Incarto n.
52.2006.384

 

Lugano

2 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 novembre 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5378) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    5 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La cittadina rumena RI 1 (1976) è entrata la prima volta in Svizzera nel settembre 2002 per lavorare in qualità di ballerina.

Il 10 gennaio 2003, si è sposata a__________ con il cittadino elvetico C__________ (1966). A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 9 gennaio 2007.

 

 

                                  B.   a) Verso la metà di febbraio del 2006, i coniugi __________ hanno sospeso la comunione domestica e sottoscritto una convenzione volta a regolare i loro rapporti durante la separazione. Il 20 marzo 2006 C__________ ha segnalato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS), tra l'altro, che sua moglie aveva una relazione extraconiugale e non voleva concedergli il divorzio fino a che non avesse ottenuto un permesso di domicilio. Tre giorni più tardi, RI 1 ha informato l'URS che viveva separata dal marito e abitava a __________.

Preso atto della separazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare l'evolversi della situazione matrimoniale di RI 1 e C__________. Dopo averli interrogati, il 21 aprile 2006 la polizia ha trasmesso al dipartimento il seguente rapporto:

"Come alla vostra richiesta del 30.03.06, sono state sentite separatamente le parti. Hanno dichiarato che non vivono più insieme da circa metà febbraio 2006. Il __________ C__________ abita a__________ in via __________, mentre la moglie in via __________, presso P__________. Gli stessi risultano ancora legalmente sposati. Presso l'avv. __________ hanno sottoscritto una convenzione, datata 20.02.06, in prospettiva di una loro separazione di fatto, che alleghiamo. L'intenzione futura della RI 1 sarebbe quella di poter rientrare presso il marito in __________ e di continuare regolarmente la loro relazione, mentre il __________ C__________ è intenzionato a chiedere il divorzio dalla stessa. Per quel che concerne quanto dichiarato dal marito, nella sua lettera indirizzata all'URS di __________, del 20.03.06, la succitata ha smentito il tutto e cioè di non avere alcuna relazione extraconiugale in particolare, come pure che non corrisponde alla verità che lei vuole attendere che le sia rilasciato il permesso C per poter concedere il divorzio al marito."

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9 maggio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2006 per lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, il mese di febbraio precedente, della vita in comune con il marito ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

 

 

                                  C.   a) Contro la predetta decisione, il 24 maggio 2006 RI 1 è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la separazione era provvisoria in quanto frutto di una crisi matrimoniale passeggera. Il 13 giugno 2006, C__________ ha informato l'autorità competente di voler salvare il proprio matrimonio e che sua moglie sarebbe pertanto tornata a avere insieme a lui a__________.

 

b) Con giudizio 7 novembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Esperita l'istruttoria, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo cantonale non ha ritenuto credibile l'asserita ripresa della vita in comune con il marito, in quanto la Polizia cantonale aveva accertato l'assenza dell'insorgente presso l'appartamento coniugale anche dopo l'inoltro del gravame. Infine, ha considerato esigibile il rientro della ricorrente in Romania.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

Innanzitutto la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Governo le ha trasmesso le risultanze istruttorie tre giorni prima dell'emanazione del giudizio, impedendole in tal modo di determinarsi al riguardo.

Nel merito, contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, in quanto ha vissuto separata dal marito solo per quattro mesi. Sostiene che la crisi matrimoniale è ormai superata e che l'accertamento istruttorio non corrisponde alla realtà. Al fine di dimostrare la sua riconciliazione con il marito, chiede l'audizione di diversi testi. Rileva inoltre di essersi sempre comportata bene e di avere notificato tempestivamente all'autorità di prime cure la separazione temporanea dal marito.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora.

In concreto, la ricorrente è sposata con un cittadino elvetico dal 10 gennaio 2003: di conseguenza, ella ha, in linea di principio, diritto a un permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

 

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta a questo tribunale colmare le carenze istruttorie dell'autorità inferiore.

 

 

                                   2.   Come indicato nel precedente considerando, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

 

                                   3.   Innanzitutto la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto il Governo le ha trasmesso le risultanze istruttorie tre giorni prima dell'intimazione della risoluzione governativa impugnata impedendole in tal modo di formulare delle osservazioni al riguardo.

 

3.1. La garanzia invocata ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

 

3.2. In concreto, allo scopo di accertare se la crisi matrimoniale dei coniugi __________ fosse effettivamente rientrata nel corso del mese di giugno 2006, il 21 luglio successivo il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha invitato la Polizia cantonale a controllare, sull'arco di tre mesi, se la ricorrente risiedeva nuovamente con il marito a__________ e se la comunione domestica era reale, seria e duratura.

Il 18 ottobre 2006 la polizia ha accertato quanto segue (v. rapporto informativo):

"Dando seguito alla richiesta di cui sopra, abbiamo provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso. Malgrado le ripetute visite presso il domicilio di __________ in via __________, della RI 1 nessuna traccia, sia nel mese di agosto, settembre ed ottobre. La stessa non è mai stata trovata presso questo indirizzo".

Il 6 novembre 2006 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi trasmesso, per conoscenza, il citato rapporto alla patrocinatrice della ricorrente e il giorno successivo il Governo ha adottato la decisione qui impugnata.

Ora, come ha giustamente rilevato la ricorrente, emanando il giudizio senza permetterle di esprimersi su tale accertamento, il Consiglio di Stato ha crassamente violato il suo diritto di essere sentita. Certo, l'interessata ha potuto prendere posizione sulle risultanze istruttorie nell’ambito del suo gravame davanti a questo tribunale, il quale dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Tuttavia, il suddetto vizio procedurale non può essere sanato in questa sede. Bisogna in effetti considerare che le prove agli atti non permettono di stabilire con la chiarezza richiesta dalla giurisprudenza, che nel caso in rassegna vi sia effettivamente una rottura definitiva del vincolo coniugale, tale da giustificare la revoca alla ricorrente del suo permesso di dimora.

 

3.3. Come recentemente sottolineato anche dal Tribunale federale, in assenza di altri elementi una breve separazione non basta ancora ad escludere la possibilità di una ripresa della vita in comune dei coniugi. In caso contrario si qualificherebbe come abusivo il semplice fatto che essi non vivono più insieme, contraddicendo in tal modo la volontà del legislatore che ha rinunciato a far dipendere da questa condizione il diritto a un'autorizzazione di soggiorno (DTF 130 II 113 consid. 10.3).

Ora, bisogna considerare che la ricorrente ha sostenuto dinnanzi al Consiglio di Stato che la sua separazione dal marito si era limitata a soli quattro mesi: da metà febbraio a metà giugno 2006. Ritenuto che una separazione di una tale durata non poteva essere considerata come la prova risolutiva della rottura definitiva del vincolo coniugale e allo scopo di verificare se i coniugi __________ avessero realmente ricomposto la comunione domestica, il Governo ha quindi esperito la contestata istruttoria.

Ora, bisogna ammettere che l'accertamento operato dalla Polizia cantonale tra l'agosto e l'ottobre 2006 (v. supra al consid. 4.2.), risulta assai generico e non permette di sovvertire quanto asserito dall'insorgente. In effetti, nulla è dato di sapere come, quando e con quale frequenza sono stati effettuati i controlli all'esterno dell'abitazione coniugale. Non bisogna inoltre dimenticare che l'insorgente lavora a tempo pieno come cameriera in un esercizio pubblico di __________ (doc. D) e che la stessa è pure stata a volte assente in quel periodo perché era in vacanza (doc. E). In siffatte circostanze, non si può pertanto escludere che una parte almeno dei controlli di polizia presso l'abitazione di __________ siano stati effettuati durante la fascia oraria lavorativa della ricorrente e quando era in ferie.

In altre parole, occorreva documentare in modo sistematico i controlli esperiti, indicando minuziosamente tutte le modalità (data, orari, ecc.).

                                   4.   Giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto.

Verificandosi in concreto tale ipotesi, ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente se la ripresa della vita in comune di RI 1 con il marito sia reale e sincera oppure se vi sia effettivamente una rottura definitiva del vincolo coniugale. In effetti, agli atti non vi sono elementi sufficienti per concludere se la ricorrente invochi o meno il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese.

Il Governo dovrà pertanto accertare nuovamente, questa volta in modo più preciso, l'intensità dei contatti dell'insorgente con il marito durante il periodo di separazione nonché la sua presenza effettiva al domicilio coniugale, se del caso interrogando i vicini di casa, il datore di lavoro o ogni altra persona che possa informare sulla genuinità della loro relazione.

 

 

                                   5.   Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un'avvocata iscritta all'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 29 cpv. 2 Cost.; 1, 4, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

                                      1.1.   la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5378) del Consi-

                                                glio di Stato è annullata;

                                                   1.2.   gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

 

 

4.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario