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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 agosto 2006 (n. 4079) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 luglio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 22 settembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
- 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 17
giugno 1999 il cittadino di Serbia e Montenegro (ex Iugoslavia), di etnia rom, RI
1 (1976), è entrato in Svizzera depositando una domanda d'asilo, in seguito respinta
dalla competente autorità federale con decisione 12 aprile 2000.
Il 5 aprile 2001 l'Ufficio federale dei rifugiati ha risolto di ammettere
provvisoriamente l'interessato e gli ha quindi accordato un permesso
"F".
b) Il 22 maggio 2002 RI 1 ha contratto matrimonio con la cittadina elvetica __________ (1983) a Paradiso. Al fine di vivere con la moglie in Svizzera gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta il 22 maggio 2005.
B. a) Il 20
marzo 2006 RI 1 ha postulato il rinnovo del suo permesso di dimora con cambio
del posto di lavoro, segnalando di essersi separato legalmente dalla moglie.
Interrogato il 17 maggio seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua
situazione matrimoniale, RI 1 ha affermato che dal 1° ottobre 2004 viveva
separato dalla moglie la quale si era trasferita a S__________ (LU), dove aveva
trovato un nuovo posto di lavoro presso un ristorante. Egli ha quindi aggiunto
che con decisione 21 ottobre 2005 il Tribunale di W__________ aveva pronunciato
la loro separazione legale, omologando la relativa convenzione sottoscritta dai
coniugi il 5 ottobre precedente.
b) Fondandosi sulle predette emergenze, con risoluzione 30 giugno 2006 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
deciso di non rinnovare a RI 1 il suo permesso di dimora e gli ha fissato un
termine con scadenza il 31 agosto 2006 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale autorizzazione gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, a partire dal 1° ottobre 2004, della vita in comune con la moglie.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta RI 1.
Il Governo ha ritenuto che l'insorgente invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e
conservare il permesso di soggiorno. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo
cantonale, non portava a diversa conclusione il fatto che la moglie dell'insorgente
avesse dichiarato, durante la procedura ricorsuale, di aver ricomposto la
comunione matrimoniale, visto che questa sola affermazione non permetteva
ancora di dimostrare che i coniugi __________ avessero riallacciato una vera e
propria relazione sentimentale. Il Governo ha infine considerato esigibile il
rientro dell'insorgente nel suo Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di richiamarsi al vincolo coniugale
in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di essersi riconciliato con la moglie
e di avere ripreso la vita coniugale con quest'ultima, come d'altra parte già
asserito dinanzi al Consiglio di Stato.
Rimprovera quindi alla precedente autorità di ricorso di non avere tenuto conto
di questa circostanza e di non avere proceduto a raccogliere la testimonianza
di __________, come da lui richiesto.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 risulta sempre sposato con la cittadina elvetica __________. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa o meno essergli rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza della moglie, notificata dall'insorgente in questa sede per riferire dell'asserita riconciliazione tra i coniugi. Infatti, come si vedrà in appresso (consid. 3.2.), tale mezzo di prova non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 22 maggio 2002 con
la cittadina elvetica __________, il ricorrente è stato posto al beneficio di
un permesso di dimora per permettergli di vivere insieme alla moglie. Nel corso
del 2004 quest'ultima, a causa di seri problemi coniugali, ha lasciato l'abitazione
di L__________ per trasferirsi a S__________, nel Cantone di Lucerna, dove ha
trovato un nuovo posto di lavoro. Qui il 12 luglio 2005
ella si è rivolta all'Amtsgericht di W__________ per ottenere l'adozione di
misure a protezione dell'unione coniugale, visto che il marito si opponeva al
divorzio. Con giudizio del 21 ottobre 2005, detto tribunale si è pronunciato su
questa richiesta e, omologando una convenzione sottoscritta dai coniugi __________
il 5 ottobre precedente, ha accertato che la loro comunione domestica era
cessata per un periodo indeterminato con effetto dal 1° ottobre 2004.
Da quanto precede si può dunque dedurre che la convivenza tra il ricorrente e
sua moglie è durata meno di due anni e mezzo, dopo di che la relazione si è
interrotta e ciascuno di loro ha organizzato autonomamente la propria vita, il
primo a L__________ e la seconda a S__________. Non
permette di giungere a diversa conclusione il fatto che, secondo quanto dichiarato
dall'insorgente sia davanti alla Polizia cantonale che dinanzi al Consiglio di
Stato in sede di ricorso, i coniugi __________ abbiano continuato a frequentarsi
regolarmente durante il tempo libero anche dopo la loro separazione di fatto. Tale
circostanza, peraltro non dimostrata, basterebbe al limite ad attestare unicamente
il mantenimento di normali rapporti d'amicizia, ma non è sufficiente a comprovare
l'esistenza di una vera e propria relazione sentimentale. In ogni caso, davanti
al giudice civile, __________ ha chiaramente postulato la separazione dal
marito, escludendo ogni possibilità di riconciliazione
con il medesimo.
Sussistono pertanto sufficienti elementi per ritenere
che dal mese di ottobre del 2004 il matrimonio tra RI 1 e __________ esiste unicamente
sulla carta. Di conseguenza, risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente
nell'invocare il proprio connubio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo,
al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per
vivere con la consorte.
3.2. In uno scritto del 12 luglio 2006 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato,
la moglie del ricorrente ha sostenuto di essersi riconciliata con quest'ultimo e
di voler riprendere la vita coniugale. Tuttavia, se si considera il pregresso
decorso della relazione matrimoniale, appare dubbio che l'asserita, improvvisa,
riconciliazione dei coniugi proprio durante la procedura ricorsuale sia reale e
sincera.
Lo conferma il fatto che, pur avendo in
quell'occasione __________ affermato di volere ritirare le procedure civili in
corso contro il marito e di essere intenzionata a immediatamente riportare il
suo domicilio a L__________, non risulta che ad oggi, malgrado il tempo
trascorso, ella abbia intrapreso dei passi in questa direzione. Non è pertanto dato
di vedere come i coniugi __________ abbiano ripristinato una vera e propria
relazione sentimentale, non essendo certamente sufficiente a dimostrare una
simile circostanza il solo fatto che, secondo quanto asserito nel gravame, da
qualche tempo la moglie rientrerebbe tutti i fine settimana presso l'abitazione
coniugale di L__________.
L'asserita riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di
causa. Nulla può essere rimproverato al Consiglio di Stato per non avere
proceduto all'audizione di __________. Per i medesimi motivi si può prescindere
anche in questa sede dall'assumere questa prova.
4. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 vive in Svizzera dal 1999, ma beneficia di un'autorizzazione stabile da 4 anni. Il suo soggiorno non può dunque ancora essere considerato di lunga durata. Dagli atti emerge che egli possiede ancora degli stretti legami sociali e culturali nel suo Paese d'origine, dove ha vissuto prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni e dove egli si è recato ancora negli ultimi tempi per trascorrervi le vacanze. Lì vive peraltro ancora sua madre. Per questi motivi, il suo rientro in Patria non gli pone alcun problema di riadattamento.
Va inoltre rilevato che il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.
Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva del principio della proporzionalità.
5. Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare.
6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, negando a RI 1 il rinnovo del suo permesso di soggiorno per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.—sono a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario