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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 12 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. n. 3922), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 giugno 2006 del municipio di CO 1, che sospende per due anni l'esame della domanda di rinnovo della licenza edilizia 14 maggio 2004, rilasciata all'insorgente per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamiliare; |
viste le risposte:
- 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 26 settembre 2006 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 maggio 2004 il municipio di CO 1 ha rilasciato all'arch. RI 1 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un terreno (part. 9), situato a valle del nucleo di Scaiano;
che con decisione 6 giugno 2006 il municipio ha sospeso per due anni al massimo la decisione sulla domanda di rinnovo della licenza, poiché la costruzione sarebbe venuta a trovarsi in contrasto con il piano di quartiere (PQ), che il PR consortile allo studio intende costituire sui terreni a valle del nucleo in questione;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che la controversa edificazione potesse rendere più ardua la pianificazione in corso;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rinnovata;
che l'insorgente nega in sostanza che la controversa edificazione possa compromettere l'attuazione del PR allo studio; non sarebbero peraltro date le premesse per istituire un piano di quartiere sui fondi a valle del nucleo di Scaiano;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto (art. 65 cpv. 1 LALPT);
che lo studio pianificatorio è considerato in atto, ai sensi dell'articolo 65 LALPT, quando esista un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT);
che secondo l'art. 25 cpv. 1 RLALPT una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso;
che esiste contrasto, soggiunge la norma (cpv. 2), segnatamente nel caso:
a. di costruzione di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico quali scuole, ospedali, cimiteri, strade, aree per lo svago e la ricreazio-ne, per la protezione delle acque, della natura e del paesaggio;
b. di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazio-ne prevista dal progetto di piano oppure quando l'indice di sfruttamento o di edificabilità viene superato in modo sostanziale.
che il suddetto elenco dei motivi di contrasto non è esaustivo;
di regola, differenze nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di occupazione non giustificano comunque una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d'imminenza della pubblicazione del piano stesso (art. 25 cpv. 3 RLALPT);
che nell'ambito dell'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT, l'autorità dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio soggiace al sindacato di legittimità di questo tribunale soltanto nella misura in cui perfeziona gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm);
che il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore (art. 56 cpv. 1 LALPT);
che tanto nel caso in cui sia dichiarato obbligatorio, quanto nel caso in cui sia meramente facoltativo, il piano di quartiere è in sostanza un permesso di costruzione fondato su un progetto unitario elaborato di comune accordo dai proprietari interessati sulla base delle condizioni-quadro fissate dal PR, per l'edificazione di un determinato territoriale;
che, nel caso concreto, va anzitutto rilevato che la revisione del PR consortile del __________ si trova in una fase di elaborazione avanzata; le proposte che formula sono consegnate in rappresentazioni cartografiche e in norme di attuazione; in mancanza di una zona di pianificazione, sono dunque date le premesse generali per l'adozione di provvedimenti di salvaguardia della pianificazione fondati sull'art. 65 LALPT;
che il PR allo studio prevede in particolare di assoggettare una dozzina di fondi, situati a valle del nucleo di Scaiano ed ancora scarsamente edificati, ad un vincolo di piano di quartiere obbligatorio, volto ad integrare l'edificazione dei fondi gravati dal vincolo nel quadro dei valori paesaggistici e urbanistici del tessuto edificato circostante e destinato alla realizzazione di residenze primarie e secondarie (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. h NAPR allo studio);
che, secondo l'art. 11 cpv. 4 NAPR allo studio, il piano di quartiere dovrà rispettare le seguenti esigenze di tipo qualitativo:
- concentrazione razionale dei posteggi (da interrare nella misura del 30%);
- accesso unitario dalle strade;
- separazione del traffico veicolare dal traffico pedonale;
- area per il gioco dei bambini, lo svago ed il verde alberato di forma regolare, unitaria, molto soleggiata, lontana dal traffico veicolare;
che sospendendo la decisione sulla domanda di rinnovo della licenza edilizia, il municipio ha in sostanza ritenuto che la costruzione in oggetto potesse pregiudicare il conseguimento degli obbiettivi della pianificazione allo studio;
che la decisione regge perfettamente alla critica del ricorrente; non si può in effetti rimproverare al municipio di aver abusato del potere discrezionale che l'art. 65 cpv. 1 LALPT gli conferisce per aver ritenuto che la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare su un fondo situato al centro del comparto gravato dal vincolo di piano di quartiere sia atta a compromettere o a rendere più difficile l'elaborazione, da parte dei proprietari coinvolti, di un progetto planovolumetrico unitario per un'edificazione dei singoli fondi, che risulti adeguatamente integrata nel quadro paesaggistico circostante e conforme alle prescrizioni qualitative minime fissate dall'art. 11 cpv. 4 NAPR allo studio;
che, nonostante le perplessità che l'assoggettamento dei fondi in questione ad un vincolo di piano di quartiere può suscitare dal profilo dell'attuabilità pratica degli obbiettivi pianificatori, la decisione di sospendere per due anni il rinnovo della licenza in quanto riferita ad una costruzione che può rendere ancora più difficile il conseguimento di tali obbiettivi, appare tutto sommato sostenibile;
che non potendo questo tribunale sostituire il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore soltanto perché una diversa decisione potrebbe apparire preferibile, il controverso provvedimento va dunque confermato;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto, addebitando al ricorrente le spese e la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 11 NAPR consortile del __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; ; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario