Incarto n.
52.2006.360

 

Lugano

29 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 8 novembre 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 ottobre 2006 (no. 5217) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 18 maggio 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

 

 

vista la risposta 21 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.      RI 1, nato il 12 aprile 1966, ha conseguito la li-

cenza di condurre veicoli a motore nell’ottobre del 1985. Nel 1987 e nel 1993 ha subito due ammonimenti per dei superamenti dei limiti di velocità. Nel 1992 gli è stata revocata la licenza per un mese e quindici giorni in quanto aveva circolato con un motoveicolo sprovvisto della patente necessaria per quel mezzo, aveva trasportato abusivamente un passeggero ed effettuato una manovra di sorpasso oltre la linea di sicurezza.

 

 

B.      Il 12 dicembre 2005, verso le ore 03.50, il ricorrente ha perso la padronanza del veicolo sul quale viaggiava (di proprietà del suo datore di lavoro) immettendosi nella rotonda di via __________ a __________, ed ha cozzato contro un palo dell’illuminazione posto al centro dell’intersezione. Egli ha susseguentemente abbandonato il luogo dell’incidente senza avvisare le competenti autorità.

A seguito di tali avvenimenti il 18 maggio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di tre mesi, autorizzandolo comunque in tale periodo a guidare i veicoli della categoria speciale F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett.a LCStr e 33 cpv. 1 OAC.

 

 

                                  C.   In relazione ai medesimi fatti, il 5 settembre 2006 la Pretura penale ha prosciolto RI 1 dall’accusa di guida in stato d’inattitudine, ritenendolo però colpevole d’infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida. Il ricorrente è stato quindi condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di una multa di fr. 1000.-. Tale decisone è cresciuta in giudicato.

 

 

D.    Con giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata da RI 1 contro il provvedimento dipartimentale di revoca. Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della decisione 5 settembre 2006 della Pretura penale. Donde l’assodata sussistenza di un’infrazione grave ai sensi dell’art. 16c cpv.1 lett. d LCStr tale da imporre una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

 

 

E.     Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale amministrativo chiedendone l'annul-

                                         lamento. In via subordinata, l’insorgente chiede che gli venga applicato un semplice ammonimento.

                                         Il ricorrente, sottolineando come la decisione del giudice penale lo abbia prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine, ritiene che non gli possa essere rimproverata alcuna infrazione grave alle norme della circolazione. L’incidente occorsogli è da ricondurre a un episodio isolato di sincope e non è da riferire a nessuna sua colpa. Ciò che ne è susseguito (mancato avviso delle autorità e allontanamento dal luogo dell’incidente) è frutto dello stato di shock e spavento provocato dal sinistro. Infine sostiene che il Governo ha omesso di tenere in debita considerazione tutti gli aspetti che la legge impone per la valutazione della durata del provvedimento di revoca.

 

 

F.     All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

      dall’art.10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre sentire il ricorrente, richiamare dalla Pretura penale l’intero incarto penale (inc.n.10.2006.96), effettuare una perizia medica o una perizia tecnica sull’incidente.

 

 

                                   2.   2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2; DTF 121 II 214, consid. 3a).

 

                                         2.2. Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha di fatto accettato la sentenza 5 settembre 2006 della Pretura penale, non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso all’autorità giudiziaria superiore. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per cui risulta inutile assumere in questa sede altre prove.

 

 

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a far uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare, commette un’infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv.1 lett. d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.a LCStr).

 

                                         3.2. Nel concreto caso il Pretore penale ha ritenuto il ricorrente colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, così come di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ex art. 91a cpv. 1 LCStr. RI 1 ha infatti abbandonato il luogo dell’incidente e si è reso momentaneamente irreperibile, dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti (cfr. sentenza Pretura penale del 5 settembre 2006).

 

                                         3.3. Come si è detto, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). Ne segue che a nulla giova ora al ricorrente invocare una sua presunta irresponsabilità dovuta a shock o a spavento. I fatti al riguardo sono già stati stabiliti in maniera vincolante dal Pretore penale.

                                         Il Tribunale federale ha però anche statuito che nell’applicazione del diritto l’autorità amministrativa competente è legata alla valutazione giuridica della fattispecie compiuta in sede penale allorquando tale valutazione dipende fortemente dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale meglio conosce rispetto all’autorità amministrativa (DTF 120 Ib 312 consid. 4b, 119 Ib 158 consid. 3 c/bb). Ciò è proprio quello che si avvera nel caso concreto. Il giudice penale ha infatti proceduto all’audizione di testi. La sua valutazione giuridica non poggia quindi unicamente sull’esame degli atti redatti dalla polizia, bensì su conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento penale.

                                         Ne discende che l’autorità di prime cure non poteva scostarsi da quanto stabilito a livello giuridico in sede penale (violazione dell'art. 91a cpv. 1 LCStr).

 

                                         3.4. Un reato di questo genere è un’infrazione grave (art. 16c cpv.1 lett. d LCStr), che deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno tre mesi (art.16c cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         Se ne deve concludere che, tornando applicabile l’art. 16c LCStr il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato, già solo per questo motivo deve essere confermato da questo tribunale.

                                         A nulla giova al ricorrente invocare la sua presunta buona reputazione quale conducente e la necessità professionale di possedere la licenza di condurre, dato che in termini di durata del provvedimenti inflitto, questo tribunale (come d’altronde l’autorità di prime cure) non può discostarsi dal minimo previsto dalla legge.

                                         Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell’insorgente, è conforme al diritto e rispettoso del principio della proporzionalità.

 

 

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 91a, 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

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.

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                        Il segretario