Incarto n.
52.2006.355/356/357

 

Lugano

16 marzo 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

6 novembre 2006 dell'

__________,

patrocinata dall'avv. __________

 

6 novembre 2006 del

__________ rappr. dal municipio,

 

7 novembre 2006 di

__________

patr. dall'avv. __________, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5052), che annulla la licenza edilizia 27 marzo 2006 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente __________ per la costruzione di uno stabile residenziale-commerciale nella zona del centro (part. 70, 71, 72, 394 e 346);

 

viste le risposte:

-    14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    30 novembre 2006 di __________;

-    11 dicembre 2006 del municipio di __________;

al ricorso sub a

 

-    14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    23 novembre 2006 __________

-    30 novembre 2006 __________

al ricorso sub b

 

-      9 novembre 2006 di __________;

-    14 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    23 novembre 2006 dell__________;

-    11 dicembre 2006 del municipio di __________

al ricorso sub c

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 7 dicembre 2005 __________ (ISS) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile residenziale-commerciale nel comparto G del piano particolareggiato della zona del centro comunale (ZCC), sul lato sud di via delle scuole (part. 70, 71, 72, 394 e 346). La pianta dello stabile, strutturato su nove piani fuori terra e due sotterranei, adibiti ad autorimessa, è a forma di "L", con il lato minore parallelo a via delle scuole. Su questo versante (nord), la facciata sporge dal campo stradale, in leggero declivio da ovest ad est, per un'altezza di m 29.50 nell'angolo nordovest (quota m 280.90 s/m), rispettivamente di m 30.70 nell'angolo nordest.

Alla domanda si sono opposti __________, proprietari di un terreno (part. 60) situato sul pendio a sud dello stabile, nonché __________, comproprietario di un fondo (part. 151), situato a 150 m di distanza, che hanno contestato l'inter-vento dal profilo dell'altezza, degli ingombri e degli allineamenti.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

 

 

                                  B.   Con giudizio 7 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Negata la legittimazione attiva all'insorgente __________ e rilevate alcune carenze dei piani, il Governo ha anzitutto ritenuto che di fronte alle lacune della particolare disciplina prevista dal PP per la determinazione dell'altezza, questo parametro fosse da misurare nel punto più alto della facciata nord, ovvero nell'angolo nordest, conformemente all'art. 40 LE.

Lesive delle linee di costruzione fissate dal PP e della distanza dal confine sarebbero anche alcune sporgenze previste ai piani superiori sulle facciate nord ed ovest in corrispondenza dei vani scale. Disattesa, per lo stesso motivo, sarebbe infine anche la distanza dal confine ovest.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto la ISS, quanto il comune, chiedendo il ripristino della licenza annullata. L'opponente __________ postula invece il riconoscimento della legittimazione attiva.

 

a. Con analoghe motivazioni, l'ISS ed il comune sostengono la legittimità del criterio di misurazione dell'altezza applicato dal municipio. La maggior altezza riscontrabile in corrispondenza dello spigolo nordest della facciata nord, soggiungono, rientrerebbe nei limiti della tolleranza di m 1.50 prevista dall'art. 41 LE per la sistemazione del terreno, mentre le sporgenze sulle facciate nord ed ovest costituirebbero semplici elementi decorativi irrilevanti dal profilo degli allineamenti.

 

b. Il ricorrente __________ pretende dal canto suo di essere legittimato a ricorrere in quanto comproprietario di un fondo situato a 150 m di distanza dal controverso immobile, che gli pregiudicherebbe la vista sul bosco retrostante.

 

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.

Le altre parti si avversano vicendevolmente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

La beneficiaria della licenza annullata è senz'altro legittimata a ricorrere. La qualità per agire va inoltre riconosciuta al comune, poiché insorge ad adiuvandum. Sarebbe da negare soltanto se l'ISS avesse rinunciato ad impugnare il giudizio a lei sfavorevole (STA 22.8.05 n. 52.5.212 in re A.C e comune di M.). Se il ricorrente __________ fosse legittimato anche ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza è questione di merito che verrà esaminata qui appresso.

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm). I fatti rilevanti emergono chiaramente dagli atti. La situazione dei luoghi è d'altro canto perfettamente nota a questo tribunale. Non occorre dunque far capo ad atti istruttori (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   Legittimazione del ricorrente __________

 

2.1. Il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente, oltre che risultare portatore di un interesse personale, diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata, appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione appaiono legate all'oggetto di tale provvedimento da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Il requisito, come giustamente rileva il Consiglio di Stato con dovizia di argomenti e

 

citazioni dottrinali e giurisprudenziali, serve a delimitare il ricorso amministrativo dall'actio popularis.

 

2.2. Nel caso concreto, __________ pretende di essere legittimato ad impugnare la licenza in quanto comproprietario di un fondo situato ad una distanza di 150 m da quello dedotto in edificazione. La pretesa è manifestamente infondata. La distanza che separa i due fondi è invero tale da escludere che la controversa costruzione possa in qualche modo pregiudicare la situazione di questo ricorrente. La menomazione della vista sul bosco invocata dal ricorrente per rivendicare il riconoscimento della qualità per agire appare palesemente pretestuosa.

Su questo punto, le conclusioni del giudizio governativo censurato vanno dunque senz'altro confermate, anche se non si traducono in un dispositivo concreto.

 

 

                                   3.   Altezza

 

3.1. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata.

Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri, quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art. 40 LE n. 1217 seg.).

 

Derogando ai criteri di misurazione dell'altezza degli edifici fissati dagli art. 40 e 41 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di dispone che questo parametro si misura:

-  dove sono indicate delle linee di costruzione a partire da un caposaldo sulla strada determinato dal piano;

-  dove non sono fissate linee di costruzione, sulle strade in pendenza, a partire da un punto stabilito dal municipio di regola sull'asse della facciata.

Il piano particolareggiato del centro comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee di costruzione, ma omette di stabilire i relativi capisaldi per la misurazione delle altezze. La lacuna, evidente, è tutt'altro che trascurabile, poiché non è dato di sapere come debba essere misurata l'altezza in corrispondenza delle linee di costruzione definite lungo le strade, che presentano pendenze anche di una certa entità.

 

3.2. Nel caso in discussione, il comparto G del PPCC, nel quale dovrebbe sorgere il controverso immobile, presenta in particolare una linea di costruzione (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b NAPR), impropriamente definita fronte con contiguità obbligatoria dalla rappresentazione cartografica, sul fronte verso via delle scuole e sul primo tratto delle facciate est ed ovest ad esso adiacenti.

Per colmare la lacuna costituita dalla mancata indicazione del caposaldo di misurazione dell'altezza, che secondo l'art. 9 cpv. 1 NAPR deve essere necessariamente abbinato ad ogni linea di costruzione, il municipio ha ritenuto di avvalersi della facoltà di fissare il punto di misurazione, concessagli dalla stessa norma nei casi in cui non sono fissate linee di costruzione. In quest'ottica, ha quindi stabilito che l'altezza dell'edificio fosse da misurare in corrispondenza dell'angolo tra la facciata nord e la facciata ovest, situato alla quota di m 280.90 s/m. Punto, questo, che farebbe stato anche ai fini dell'applicazione dell'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR per la ZCC. Ne ha quindi dedotto che la facciata nord dell'edificio potesse essere autorizzata, anche se l'altezza supera il limite di m 29.50, aumentando gradatamente verso est, sino a raggiungere il valore di m 30.70 in corrispondenza dell'angolo nordest, per mantenersi su questo livello anche sul primo tratto della facciata est, pure definito da una linea di costruzione sprovvista di caposaldo di misurazione del parametro in discussione.

 

La tesi del municipio non può essere condivisa. La lacuna dell'ordinamento edilizio comunale non può essere colmata facendo capo per analogia alle regole applicabili laddove mancano linee di costruzione. La linea di costruzione non manca. Il piano l'ha definita. Manca il caposaldo per la misurazione dell'altezza, che il piano ha omesso di fissare come prevede l'art. 9 cpv. 1 NAPR. Non v'è spazio per un intervento integrativo del municipio, volto a porre rimedio all'omissione. Istituendo l'art. 9 cpv. 1 NAPR un regime che deroga ai criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41 LE, in caso di lacune come quella qui in discussione, rimane applicabile l'ordinamento cantonale. Spetta al consiglio comunale e non al municipio colmare la lacuna attraverso una variante di PR, che stabilisca in modo coerente per tutti i comparti gli ingombri verticali degli edifici, attualmente definiti soltanto nei casi in cui le linee di costruzione interessano strade perfettamente orizzontali.

Invano si richiama l'ISS all'art. 41 LE. Questa norma non concede affatto un supplemento d'altezza sino a m 1.50 sul limite fissato dagli ordinamenti edilizi comunali. Essa esenta soltanto entro certi limiti l'altezza dei terrapieni dal computo sull'altezza degli edifici sovrastanti in caso di sistemazione del terreno naturale.

Immune da violazioni del diritto, sotto questo profilo, appare dunque la decisione del Consiglio di Stato, laddove ritiene che la facciata nord ed il primo tratto della facciata est superino l'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

 

 

                                   4.   Sporgenze

 

4.1. Secondo l'art. 33 cpv. 3 NAPR, il PPCC stabilisce fra l'altro i valori massimi delle sagome d'ingombro mediante linee di edificazione, denominate fronti di facciata con contiguità obbligatoria (linea continua) o possibile (recte: facoltativa, linea punteggiata).

Questi fronti sono in realtà linee di costruzione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. b e c NAPR, ossia linee sulle quali è obbligatorio costruire, nel senso che non possono essere né oltrepassate, né disattese da arretramenti. Ammessi secondo l'art. 33 cpv. 4 lett. b NAPR sono soltanto piccoli arretramenti, non superiori a m 1.50, per una lunghezza del 15% al massimo del fronte interessato.

 

4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di dotare i tre corpi scale delle facciate ovest (2) e nord (1) di pareti vetrate inclinate verso l'esterno, larghe 4 m, che, alla base, rispettano le linee di costruzione, ma sporgono di un metro da questo limite all'altezza di circa 28 m dal suolo. Sul tratto della facciata est rivolto verso il giardino interno, lungo circa 40 m, sono inoltre previsti cinque balconi, larghi poco più di 4 m, che sporgono per m 1.10 oltre la linea di costruzione.

Dissentendo dal municipio, che le aveva considerate conformi al diritto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che queste sporgenze violassero le linee di costruzione, in quanto oltrepassanti le sagome di massimo ingombro definite dalla rappresentazione cartografica del PP della ZCC. Anche questa deduzione appare fondata.

In assenza di una disposizione volta a permettere piccoli sorpassi delle linee di costruzione, analoga a quella che ammette modici arretramenti dalle stesse (art. 33 cpv. 3 lett. b NAPR), si deve necessariamente concludere che le linee di costruzione costituiscano un limite tassativo ed invalicabile. Una certa flessibilità è prevista soltanto all'interno del perimetro da esse definito. Verso l'esterno tali linee sono invece rigide ed inderogabili. L'esigenza di modulare l'espressione architettonica delle facciate, alla quale si richiama in particolare il comune per giustificare il sorpasso, non va quindi attuata mediante sporgenze, ma semmai mediante arretramenti.

L'art. 41 cpv. 1 RLE, che esclude dal computo delle distanze i balconi che non sporgono per più di m 1.10 dal filo della facciata a condizione che non occupino più di un terzo della sua lunghezza, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'istante in licenza. Anzitutto perché l'art. 41 cpv. 1 RLE introduce una facilitazione soltanto per la misurazione delle distanze e non anche per le linee di costruzione, che perseguono ulteriori finalità. In secondo luogo, perché le pareti vetrate dei corpi scale non sono balconi. Da ultimo, perché i balconi della facciata est occupano comunque più di un terzo della lunghezza della facciata dalla quale sporgono.

 

 

                                   5.   Proporzionalità

 

Per il principio di proporzionalità non si giustifica annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni.

In concreto, la disattenzione delle linee di arretramento appena rilevata può essere facilmente corretta subordinando la licenza alla condizione di eliminare i balconi e di realizzare le vetrate dei corpi scale senza sporgenze.

Non altrettanto facilmente può invece essere corretta l'eccedenza di altezza (Δ + m 1.20) riscontrabile. Tant'è vero che nemmeno la ricorrente ISS formula, quanto meno in via subordinata, proposte concrete al riguardo. Un maggior interramento di queste proporzioni dell'edificio non appare ragionevolmente attuabile. L'eliminazione del parapetto alto un metro previsto sul tetto, oltre ad alterare in misura inammissibile gli equilibri della composizione architettonica delle facciate, è esclusa, poiché comunque rimarrebbero le torrette degli ascensori, raffigurate soltanto sulla planimetria del tetto, che per quanto contenute possano essere nel loro sviluppo verticale, sarebbero computabili sull'altezza dell'edificio in forza dell'art. 9 cpv. 2 NAPR.

In tali circostanze, l'annullamento dell'intera licenza si impone come una conseguenza ineluttabile.

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo impugnato va dunque confermato, respingendo i tre ricorsi.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato ed al valore della costruzione, è posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso a tutela dell'interesse generale.

Le ripetibili sono invece a carico di tutti i ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 5, 9, 33 NAPR di 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

2.La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa fra la ricorrente __________ (fr. 3'500.-) ed il ricorrente __________ (fr. 500.-).

 

3.La ricorrente __________ ed il comune di rifonderanno ciascuno ai resistenti __________ fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
ll ricorrente __________ rifonderà fr. 500.- __________
. a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

                                    5.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. Tullio Foglia, 6900 Paradiso,

2. Anna e Leonardo Ruggieri, 6900 Paradiso,

3. municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,

4. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

5. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

tutti patrocinati da: avv. Claudio Cereghetti, 6903 Lugano,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario