statuendo sul ricorso 13 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3889) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso una clausola della decisione 14 aprile 2005 con cui il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport gli ha concesso un congedo a metà tempo non pagato quale docente; |
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, docente di scuola media e deputato al Gran Consiglio, negli ultimi tre anni ha beneficiato di un congedo non pagato a tempo parziale (50%) per espletare il suo mandato parlamentare;
che con decisione 14 maggio 2005 il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) gli ha concesso un terzo ed ultimo anno di congedo non pagato parziale per l'anno scolastico 2005/06;
che contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola nella misura in cui preannuncia che non sarebbero stati concessi ulteriori congedi;
che con decisione 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ponendo a carico dell'insorgente un tassa di giustizia di fr. 300.- e dichiarando definitivo il provvedimento;
che contro la tassa di giustizia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente afferma di aver ritirato il ricorso il giorno prima della decisione del Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che il ricorso a questo tribunale non è dunque dato per clausola generale, ma soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che, nell'ambito del rapporto d'impiego degli impiegati cantonali e dei docenti, l’art. 67 cpv. 1 LOrd prevede la possibilità di impugnare davanti a questo tribunale soltanto determinate decisioni adottate nell'ambito di un procedimento disciplinare (lett. a - e) e contro le decisioni di disdetta (lett. f);
che le decisioni rese dall'autorità cantonale in materia di congedo non sono deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che, di conseguenza, non è nemmeno dato ricorso contro le tasse di giustizia applicate dal Consiglio di Stato alle decisioni sui ricorsi proposti contro le decisioni del DECS in materia di congedo;
che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 LOrd; 49 LOG; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a:
p.c: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Il Presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo