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Incarto n.
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Lugano 5 febbraio 2007
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Massimiliano Cometta, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 4 ottobre 2006 (no. 4761) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 10 novembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi; |
vista la risposta 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel novembre del 2002. Nel 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese e quindici a seguito di un eccesso di velocità (80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Questa misura è stata scontata dal 22 novembre 2004 al 6 gennaio 2005.
B. Il 27 luglio 2005, verso le 23.00, il ricorrente ha circolato in territorio di __________ a velocità eccessiva ed inadeguata, creando pericoli per i pedoni su una strada stretta. Egli ha inoltre azionato un dispositivo a luci blu prioritarie montato abusivamente sul suo veicolo.
A seguito di tali avvenimenti il 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione di Camorino gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 6 mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli della categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, 17 cpv. 1 lett. c vLCStr e 33 cpv. 1 OAC.
C. In relazione ai medesimi fatti, il 16 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia, rifacendosi in particolari ai disposti di cui agli art. 90 cifra 1 e 93 cpv. 2 LCStr. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla Pretura penale, la quale ha confermato la sanzione dell’autorità dipartimentale con pronunzia 14 giugno 2006 cresciuta in giudicato.
D. Il 4 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente contro il provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti il 10 novembre 2005.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale ma non alla qualifica giuridica del reato esperita in quella sede, il Governo ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente il 27 luglio 2005 costituisse effettivamente un’infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Per finire, richiamandosi all’art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr, l’autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze la durata della revoca di sei mesi stabilita dalla Sezione della circolazione.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale amministrativo chiedendone in via principale l’annullamento e postulando in via subordinata di ridurre al minimo la durata della revoca della licenza.
Il ricorrente sostiene che non vi erano validi motivi per scostarsi dalle costatazioni di fatto e soprattutto dalle valutazioni giuridiche contenute nel giudizio della Pretura penale. Il Governo - soggiunge - avrebbe dovuto attenersi alla decisione del giudice penale, che ha confermato la multa inflittagli sulla scorta dell'art. 90 cifra 1 LCStr.RI 1 considera inoltre esagerata la durata del provvedimento di revoca, data la scarsa gravità della colpa che gli è in concreto imputabile. D'altra parte, il superamento della velocità addebitatogli non è stato rilevato da apparecchiature radar, bensì in modo approssimativo da due agenti di polizia.
F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Il Consiglio di Stato ha infatti prodotto tutta la documentazione in suo possesso e le ulteriori prove notificate dall’insorgente, in particolare il richiamo dalla Pretura penale dell'intero incarto contravvenzionale, non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave e grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27 luglio 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm) e quindi può rivedere anche la commisurazione della pena. In questa materia i limiti imposti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3.RI 1 censura le deduzioni dell’autorità amministrativa, la quale gli ha revocato la licenza di condurre per un'infrazione grave sulla scorta dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, mentre il giudice penale gli ha rimproverato soltanto una contravvenzione alle norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto attenersi a quest'ultima valutazione, essendo vincolata alle risultanze della procedura penale.
In realtà, il ricorrente dimentica che nell'evenienza concreta la sanzione penale è stata irrogata dopo il provvedimento amministrativo, adottato allorquando non esisteva ancora alcuna decisione penale che potesse svolgere qualsivoglia effetto vincolante. In effetti, il 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha applicato la misura amministrativa di sua competenza optando per una revoca della licenza di condurre ex art. 16c LCStr e solo in seguito, il 16 dicembre 2005, si è pronunciata sulle conseguenze penali degli eventi occorsi il 27 luglio infliggendo al suo protagonista una multa di fr. 300.- fondata sull'art. 90 cifra 1 LCStr.
D'altra parte, il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Può invece valutare diversamente la fattispecie dal punto di vista giuridico. In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla qualifica giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in maniera determinante dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce meglio dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un procedimento penale nell'ambito del quale la Sezione della circolazione prima e la Pretura penale poi hanno statuito esclusivamente sulla scorta degli atti di polizia. Entrambe le istanze si sono fondate in particolare sul rapporto di segnalazione 11 agosto 2005 della Polizia comunale di __________, corredato del verbale d’interrogatorio 5 agosto 2005 del trasgressore e delle fotografie della zona teatro degli eventi. La valutazione giuridica esperita in sede penale non è dipesa quindi da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli agenti denuncianti.
Confermando la diversa impostazione giuridica che la Sezione della circolazione ha dato alle conseguenze amministrative degli accadimenti, il Consiglio di Stato non è dunque incorso in alcuna violazione censurabile con successo davanti a questo tribunale.
4. Resta da esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza della circolazione ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e la durata della revoca irrogatagli.
4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b, grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare, commette un’infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).
4.2. In sede penale RI 1 è stato multato per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata su una strada stretta creando pericolo per i pedoni, nonché per aver montato e utilizzato illegalmente dei fari di priorità blu. Questi sono i fatti decisivi, accreditati anche dal Pretore penale.
Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti su di una strada avente una larghezza di appena 3,5 m e che sulla carreggiata vi erano numerosi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze). Questi elementi contribuiscono ad aggravare la pericolosità del comportamento assunto da RI 1 e ad acuire la colpa a suo carico. Con questo agire egli ha infatti messo in serio pericolo la sicurezza dei pedoni, dato che la strada, oltre che stretta, è anche priva di marciapiede. Ben si giustifica dunque che nei confronti del ricorrente siano stati adottati provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
4.3. Poste queste premesse, occorre appurare se la durata della revoca irrogata a RI 1 è stata quantifica correttamente sulla scorta dei criteri a tal fine sanciti dall’art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell’interessato.
Circa le circostanze del caso e della colpa già si è detto al considerando precedente.
Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è compromessa dalla precedente misura amministrativa subita, segnatamente dalla revoca inflittagli nel 2004 per un grave eccesso di velocità (80/75 km/h sul limite di 50 km/h). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 25 km/h del limite di velocità di 50 km/h costituisce infatti un’infrazione grave (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii).
In tema di necessità professionale di condurre, il ricorrente non ha sufficientemente comprovato un'esigenza di questo genere, limitandosi ad un vago accenno in occasione delle osservazioni inoltrate alla Sezione della circolazione il 19 settembre 2005.
Ne segue che tenuto conto della grave infrazione commessa a distanza di meno di sette mesi dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli per un reato altrettanto importante, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 6 mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.
5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario