non fosse assimilabile ad una costruzione sotterranea, poiché sporgerebbe dal terreno sistemato per oltre m 1.50. Risulterebbe pertanto disattesa la distanza minima dal confine. La copertura del manufatto con un terrapieno inclinato non emenderebbe il difetto.
Inammissibile, per le sue dimensioni eccessive, sarebbe pure il corpo edilizio previsto sul tetto di entrambi gli edifici.
C. Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatale dal municipio.
L'autorimessa, obietta l'insorgente, sarebbe sotterranea, poiché non sporge dal terreno naturale per più di m 1.50. Il Consiglio di Stato avrebbe letto male i piani. Non violerebbe dunque la distanza minima dal confine.
Quanto ai corpi tecnici previsti sul tetto degli stabili, la ricorrente propone una variante riduttiva, volta ad escludere che l'altezza del manufatto sia da aggiungere a quella della costruzione sottostante.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente, prendendo atto della variante riguardante i corpi tecnici previsti sul tetto degli edifici, ma contestando le tesi sviluppate dall'insorgente in merito alla natura sotterranea dell'autorimessa, che a suo avviso formerebbe un tutt'uno con gli edifici sovrastanti.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 RLE, se il regolamento edilizio o il piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.
L'art. 11 cpv. 1 NAPR di __________, dal canto suo, stabilisce che sono considerate sotterranee le costruzioni che non emergono dal terreno sistemato, come pure quelle sporgenti dal terreno naturale al massimo su un solo lato e aventi una copertura praticabile. La norma conferma che le costruzioni sotterranee non sottostanno alle distanze dai confini privati (cpv. 3).
L’art. 11 NAPR non deroga all’altezza massima (m 1.50) fissata dall’art. 42 cpv. 1 RLE. Esso stabilisce tuttavia che sono considerate sotterranee soltanto:
(a) quelle che non sporgono dal terreno sistemato, rispettivamente
(b) quelle che, cumulativamente,(b1) sporgono dal terreno naturale al massimo su un lato e (b2) dispongono di una copertura praticabile.
Stando al testo letterale di questa singolare disposizione, per risultare sotterranee, le costruzioni o non sporgono del tutto dal terreno sistemato, oppure sporgono soltanto su un lato dal terreno naturale. Se sporgono su più di un lato dal terreno naturale non sono sotterranee, così come non sono sotterranee quelle che non sono completamente interrate nel terreno sistemato.
2.2. Secondo l'art. 41 LE, la sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici, dispone ulteriormente la norma, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, deve essere di almeno m 3.00 (cpv. 2). Il diritto cantonale non fissa alcun limite d'altezza per la sistemazione dei terreni. Essa stabilisce soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli edifici, fissando i limiti entro i quali il terreno può essere sistemato mediante formazione di un terrapieno la cui altezza non deve essere sommata a quella dell'edifi-cio sovrastante (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 41/ 42 LE n. 1219).
L'altezza massima delle sistemazioni del terreno è disciplinata in termini generici dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, che definita la sistemazione come un intervento atto a migliorare l'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e nell'ambiente urbano, limita quest'ulti-mo alle opere ed alle misure necessarie a tale scopo.
3. 3.1. Nel caso concreto, il controverso corpo seminterrato dell'au-torimessa dista 4.00 m dal confine (ovest) verso il fondo dell'op-ponente (part. 1933) e sporge dal terreno naturale sino ad un'al-tezza di m 0.85. Su questo versante, il manufatto è ricoperto da uno strato di terra alto m 0.50, che degrada rapidamente verso il confine suddetto. Analoga è la situazione sul fronte (nord) verso via Brenni/via Beroldingen, mentre sul versante est l'autorimessa fuoriesce dal terreno naturale sino ad un'altezza di m 0.85. Verso sud, invece, il manufatto non sporge oltre il livello del terreno naturale, ma è comunque coperto da una coltre di terra vegetale, spessa m 0.50.
Così come è progettata, pur essendo contenuta nel limite d'al-tezza (m 1.50) fissato dall'art. 41 cpv. 1 RLE, l'autorimessa non può essere considerata una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 11 NAPR:
(a) da un canto, perché, non essendo interrata in un terrapieno anche sul versante est, non risponde alla condizione di non sporgere dal terreno sistemato, posta dall'art. 11 NAPR in alternativa a quella di non sporgere dal terreno naturale su più di un lato;
(b) dall'altro, perché, sporgendo dal terreno naturale verso ovest, nord ed est, non adempie nemmeno il requisito di non sporgere dal terreno naturale su più di un lato, fissato dall'art. 11 NAPR in alternativa a quello di non sporgere dal terreno sistemato.
Il difetto non è comunque tale da giustificare un annullamento del permesso per inosservanza della distanza minima (m 6.00) dal confine prescritta dall'art. 32 NAPR. Esso può infatti essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione di sistemare il terreno anche sul lato est mediante formazione di un terrapieno analogo a quello previsto sui lati ovest e nord.
3.2. Resta comunque da verificare se la prevista sistemazione del terreno sia conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR, che ammette questo genere d'interventi soltanto nella misura in cui servono a migliorare l'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e nel-l'ambiente urbano. Concetto giuridico di natura indeterminata, questo, che riserva all'autorità decidente una discreta latitudine di giudizio nell'individuazione del suo contenuto normativo.
Ferma questa premessa, è innegabile che i terrapieni di cui si è detto sopra siano stati concepiti anzitutto allo scopo di rendere sotterranea l'autorimessa, sopprimendo qualsiasi sporgenza dal terreno sistemato. Il fatto che servano allo stesso tempo anche a migliorare l'inserimento del manufatto nel paesaggio e nell'ambi-ente urbano, mascherandone le sporgenze non pone tuttavia l'intervento di sistemazione del terreno in contrasto con l'art. 8 cpv. 4 NAPR. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, che vi ravvisa uno stratagemma inammissibile, non appare insostenibile ammettere il contemporaneo perseguimento di questa seconda finalità. Il fatto che un maggior interramento della costruzione nel terreno o che una scarpata meno ripida sarebbero forse preferibili non rende insostenibile la soluzione adottata, né fa apparire lesiva del diritto la valutazione operata dal municipio nell'ambito dell'individuazione del concetto giuridico indeterminato posto a fondamento della norma in esame. Tenuto altresì conto dei limiti che l'autonomia comunale pone al sindacato di legittimità delle istanze di ricorso, benché opinabile, l'interpretazione datale dal municipio sfugge alla critica della resistente.
Dal profilo della sistemazione del terreno, nulla osta dunque ad accogliere il ricorso nei limiti esposti al precedente considerando.
3.4.1. Secondo l'art. 21 cpv. 3 NAPR, sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con un'altezza massima da non considerare nel computo dell'altezza degli edifici (a) i manufatti necessari per gli ascensori, (b) i manufatti destinati ad accedere al tetto e (c) i comignoli.
4.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il manufatto previsto dal progetto in esame sul tetto di entrambi gli edifici non potesse essere autorizzato perché supera l'altezza massima ammissibile e comprende anche vani per gli impianti sanitari e di riscaldamento. La ricorrente non contesta questa deduzione. Al fine di rimuo-vere il difetto, essa presenta una variante che contempla la realizzazione di un manufatto di dimensioni ridotte, destinato unicamente all'ascensore ed all'uscita delle scale sul tetto.
La resistente non si oppone a questa variante. Trattandosi di una variante di natura riduttiva, che può essere autorizzata senza particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE), nulla osta ad accogliere il ricorso anche sotto questo profilo. Comportando lo spostamento dell'impianto di riscaldamento a gas, la licenza va unicamente subordinata alla condizione di aggiornare l'attestato di conformità antincendio.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle condizioni dianzi esposte.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore delle costruzioni (15 mio), è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Alla resistente, patrocinata da un avvocato iscritto al registro, è riconosciuta un'indennità ridotta a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21, 41 LE; 8, 11, 32 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3883) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 28 aprile 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 all'insorgente per l'edificazione delle part. 1203-1205 è ripristinata e confermata alle seguenti condizioni:
a. che la parte di autorimessa che sul lato est sporge dal terreno naturale sia coperta da un terrapieno a scarpata analogo a quello previsto sui versanti nord ed ovest;
b. che i manufatti previsti sul tetto degli edifici siano modificati come alla variante riduttiva presentata dall'insorgente con il ricorso;
c. che prima dell'inizio dei lavori l'attestato di conformità antincendio sia aggiornato in modo da tener conto della dislocazione dell'impianto di riscaldamento.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'500.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.- e della resistente per la differenza.
3. La ricorrente rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario