Incarto n.
52.2006.34

 

Lugano

18 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di

 

 

 

RI 1

RI 2

tutti patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 73), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 6 giugno 2005, rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per sopraelevare la loro casa d'abitazione (part. 1322);

 

 

viste le risposte:

-    14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    21 febbraio 2006 di CO 1;

-    27 marzo 2006 del municipio di CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   I ricorrenti RI 1 sono comproprietari di una casa d'abitazione (part. 1350), situata nella zona residenza-le estensiva R2 di __________. RI 2 ne sono usufruttuari per diritto d'abitazione.

Attorno al 1990 i ricorrenti hanno costruito un'autorimessa lungo il confine verso il fondo dei resistenti CO 1 (part. 1322), che hanno invaso parzialmente. Ne è scaturita una causa civile, promossa da quest'ultimi davanti al Pretore di Lugano, che si è trascinata per anni, finché, nel 2001, gli attori, qui resistenti, si sono dichiarati disposti a cedere ai ricorrenti, dietro pagamento, una striscia di terreno indicata da una planimetria allegata al referto allestito dal perito giudiziale, che sarebbe stata ulteriormente definita dal geometra ufficiale attraverso un piano di mutazione.

L'accordo non è tuttavia ancora stato perfezionato perché i resistenti non hanno dato seguito alla richiesta del Pretore di avallare in particolare il piano di mutazione, allestito nel 2004, che prevedeva in sostanza la cessione di una striscia di terreno di 21 mq, larga circa un metro, da staccare dal loro fondo per essere aggregata a quello dei ricorrenti. La causa civile è dunque tuttora pendente.

 

 

                                  B.   Il 25 febbraio 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di sopraelevare di un piano la casa d'abitazione che sorge sul loro fondo a circa 4 m dal confine verso il fondo dei ricorrenti.

I vicini si sono opposti alla domanda, contestando l'intervento dal profilo delle distanze da confine e dell'indice di sfruttamento (i.s.). Gli opponenti sostenevano in particolare che il progetto non teneva conto della cessione di terreno da tempo concordata dalle parti davanti al Pretore, ma non ancora iscritta a RF.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 6 giugno 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

 

 

                                  C.   Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.

Dopo aver rilevato che il progetto rispettava le norme sulle distanze dal confine e sull'i.s. applicate all'assetto fondiario risultante dal RF, il Governo ha ritenuto che la licenza sarebbe stata conforme al diritto anche nel caso in cui la cessione di terreno fosse già stata perfezionata. La distanza dal confine sarebbe comunque superiore a quella prescritta dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR (m 3.00), mentre la SUL rientrerebbe nei limiti dell'abbuo-no (+ 10%), che l'art. 13 cpv. 1 NAPR concede sull'i.s. (0.4) in caso di ampliamenti di edifici esistenti nella zona residenziale.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In sostanza, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le tesi addotte senza successo davanti alle precedenti istanze, sostenendo in particolare che il piano di mutazione allestito a suo tempo dal perito giudiziale non sarebbe conforme agli accordi presi davanti al Pretore. Producono di conseguenza un nuovo piano, allestito nel frattempo dal geometra dietro loro richiesta, che prevede la cessione di una striscia di terreno di 33 mq. In base a questo piano la distanza dal confine varierebbe tra m 2.53 e m 2.61, mentre l'i.s. risulterebbe superiore a quello prescritto.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza con argomenti che saranno discussi qui appresso.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari, rispettivamente usufruttuari di un fondo contermine e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. Le ulteriori prove (sopralluogo, testi) sollecitate dai ricorrenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di altri fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è definita come un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 627). Essa attesta in sostanza che l'opera progettata è conforme al diritto materiale concretamente applicabile. Ai fini del giudizio sull'ammissibilità dell'intervento edilizio, determinante è per principio la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'autorità statuisce sulla domanda di costruzione. Modifiche della situazione di fatto o di diritto, subentrate dopo il rilascio del permesso, possono semmai, a determinate condizioni, comportarne l'annullamento o la revoca.

 

2.2. Dal profilo delle distanze dal confine e del calcolo degli indici, determinanti ai fini del giudizio sulla domanda di costruzione sono per principio le risultanze del RF. I confini definiti dalla mappa non costituiscono tuttavia un limite assoluto ed inderogabile. Notoriamente, i proprietari possono infatti accordarsi per edificare ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta. Basta che il fondo vicino si assuma la distanza mancante in modo che la distanza tra edifici sia comunque salvaguardata. Analogamente, nemmeno la superficie edificabile risultante dal RF è sottratta alla disposizione dei proprietari. Essa può infatti essere messa a disposizione di fondi vicini attraverso l'istituto del trasferimento di quantità edificatorie (art. 38a LE).

Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso gli accordi tra i proprietari devono tuttavia essere chiari ed indiscutibili.

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il progetto presentato dai resistenti si basa sull'assetto fondiario che emerge tuttora dalla mappa catastale. Non tiene in particolare conto della cessione di terreno di cui si è detto in narrativa. La licenza rilasciata dal municipio e qui in contestazione si fonda a sua volta sulle risultanze del RF.

A giusta ragione, poiché l'accordo di massima, stipulato dalle parti davanti al giudice civile, non è ancora stato perfezionato mediante iscrizione a RF, perché i resistenti non hanno dato seguito alla richiesta del Pretore di aderire al piano di mutazione allestito dal geometra revisore nel 2004.

Privo di fondamento è il rimprovero che i ricorrenti rivolgono all'autorità comunale per non aver preso in considerazione l'assetto dei fondi previsto dall'accordo stipulato dalle parti nel 2001 davanti al giudice civile. Questa convenzione non stabiliva infatti esattamente i termini della cessione. Il nuovo confine e la superficie da cedere (21 mq) sono stati definiti soltanto dal piano di mutazione allestito nel 2004, che i resistenti non hanno tuttavia ratificato e che gli stessi ricorrenti hanno successivamente rinnegato, facendo allestire un nuovo piano di mutazione.

 

3.2. Stando alle risultanze della mappa catastale, la casa d'abitazione dei resistenti sorge ad oltre 4 m dal confine verso il fondo dei ricorrenti. La distanza dal confine (m 3.00), prescritta dall'art. 37 cpv. 3 lett. c NAPR, risulta dunque ampiamente rispettata.

Conforme all'i.s. (0.4) prescritto dalla lett. a della medesima norma è pure la SUL (mq 186.7). La superficie edificabile disponibile ammonta infatti a 474 mq, che permettono di realizzare una SUL di 189.6 mq.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, palesemente infondato, va dunque respinto senza verificare se la licenza potrebbe essere confermata anche sulla base della cessione di terreno prospettata dal primo piano di mutazione.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore di causa ed al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario