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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 settembre 2006 (no. 4620) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 aprile 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
vista la risposta 24 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 13 settembre 1950 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel marzo del 1969. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
B. Il 17 settembre 2005, verso le ore 17.10, RI 1 stava viaggiando sulla A2 in direzione sud, allorquando è stato fermato in territorio di __________ da una pattuglia della Polizia stradale di Camorino, che l'ha posto in contravvenzione per aver superato sulla destra tre veicoli in corrispondenza di un cantiere autostradale. L'interessato non ha presentato osservazioni al rapporto di polizia, cosicché il 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.- per violazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr. La sanzione è passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto di tali accadimenti, il 12 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 15 maggio 2006 al 14 agosto 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 26 settembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Richieste ulteriori precisazioni sulla dinamica del sorpasso agli agenti denuncianti e ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa pronunciata il 4 novembre 2005. Donde la chiara effettuazione di un sorpasso sulla destra in autostrada, infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
E. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare che l'autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito ed il principio ne bis in idem. Non vi sarebbe stato nessun sorpasso sulla destra - soggiunge - e in ogni modo quanto accaduto integrerebbe tutt'al più gli estremi di un'infrazione medio grave giusta l'art. 16b LCStr, insuscettibile in quanto tale di provocare una revoca della patente di tre mesi.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o contestare i fatti, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, ad agire già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 17 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.- per aver sorpassato tre veicoli in corsa usufruendo della corsia destra dell'autostrada.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 4 novembre 2005. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata (sorpasso sulla destra in autostrada). RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione imputatagli e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver sorpassato sulla destra tre veicoli. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
2.3. Neppure l'invocazione del principio ne bis in idem gli può essere di maggiore giovamento.
Secondo la giurisprudenza tale principio, proprio del diritto penale federale (DTF 125 II 402 consid. 1b; 116 IV 262 consid. 3a), vieta che una persona sia perseguita due volte per i medesimi fatti. L'autorità di cosa giudicata ed il principio ne bis in idem presuppongono, tuttavia, non soltanto l'identità della persona toccata dal procedimento e degli accadimenti presi in considerazione, ma anche dell'oggetto del procedimento (DTF 123 II 464 cons. 2b; 120 IV 10 cons. 2b). Nel caso di specie, invece, RI 1 è stato oggetto di due procedure, una penale (sfociata nella risoluzione di multa 4 novembre 2005) ed una amministrativa (quella che qui ci occupa, avente per oggetto la revoca della licenza di condurre), assolutamente distinte, per quanto originate dal medesimo reato. La prima sanzione, dunque, non osta alla seconda, avente caratteristiche e conseguenze del tutto diverse.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene nell'impugnativa, il ricorrente non poteva ragionevolmente supporre che la multa avesse estinto ogni procedimento a suo carico. Anzi, la gravità dell'infrazione commessa e l'ammontare ragguardevole della sanzione penale applicata dalla Sezione della circolazione dovevano indurlo a pensare che la stessa autorità cantonale lo avrebbe perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una revoca della licenza di condurre. A dispetto della tesi addotta nel gravame, il diritto di essere sentito non impone di certo alla Sezione della circolazione di avvisare tutti i conducenti in fallo che per la stessa infrazione possono essere oggetto dapprima di una sanzione penale (multa) e poi di un provvedimento amministrativo (revoca della licenza di condurre) influenzabile dagli esiti della pregressa procedura penale.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. Secondo la giurisprudenza federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio effettati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 17 settembre 2005 RI 1 ha sorpassato tre veicoli sulla destra spostandosi da una corsia all'altra dell'A2 in presenza di traffico sostenuto (vedi rapporto di contravvenzione 26 settembre 2005 e osservazioni 12 giugno 2006 della Polizia cantonale di Camorino). Ma non solo. Eseguendo questa manovra in corrispondenza di un cantiere autostradale gravato da un limite di velocità di 80 km/h, ha circolato anche a velocità verosimilmente eccessiva, tant'è vero che in quel punto gli agenti denuncianti non sono riusciti a rilevare puntualmente la sua andatura, pur giudicandola superiore al consentito (cfr. rapporto del 12 giugno 2006). Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.
4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 35, 90 LCStr; 33 OAC; 10 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
patr. dall'avv.
Ufficio federale delle strade, segreteria
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario