Incarto n.
52.2006.2

 

Lugano

18 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 4 gennaio 2006 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 6196) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare;

 

vista la risposta 16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare (ris. gov. n. 1823);

che il 21 aprile 2005, a seguito del mancato pagamento, da parte dell'insorgente, della tassa d'esercizio fiduciari concluso in via esecutiva con il rilascio di un attestato carenza beni (ACB), la Divisione della giustizia ha prospettato a RI 1 la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione;

 

che il 29 aprile 2005 l'UEF di Blenio ha informato la Divisione della giustizia che a carico dell'insorgente erano stati emessi 16 ACB, per un totale di fr. 60'108.35;

 

che il 4 maggio 2005 la Divisione della giustizia ha ribadito all'insorgente l'apertura del procedimento di revoca per decadenza del requisito di solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;

 

che nonostante le proroghe concesse dalla Divisione della giustizia l'interessato non ha estinto i propri debiti;

 

che il 16 novembre 2005 l'UEF di Blenio ha dichiarato che la situazione debitoria dell'interessato si era ulteriormente aggravata; a quel momento a suo carico erano stati emessi 21 ACB, per un totale di fr. 62'606.95;

 

che, raccolto il preavviso del Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario, il 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha revocato all'interessato l'autorizzazione all'esercizio della professione;

 

che avverso tale risoluzione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2006 per estinguere i propri debiti;

 

che lo stato d'insolvenza sarebbe da ricondurre al grave incidente stradale occorsogli nel 2004, che l'ha, suo malgrado, reso inabile al lavoro fino a dicembre 2005;

 

che la Divisione della giustizia ha postulato il rigetto dell'impugnativa qualora RI 1 non avesse saldato i debiti entro il 31 marzo 2006;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8a LFid; la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è revocata, su preavviso del CV, quando l'interessato non adempie più i presupposti per il rilascio;

 

che l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid subordina il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che il richiedente non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da ACB;

 

che, in concreto, RI 1 si trova da tempo in stato d'insolvenza comprovato da ACB;

 

che la situazione non è migliorata nemmeno in corso di causa;

 

che il 31 marzo 2006, termine prospettato dall'insorgente per saldare i debiti, è scaduto infruttuoso;

 

che i presupposti per la revoca dell'autorizzazione sono pertanto soddisfatti; neppure l'insorgente sostiene il contrario;

 

che la decisione impugnata va pertanto confermata, siccome immune da violazione del diritto;

 

che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per saldare i propri debiti finirebbe per rendere responsabile lo Stato di eventuali danni patiti nel frattempo dai clienti dello stesso;

 

che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria