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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 25 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5 settembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4188), che annulla la licenza edilizia 15 maggio 2006, rilasciatagli dal CO 2 per la costruzione di due stabili d'appartamenti a __________ (part. 1395, 1286 e 503); |
viste le risposte:
- 10 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;
- 11 ottobre 2006 di CO 1;
- 27 ottobre 2006 del CO 2;
preso atto della replica 24 novembre 2006 e delle dupliche:
- 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 11 dicembre 2006 di CO 1;
- 15 dicembre 2006 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 febbraio 2006, il ricorrente, arch. RI 1, ed i fratelli __________ hanno chiesto al CO 2 il permesso di costruire due stabili d'appartamenti a __________, su tre fondi contigui (part. 1395, 1286 e 503; zona R4) in leggero pendio, situati sul lato nord di via __________. Il progetto prevedeva, fra l'altro, di disporre gli stabili sul terreno in modo che la facciata est di quello più a nord (N) fosse allineata sulla facciata ovest dello stabile più a sud (S), lasciando fra l'angolo sudest del primo e l'angolo nordovest del secondo una distanza di m 10.01. La facciata sud dello stabile N e quella nord dello stabile S erano lunghe m 21.00.
N
N
m 21.00
m 10.01
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Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario di un fondo vicino, sollevando una serie di contestazioni, che ha poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 15 maggio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 5 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.
Disattese le censure sollevate dell'insorgente con riferimento all'adeguatezza dell'accesso e alla distanza dai confini est ed ovest, il Governo ha in sostanza ritenuto che la distanza fra l'angolo sudest dell'edificio N e quello nordovest dell'edificio S non rispettasse la distanza minima tra edifici, prescritta dall'art. 10 NAPR di Pregassona, che per il supplemento imposto dal cpv. 2 di tale norma nel caso di facciate lunghe più di 20 m ammonterebbe a 11.00 m.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza annullata.
Con varie argomentazioni, l'insorgente sostiene che la distanza minima tra i due edifici sarebbe comunque rispettata.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto l'opponente, contestando le tesi dell'insorgente e ribadendo l'eccezione di insufficienza dell'accesso veicolare previsto.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
E. Con replica del 24 novembre 2006 l'arch. RI 1 ha proposto di spostare leggermente lo stabile inferiore in modo da rispettare una distanza di 11 m tra i due edifici.
Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Il municipio ha aderito alla proposta, mentre l'opponente ha sostenuto che si tratterebbe di una nuova domanda di costruzione, per la quale occorrerebbe ripetere l'intera procedura di rilascio della licenza.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Un sopralluogo non procurerebbe dunque a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Distanze
2.1. Secondo l’art. 10 cpv. 1 lett. c NAPR di Lugano/Pregassona, nella zona R4 gli edifici devono rispettare una distanza minima di 5.0 m dal confine verso un fondo privato. Per edifici con facciate di lunghezza superiore ai 20 m, la distanza dal confine va aumentata di m 0.5 per ogni metro o frazione di maggior lunghezza fino a che sia raggiunta una misura pari a 2/3 dell'altezza (art. 10 cpv. 2 NAPR).
La distanza tra edifici su fondi contigui è pari alla somma delle rispettive distanze minime dal confine comune. Per edifici posti sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale (art. 10 cpv. 3 NAPR).
2.2. L'insieme dei punti equidistanti da un edificio è costituita da un poligono dai lati paralleli alle facciate e dalle circonferenze incentrate sui vertici degli angoli da esse formati.
Salvo diversa disposizione (cfr. p. es. art. 129 LAC disciplinante la riduzione per vista obliqua), ove due facciate non soggiacciano al medesimo ordinamento delle distanze, si può in linea di massima ammettere che la distanza da una facciata si applichi sino alla bisettrice dell'angolo.
bisettrice d
D
2.3. Nel caso concreto, la facciata sud dell'edificio N la facciata nord dell'edificio S sono lunghe 21 m. La distanza dal confine deve dunque ammontare ad almeno m 5.50. Le facciate laterali, rivolte verso est dell'edificio superiore, rispettivamente verso ovest dell'edificio inferiore, allineate tra di loro, lunghe 18 m, richiamano invece una distanza di m 5.0 dal confine.
Negli angoli fra le facciate principali e quelle
laterali si sovrappongono due diversi ordinamenti delle distanze. Per i motivi esposti
al precedente considerando, in assenza di una diversa disciplina e non
sussistendo ragioni impellenti che giustifichino una diversa soluzione, la
distanza dalla facciata principale (m 5.50) si applica sino alla bisettrice
degli angoli sudest dell'edificio N e
nordovest dell'edificio S.
Ne discende che la distanza fra questi due punti (m 10.01), prevista dal controverso progetto, non rispetta la distanza minima (m 5.50), prescritta dall'art. 10 NAPR per facciate lunghe 21 m.
Da questo profilo, il giudizio governativo non presta dunque il fianco a critiche.
2.4. In sede di replica, il ricorrente ha proposto di correggere il difetto rilevato dal Consiglio di Stato, dislocando leggermente verso est l'edificio S in modo da rispettare la distanza di 11 m, prescritta tra le facciate principali dei due edifici.
N
N
m 11.00
I vicini direttamente toccati dalla modifica hanno dato il loro consenso. L'opponente chiede invece che venga ripetuta l'intera procedura di rilascio del permesso di costruzione. Manifestamente a torto, tuttavia, poiché varianti che, come nel caso concreto, lasciano immutato il progetto nelle sue caratteristiche essenziali e non comportano differenze che superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a particolari formalità (art. 16 cpv. 2 LE). Esigere una ripetizione dell'intera procedura, nelle circostanze concrete, sarebbe palesemente contrario al principio di proporzionalità.
3. Accesso sufficiente
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di urbanizzazione sufficiente attiene al diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a), il quale stabilisce unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; André Jomini in Aemisegger/Kuttler/Moor/RUC, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 2 e 10; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag., Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, IV. ed, Berna 2002, pag. 254 seg.).
Un accesso è considerato sufficiente quando non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai servizi pubblici e di soccorso. La relativa valutazione deve essere fatta non solo con riferimento alla costruzione oggetto di domanda, bensì anche in funzione delle possibilità edificatorie complessive che permette la zona che fa capo a quell'accesso (DTF 121 I 65 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b, 115 Ib 131 consid. 3). Con il termine accesso non va inteso solo l'allacciamento viario tra un fondo e una strada aperta al pubblico, bensì anche la strada stessa, nella misura in cui l'utente sia necessariamente costretto ad utilizzarla per accedere al fondo (DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del territorio, ad art. 19 LPT, n. 12 seg.).
La nozione di accesso sufficiente è di natura indeterminata. Essa riserva dunque all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in particolare quelle fondate su considerazioni estranee alla materia, prive di ragioni oggettive o altrimenti palesemente insostenibili.
3.3. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che l'accesso veicolare ai due edifici, dotati di 38 posteggi, la maggior parte dei quali interrati, fosse sufficiente. La valutazione resiste alla critica dell'insorgente. Non procede in particolare da un'interpretazione inammissibile della nozione indeterminata di accesso sufficiente.
La strada privata, lunga una trentina di metri, che da via Miralago conduce ai fondi dedotti in edificazione serve soltanto alcuni fondi e non pone particolari difficoltà all'incrocio tra i veicoli. È dunque senz'altro sufficiente.
Qualche perplessità suscita la valutazione operata dall'autorità comunale con riferimento a via Miralago, una strada di servizio secondaria, ad uso pedonale privilegiato, aperta soltanto ai confinanti, che raccorda la strada privata in questione alla strada principale (salita __________). Su un breve tratto di una ventina di metri l'incrocio tra veicoli pone in effetti qualche problema. La circostanza non è tuttavia tale da far apparire lesive del diritto le conclusioni adottate dal municipio. Sebbene opinabile, la deduzione dell'autorità comunale non appare manifestamente insostenibile.
Essa è in particolare conforme alle scelte operate in sede di pianificazione, ove si è previsto di soddisfare le esigenze di accessibilità dei fondi confinanti, molti dei quali già edificati, mediante l'esistente via Miralago, dichiarata strada di servizio a prevalenza pedonale.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando, alle condizioni indicate dalla variante presentata in questa sede, la licenza rilasciata all'insorgente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili, sia perché la correzione, che permette di accogliere parzialmente il ricorso, è stata da questi presentata soltanto davanti a questo tribunale, sia perché l'ulteriore resistenza del vicino opponente non ha costretto l'insorgente a particolari interventi a tutela dei suoi interessi.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 NAPR di Lugano/Pregassona; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 settembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 4188) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 15 maggio 2006 è confermata alle condizioni della variante di progetto inoltrata con la replica.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario