Incarto n.
52.2006.352

 

Lugano

18 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 2 novembre 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 ottobre 2006 (no. 4906) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 agosto 2006 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico attestante l'insussistenza di tossicomania e la sua idoneità alla guida in esito a controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi;

 

 

vista la risposta 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il 5 gennaio 1970 ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel 1988. Il 9 giugno 2006 è stato interrogato dal servizio antidroga della polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta svolta a __________ per reati legati alla LF sugli stupefacenti. In tale occasione, il nominato ha ammesso di consumare saltuariamente della cocaina, specificando di averne acquistato ca. 100 gr. negli ultimi tre anni per uso esclusivamente personale.

 

 

                                  B.   Informata di questi fatti, il 19 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione 31 agosto 2006 l'autorità cantonale gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro.

 

 

                                  C.   Con giudizio 10 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

                                         In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i controlli imposti al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di stupefacenti nell'interesse della sicurezza della circolazione fossero legittimi ed adeguati.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alle misure di controllo imposte dalla Sezione della circolazione.

                                         Secondo il ricorrente, che ribadisce di aver consumato cocaina solo occasionalmente e mai prima di mettersi al volante, nella fattispecie non sussistono le premesse oggettive per ordinare costosi esami settimanali delle urine. Dalle circostanze - soggiunge l'insorgente - non emergono elementi tali da revocare in dubbio la sua idoneità alla guida, né risultano sufficienti indizi per giustificare misure investigative sulla sua persona.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

                                         II ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. A norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

 

                                         2.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di droga non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di una sostanza stupefacente (DTF 124 II 559 consid. 3d).

                                        

                                         2.3. La revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione di stupefacenti e/o bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, l'inidoneità alla guida per consumo di stupefacenti deve essere accertata tramite una perizia medica specialistica, alla quale si può senz'altro rinunciare allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b; sul tema vedi inoltre Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur, RDAF 2004 p. 315 ss., in particolare p. 348-351).

 

 

                                   3.   Nell'evenienza concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. II Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento, in considerazione della necessità di valutare d'ufficio la situazione personale dell'interessato prima di pronunciare un eventuale ritiro del permesso a scopo di sicurezza. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo che il consumo sporadico di cocaina non giustifica affatto le misure investigative adottate dalla competente autorità cantonale.

Le risultanze dell'inchiesta di polizia nella quale è incappato RI 1 impongono invece che la sua situazione venga esplorata con cura. Il fatto che abbia ammesso di consumare cocaina - anche solo saltuariamente - obbliga la Sezione della circolazione ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che egli intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale e a prescindere dall'assenza di reati riconducibili alla guida di veicoli a motore sotto l'influsso di droga.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato e si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla droga, rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia specialistica.

                                         Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

 

 

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b LCStr; 11b OAC; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

rappr. dall'

 

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario