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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 30 ottobre 2006 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 19 ottobre 2006 del municipio di CO 2 che aggiudica alla ditta CO 1 il servizio di raccolta dei rifiuti per il periodo 2006-2008; |
vista la risposta 2 novembre 2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 settembre 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di raccolta dei rifiuti per il periodo 2006-2008;
che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:
- prezzo 70%
- referenze 20%
- apprendisti 10%
che il 19 settembre 2006 il municipio ha comunicato ai concorrenti che si erano annunciati di ridurre dal 10 al 5% il fattore di ponderazione relativo alla formazione degli apprendisti e di aumentare dal 20 al 25% quello relativo alle referenze;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e quella della resistente CO 1, entrambe di fr. 91'520.00 (senza IVA);
che, valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il municipio ha allestito la seguente classifica:
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CO 1 |
RI 1 |
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Prezzo |
70.00 |
70.00 |
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Referenze |
25.00 |
25.00 |
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Apprendisti |
4.37 |
3.12 |
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Totale |
99.37 |
98.12 |
che con decisione 19 ottobre 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 99.37 punti, grazie ai 9 apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni;
che contro questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in subordine che ne sia accertata l'illiceità;
che l'insorgente sostiene in pratica che, a differenza dei 3 apprendisti che ha formato negli ultimi cinque anni, alcuni dei 9 apprendisti notificati dalla CO 1 non sarebbero formati nel ramo della raccolta dei rifiuti; nega inoltre che il prezzo delle due offerte, comprensivo dell'IVA, sia perfettamente identico;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
che l'aggiudicataria non ha presentato osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso è tempestivo;
che non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza il ricorso può essere evaso da un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
che non essendovi particolari contestazioni sui fatti, il giudizio può essere emanato senza istruttoria (art. 18 PAmm); per i motivi che saranno esposti più avanti, non occorre in particolare dar seguito alla richiesta della ricorrente di accertare i percorsi formativi degli apprendisti dell'aggiudicataria;
che controversa è essenzialmente la valutazione delle offerte dal profilo del criterio relativo alla formazione degli apprendisti;
che giusta l’art. 42 cpv. 1 RLCPubb, ancora in vigore al momento della pubblicazione del concorso, oltre ai criteri esemplificati nell'art. 32 LCPubb, purché valutabili in modo oggettivo in relazione alla commessa in questione, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente da alla formazione degli apprendisti;
che, non fornendo indicazioni utili per giudicare la qualità di
un'offerta, il contributo dato dall'offerente alla formazione degli apprendisti è un criterio relativamente estraneo all'ordinamento delle commesse pubbliche (AGVE 2001, 342 seg.); non è sicuramente il più idoneo per esemplificare altri criteri in relazione alla commessa oltre a quelli elencati dall'art. 32 LCPubb;
che dottrina e giurisprudenza ammettono nondimeno, a determinate condizioni, la possibilità di valutare le commesse anche in base al contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 425 seg.);
che il capitolato dichiarava applicabili le regole elaborate dal Centro cantonale di consulenza in materia di commesse pubbliche (www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse/Schede/Scheda_informativa 060305.pdf);
che tali regole prevedono in sostanza di valutare il contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti in base al rapporto tra il numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni ed il numero totale di dipendenti;
che il numero degli apprendisti impiegati è determinato esclusivamente in base al rapporto d'impiego, indipendentemente dal tipo di formazione effettivamente seguito da questi collaboratori;
che cadono dunque nel vuoto le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alle caratteristiche dei percorsi formativi dei 9 apprendisti notificati dalla ditta CO 1;
che indegne di qualsiasi considerazione sono le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente con riferimento al prezzo, identico per entrambe le ditte;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; 49 LOG;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
;
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo