Incarto n.
52.2006.273

 

Lugano

22 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 6 settembre 2006 del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3884), che ha accolto il ricorso 24 maggio 2006 presentato da CO 1 avverso la risoluzione 11 maggio 2006 con cui il RI 1 le ha ordinato l'immediata rimozione del cancello ostacolante il diritto di passo pubblico di cui al mapp. __________;

 

 

viste le risposte:

-    19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-      9 ottobre 2006 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   CO 1 è proprietaria del mapp. __________, un fondo edificato di 4575 mq gravato da un onere di passo pubblico a favore del comune, tuttora regolarmente iscritto a RF. La particella, assieme ad altre, è in effetti attraversata da un sentiero che dalla cantonale per __________ porta al vecchio nucleo di __________. In tempi imprecisati e senza alcuna autorizzazione, CO 1 ha posato un cancello all'imbocco del sentiero che a monte della sua proprietà (confine S) si affaccia direttamente sul ciglio della strada cantonale.

 

 

                                  B.   Dopo vicissitudini che non occorre illustrare, con decisione 11 maggio 2006 dichiarata immediatamente esecutiva RI 1 ha ordinato a CO 1 di rimuovere entro 15 giorni il cancello ostacolante il passo pubblico. Nel contempo, ha ingiunto agli operai comunali di procedere alla rimozione del manufatto in caso di inadempienza della proprietaria e di sistemare il sentiero in modo da renderlo normalmente percorribile.

 

 

                                  C.   CO 1 ha impugnato il provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         Il 13 luglio 2006 la Vice Presidente del Consiglio di Stato ha evaso favorevolmente la domanda provvisionale, mentre il Governo si è pronunciato nel merito il 22 agosto seguente, accogliendo il ricorso e annullando la risoluzione municipale senza riportare quest'ultima determinazione nel dispositivo della sentenza. Ammessa la propria competenza in base all'art. 21 LE, l'esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che la vertenza fosse di natura civile ed impedisse quindi al municipio di sindacare in merito al contenuto della servitù. Tutt'al più - ha soggiunto la prima istanza di ricorso - l'autorità comunale avrebbe dovuto esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria e vietare la chiusura a chiave del cancello posato abusivamente.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Riassunti i fatti ed i motivi che l'hanno indotto ad emanare le controverse disposizioni per recuperare l'uso integrale del sentiero a fini pubblici, il ricorrente ha censurato la decisione del Consiglio di Stato siccome lesiva dell'autonomia comunale ed emanata da un'autorità incompetente qualora il contendere dovesse essere effettivamente di natura civile.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuta CO 1, la quale ha avversato le tesi del ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dal disposto generale di cui all'art. 208 cpv. 1 LOC. A torto il Consiglio di Stato ha fondato la propria competenza sull'art. 21 LE per evadere il ricorso propostogli contro una decisione municipale priva di connotazioni edilizie, emanata esplicitamente in applicazione della LOC.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm e art. 209 lett. b LOC) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe. In questa sede il sapere se la controversia ricada nel novero di quelle deferibili innanzi alla giurisdizione amministrativa è questione di merito.

Il ricorso è pertanto ricevibile nonostante sia diretto contro le motivazioni del giudizio impugnato a cagione dell'incompletezza del suo dispositivo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 46 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. I beni pubblici servono all'ente pubblico per adempiere i propri compiti. Determinanti per la qualifica di bene pubblico sono la destinazione e la facoltà dell'ente pubblico di disporne. Irrilevante è per contro la titolarità del bene in questione. I beni pubblici possono infatti anche appartenere a privati (Häfelin/Müller/Uhl-mann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed, p. 497-98; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., Nr. 115 B III p. 811; Grisel, Traité de droit administratif, p. 529-30; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 524).

A livello comunale i beni pubblici sono disciplinati dagli art. 176 ss. LOC. Giusta l'art. 179 LOC, il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

 

                                         2.2. In concreto, la porzione della part. __________ RFD gravata dal diritto di passo pubblico costituisce un bene amministrativo del comune ai sensi dell'art. 176 lett. a LOC, stante la destinazione del bene stesso e la facoltà di disporne di cui fruisce l'ente pubblico quale beneficiario della servitù di passo iscritta a registro fondiario. Il municipio era dunque senz'altro competente ad adottare provvedimenti di salvaguardia del passo pubblico fondati sull'art. 179 LOC. In linea di massima, eventuali contestazioni riguardanti la natura e l'estensione di siffatte servitù non impediscono all'autorità amministrativa di prevalersi dei suoi poteri sovrani per adottare nei confronti dei proprietari del fondo gravato misure volte ad assicurare la libera circolazione, pronunciandosi in via pregiudiziale - se necessario - anche su questioni controverse di diritto civile che esulano dalla sfera delle sue competenze giurisdizionali (cfr. Imboden/Rhinow, op.cit., V. ed., Nr. 4 A I 6 p. 22; Nr. 142 B I ss.).

 

 

                                   3.   Resta ora da determinare se l'ordine di rimozione del cancello impartito a CO 1 e l'ingiunzione agli operai comunali di sistemare il tracciato del passo pubblico possono essere tutelati.

 

3.1. Il diritto pubblico di principio applicabile alla fattispecie (art. 179 LOC) non fornisce elementi atti a valutare l'ammissibilità degli interventi predisposti dall'autorità comunale. La risposta può essere dunque ricercata nell'art. 737 CC, in virtù del quale il beneficiario di una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio, usando però il suo diritto con ogni possibile riguardo (servitus civiliter exercenda). Il proprietario del fondo serviente - soggiunge la norma (cpv. 3 ) - non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù.

Non v'è quindi dubbio alcuno che il comune, quale beneficiario della servitù, poteva adottare i provvedimenti necessari per assicurarne il corretto esercizio e procedere, in particolare, a lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione sul fondo gravato senza nemmeno emanare una decisione formale all'indirizzo della proprietaria del mapp__________; sarebbe bastato avvertirla dell'imminente ripristino del sentiero pubblico da parte degli operai comunali (cfr. Liver, Zürcher Kommentar, n. 10 e 39 ad art. 737 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, n. 2280; DTF 115 IV 26).

 

3.2. Più delicato si avvera per contro l'esame della fondatezza dell'ordine di allontanamento del cancello, ostacolo che a mente dell'esecutivo comunale pregiudica in modo intollerabile l'esercizio della servitù di passo. Il quesito a sapere in che misura il proprietario di un fondo gravato da un diritto di passo può ostruire il cammino rendendo più difficile l'utilizzo della servitù attiene all'applicazione dell'art. 737 cpv. 3 CC ed è stato largamente dibattuto da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 113 II 151 consid. 5 e rinvii). La soluzione va ricercata ponderando in concreto gli interessi contrapposti: da un lato quello del proprietario a sbarrare il proprio fondo, dall'altro quello del beneficiario del diritto reale limitato a poter passare liberamente (Liver, op. cit., n. 78 ss.; Rep. 1989 p. 484 ss.).

Orbene, sotto quest'ultimo punto di vista non si può fare a meno di considerare che il passo è pubblico e quindi aperto ad una cerchia indeterminata e potenzialmente elevata di utenti, che faticherebbero non poco a desumere l'effettiva natura del sentiero una volta raggiunto il cancello. Tale situazione risulta disagevole soprattutto per i turisti ignari delle realtà locali, che scendendo da __________ sull'apposito, agevole cammino d'uso chiaramente comune (__________) si vengono a trovare sul ciglio S della strada cantonale senza poter scorgere sul lato opposto della carrozzabile la continuazione naturale del tracciato pedonale che porta a __________. A questo inconveniente si può comunque ovviare posando in loco un'adeguata segnaletica, atta ad indicare che il percorso pedestre verso il villaggio ricomincia in corrispondenza del cancello. Con questo accorgimento il manufatto potrà essere mantenuto ove si trova, a tutela del diritto di proprietà della resistente, ma dovrà essere privato di ogni serratura e dotato di una semplice chiusura a molla. Soluzione, questa, che soddisfa ampiamente i criteri d'esercizio della servitù sanciti dall'art. 737 CC ed il principio della proporzionalità proprio del diritto amministrativo.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto accolto parzialmente, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la risoluzione 11 maggio 2006 RI 1 nel senso dianzi esposto.

                                         La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente (art. 28 PAmm). Alla resistente, patrocinata da un legale iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 737 CC; 176, 179, 208, 213 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 agosto 2006 (n. 3884) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   i punti 1 e 2 della risoluzione 11 maggio 2006 RI 1 sono riformati nel senso che è fatto ordine a CO 1 di togliere entro trenta giorni la serratura (maniglia compresa) del cancello posto sul confine S del mapp. __________ e di installare sul cancello medesimo una chiusura a molla.

 

2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della resistente nella misura di fr. 500.-.

 

 

3.   Il ricorrente verserà alla resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario