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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 della
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5631) che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura e le opere da metalcostruttore necessarie alla scuola media 2 di __________; |
viste le risposte:
- 11 dicembre 2006 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 11 dicembre 2006 della Sezione della logistica;
- 13 dicembre 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 giugno 2006 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore (serramenti in alluminio, facciate metalliche, finestre e porte vetrate), necessarie alla scuola media 2 di Bellinzona.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pos. 223) dichiarava applicabili i criteri d'idoneità fissati dall'art. 27 RLCPubb a quel momento ancora in vigore.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo, fra cui quella della resistente CO 1 di fr. 1'819'001.65 e quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'865'640.90.
Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 100 punti.
C. Contro la predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 97.30 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
Stando alla ricorrente, la CO 1 dovrebbe essere esclusa dalla gara anzitutto perché avrebbe fornito informazioni false, indicando due titolari (geom. __________ e geom. __________), che in realtà non sono tali. L'offerta della resistente, soggiunge, non potrebbe inoltre essere presa in considerazione perché l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del consiglio di amministrazione della società, non disporrebbe di un titolo di studio conforme alle esigenze poste dall'art. 27 RLCPubb e non si occuperebbe effettivamente della gestione della ditta.
L'offerta della CO 1, prosegue l'insorgente, andrebbe esclusa anche perché il numero di dipendenti indicato nel capitolato non corrisponde a quello figurante sulle dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali.
Inattendibili, secondo la RI 1, sarebbero poi i tempi d'esecuzione preventivati dall'aggiudicataria, che non disporrebbe di sufficienti risorse di personale.
Lesiva del diritto, conclude la ricorrente, sarebbe infine anche la valutazione delle referenze indicate dalla CO 1.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono l'ULSA e la Sezione della logistica, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non occorre richiamare lo scambio di corrispondenza intercorso fra l'ULSA e l'Unione svizzera del metallo (USM), sezione Ticino. Basta la risposta data all'associazione di categoria dall'ULSA, versata agli atti dalla stessa autorità.
2. 2.1. Secondo il paragrafo 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del CIAP (DirCIAP), attualmente ancora in vigore nonostante l'intervenuta adozione del regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP (RLCPubb/CIAP), un offerente può essere escluso dalla gara, se ha fornito al committente informazioni errate.
Per principio, la fornitura di informazioni inveritiere giustifica l'e-stromissione dell'offerta dalla gara soltanto quando è in qualche modo riconducibile ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente nell'ambito della valutazione dell'offerta. Semplici informazioni erronee legittimano invece l'esclusione unicamente in casi eccezionali (STA 8.8.05 in re G. inc. n. 52.5.200).
2.2. In concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di indicare i titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi. Con questa richiesta, il committente intendeva evidentemente acquisire informazioni utili sulla preparazione e sulle competenze professionali dei dirigenti tecnici delle ditte concorrenti. Il termine di “titolare”, nel contesto specifico, non va dunque inteso nel senso di detentore del potere di disposizione della ditta in senso lato, bensì nel senso di dirigente responsabile della gestione tecnica.
2.3. La CO 1 ha indicato quali “titolari” dell'azienda l'arch. P. __________, il geometra A. __________ ed il geometra G. __________. L'arch. __________ è membro del consiglio di amministrazione. Ai due geometri è invece affidata la direzione della ditta.
Nell'indicazione dei due geometri quali titolari della ditta, la ricorrente ravvisa la fornitura di un'informazione errata ai sensi del paragrafo 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP. La CO 1 dovrebbe a suo avviso essere esclusa dalla gara, poiché i due tecnici, stando alle risultanze del registro di commercio, non avrebbero responsabilità dirigenziali.
L'eccezione va senz'altro respinta. La resistente non ha fornito alcuna informazione erronea. Ha semplicemente indicato che i due geometri, designati come direttori, affiancavano l'arch__________ nella conduzione tecnica della ditta. È del tutto impensabile che con questa indicazione abbia inteso procurarsi un indebito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione.
3. 3.1. Giusta il paragrafo 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Quale criterio d'idoneità tecnica, il committente ha dichiarato applicabile l'art. 27 RLCPubb, ancora in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara. In base a questa disposizione (cpv. 1, lett. c), al concorso potevano partecipare le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente.
3.2. In concreto, la CO 1, oltre ai due geometri di cui si è detto sopra, ha indicato quale dirigente responsabile della conduzione tecnica dell'azienda l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma collettiva a due con il presidente.
Il committente, per il tramite dell'ULSA, ha ritenuto che il diploma di architetto della Scuola politecnica federale di Zurigo costituisse un titolo di livello superiore al diploma di maestria federale (cfr. risposta 13.11.06 all'USM). La deduzione regge alla critica dell'insorgente. Essa procede da un'interpretazione del tutto sostenibile del concetto giuridico indeterminato di titolo equivalente. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che per le altre due categorie di commesse edili, previste dall'art. 27 cpv. 1 lett. a e b RLCPubb, il diploma di architetto ETH è di principio considerato un titolo sufficiente.
La stessa ricorrente ammette del resto che il diploma di architetto ETH/REG A può essere ritenuto addirittura superiore alla maestria federale. Invano pretende la RI 1 che tale diploma non avrebbe nulla a che vedere con la categoria delle metalcostruzioni in cui opera la CO 1. Il curriculum di studi universitari di qualsiasi facoltà di architettura comprende anche lo studio delle costruzioni metalliche non soltanto dal profilo teorico della progettazione, ma anche da quello pratico della realizzazione concreta (cfr. www.ethz.arch.ch).
4. Secondo la ricorrente, l'offerta della resistente andrebbe comunque esclusa, poiché l'arch. __________ non si occuperebbe della gestione tecnica effettiva della ditta, in quanto titolare di uno studio di architettura ed amministratore di due società commerciali. Egli sarebbe soltanto un prestanome, entrato nel consiglio di amministrazione della CO 1 soltanto nel 2006, al fine di permetterle di soddisfare i requisiti di idoneità fissati dall'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb.
L'eccezione si fonda su semplici illazioni. Non è suffragata da prove concrete. Va quindi disattesa, non potendosi ragionevolmente pretendere che l'autorità, in simili circostanze, proceda a particolari accertamenti. In quanto membro del consiglio di amministrazione, entrato a farne parte per porre rimedio al difetto che aveva comportato l'esclusione della CO 1 da un analogo concorso, è da presumere che l'arch. __________ si occupi effettivamente della conduzione tecnica dell'azienda.
5. 5.1. Secondo la posizione 252.110 del capitolato d'appalto, i concorrenti dovevano inoltrare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento trimestrale degli oneri sociali e delle imposte.
In caso di mancata produzione il committente avrebbe assegnato un termine per rimediare al difetto entro 5 giorni, pena l'esclusione.
5.2. Nel caso concreto, la CO 1 ha prodotto le dichiarazioni richieste. La RI 1 rileva tuttavia che il numero dei dipendenti figurante sulle dichiarazioni non corrisponde a quello esposto nel capitolato. In particolare, la dichiarazione relativo al pagamento dei contributi LPP fa stato di 20 dipendenti, mentre il capitolato ne indica 17. La dichiarazione della Commissione paritetica relativa al pagamento dei contributi professionali menziona dal canto suo soltanto 9 dipendenti. L'offerta della CO 1 andrebbe dunque esclusa poiché conterrebbe indicazioni erronee.
La CO 1 in sede di risposta ha spiegato che al 31 dicembre 2005 aveva 20 dipendenti assoggettati alla LPP ed una non assoggettata in quanto remunerata con un salario inferiore al minimo. La divergenza riguardante il numero dei dipendenti determinante per il pagamento dei contributi professionali è invece dovuta ad un aumento del personale intervenuto prima del 31 dicembre 2005, ma non ancora registrato dalla Commissione paritetica.
Le spiegazioni fornite dalla resistente appaiono perfettamente plausibili. L'eccezione sollevata dalla ricorrente va dunque senz'altro respinta siccome pretestuosa.
6. 6.1. A norma del paragrafo 27 DirCIAP, se il committente riceve un'offerta insolitamente bassa rispetto alle altre può richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa risponda alle condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni inerenti la commessa. La verifica dell'attendibilità di un'offerta, che si scosta in modo abnorme dalle altre, non deve necessariamente rimanere circoscritta al prezzo, ma può estendersi anche ad altri aspetti, quali ad esempio i termini indicati dal concorrente per portare a termine i lavori (STA 19.12.06 in re M.& M. inc. n. 52.6.381). Una verifica si impone in particolare quando i termini di fornitura costituiscono un criterio d'aggiudicazione ed il committente omette in pari tempo di comminare adeguate penalità, atte a dissuadere i concorrenti dall'indicare tempi eccessivamente brevi.
6.2. Nel caso in esame, la ricorrente non contesta tanto i tempi d'esecuzione previsti dalla CO 1 (103 giorni lavorativi con 13 dipendenti e 4 di riserva), peraltro molto simili ai suoi (110 giorni lavorativi con 10-14 dipendenti), quanto piuttosto l'insufficienza delle risorse di personale, che permettano alla resistente di far fronte anche ad altre commesse per le quali ha concorso; in particolare, a quella relativa alle opere necessarie al risanamento del Centro professionale di __________.
L'eccezione è priva di qualsiasi fondamento. Essa va semmai sollevata nell'ambito dei concorsi indetti per le commesse che sono state aggiudicate successivamente.
7. La ricorrente contesta in seguito la referenza, indicata dalla CO 1 e riconosciuta come valida dal committente, per un lavoro del valore di fr. 888'000.-, affidatole dalla __________ nel 2004 in uno stabile situato a __________ in via __________. Sostiene che questa ditta è iscritta a RC soltanto dal 27 dicembre 2004. Si tratterebbe pertanto di un'informazione erronea che dovrebbe necessariamente comportare l'esclusione dell'offerta.
Anche questa censura è destituita di fondamento. Il contratto d'appalto è infatti stato sottoscritto con la succursale di Lugano della __________ di __________, iscritta a RC sin dal 1993.
8.8.1. Il capitolato stabiliva che sarebbero state ammesse come referenze le opere (facciate metalliche, finestre e porte vetrate) eseguite negli ultimi 5 anni, dal 2001 al 2005 compresi, per un importo superiore o uguale a fr. 200'000.- (IVA esclusa).
8.2. La RI 1 obietta che la CO 1 ha indicato referenze per un valore medio di fr. 436'777.-. Considerato l'ingente valore della commessa in discussione (> 1.8 mio), le opere indicate come referenza dalla resistente non potrebbero pertanto essere considerate come lavori analoghi.
Nemmeno questa eccezione può essere accolta. Fissando il valore minimo per il riconoscimento delle referenze, il committente ha escluso qualsiasi ulteriore verifica dell'analogia dei lavori dal profilo del loro valore.
9. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, per certi aspetti pretestuosa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. General Mast Engineering SA, 6826 Riva S. Vitale, 2. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario