Incarto n.
52.2006.392

 

Lugano

24 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 29 novembre 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinati dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 14 novembre 2006 (n. 5605) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 luglio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha revocato loro il permesso di domicilio;

 

 

viste le risposte:

-      6 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 12 settembre 2000 il cittadino ex iugoslavo (ora serbo) RI 1 (1957) si è sposato nel suo paese d'origine con la connazionale M__________ (1950), titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 1989. A seguito del matrimonio e per permettergli di vivere in comunione domestica con sua moglie, il 24 dicembre 2000 egli è stato autorizzato a entrare in Svizzera ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Il 12 agosto 2004, il ricorrente è stato raggiunto dal figlio RI 2 (22 settembre 1998), nato da una precedente relazione, il quale possiede, oltre alla cittadinanza serba, anche quella rumena.

Il 23 dicembre 2005, RI 1 e RI 2 hanno ottenuto il permesso di domicilio.

 

 

                                  B.   a. Con sentenza 27 febbraio 2006, il Tribunale comunale di __________ (Serbia) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________.

Preso atto del cambiamento dello stato civile del ricorrente, il 4 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare come si era evoluta, durante gli anni, la situazione matrimoniale dei coniugi __________. Dopo avere più volte interrogato RI 1 (23, 31 maggio e 6 giugno 2006) e la moglie M__________ (30 maggio e 6 giugno 2006), il 13 giugno 2006 la polizia ha concluso che essi non vivevano in comunione domestica almeno dal 1° aprile 2003. In particolare, il 30 maggio 2006 M__________ aveva dichiarato che dal marzo 2000 aveva sempre vissuto in via __________ a __________, mentre suo marito si era trasferito il 1° aprile 2003 in via __________ a __________.

 

b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 3 luglio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 e, di riflesso, al figlio RI 2, fissando loro un termine con scadenza il 31 agosto 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso era stato concesso a RI 1 era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione almeno dall'aprile 2003, prima quindi della scadenza dei cinque anni, della comunione domestica con la moglie e ne ha quindi dedotto che egli avesse invocato il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione di domicilio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

 

 

                                  C.   Con giudizio 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso di domicilio agli interessati in virtù dei motivi addotti dal dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la loro domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via del tutto subordinata, postulano di annullare la decisione, quantomeno nei confronti di RI 2, e, per quanto riguarda l'autorizzazione di domicilio di RI 1, di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio e rilasciargli eventualmente un permesso di dimora.

 

a. RI 1 contesta di avere contratto un matrimonio fittizio e di essersi richiamato in maniera manifestamente abusiva al matrimonio, sostenendo di essersi semplicemente dimenticato di notificare la fine della comunione domestica con la moglie a causa di una svista.

In ogni caso ritiene la decisione di revoca contraria al principio di proporzionalità, ponendo in evidenza di soggiornare ormai a lungo nel nostro paese, di essersi sempre comportato bene e di non essere mai stato a carico dell'assistenza pubblica.

Lamenta pure una violazione della parità di trattamento con altri casi analoghi per i quali il dipartimento non avrebbe revocato il permesso, ritenendo inoltre che il Governo ha commesso diniego di giustizia non chinandosi su tale censura.

 

b. Dal canto suo, RI 2 sostiene che il suo permesso di domicilio è di natura personale e quindi autonomo rispetto a quello rilasciato a suo padre. Sostiene pertanto di avere diritto di continuare a risiedere in Svizzera, anche sulla base della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e della CEDU, e questo indipendentemente dalla sorte riservata al permesso del proprio genitore.

Afferma poi che il Consiglio di Stato avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, adducendo per la prima volta e senza permettergli di esprimersi al riguardo, che se egli avesse conservato il permesso e continuato a vivere da solo in Svizzera, sarebbe caduto inevitabilmente a carico dell'assistenza.

Ritiene la decisione impugnata in ogni caso sproporzionata, in quanto non terrebbe sufficientemente conto che nel nostro paese sta frequentando la scuola elementare.

Infine, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio.

In concreto, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio perché egli avrebbe vissuto in comunione domestica durante cinque anni in Svizzera insieme alla moglie straniera titolare di un'identica autorizzazione. Dal canto suo, RI 2, minorenne, è al beneficio di un permesso di domicilio per vivere insieme al padre (ricongiungimento familiare) e, come si vedrà in seguito (consid. 3.2.), il destino della sua autorizzazione dipende dall'esito del ricorso inoltrato dal proprio genitore.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 è data. Se il loro permesso vada revocato, è un problema di merito, non di ammissibilità.

 

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di M__________ in quanto tale mezzo di prova non permetterebbe di apportare ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. Come indicato nel precedente considerando, l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. In questo senso giova ricordare che l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate dall'UFM, stato maggio 2006). Da questo profilo l’art. 17 cpv. 2 LDDS è più restrittivo rispetto all’art. 7 cpv. 2 LDDS (straniero coniugato con un cittadino svizzero), secondo cui è sufficiente l’esistenza di un matrimonio formale.

Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio (art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS). Va inoltre osservato che, prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà a fondo come egli si è comportato fino ad allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

 

2.2. L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d). Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso, come la sua intenzione o del partner di mettere fine alla relazione coniugale (DTF 2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3; 2A.366/ 1999 del 16 marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti).

 

 

                                   3.   3.1. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i coniugi __________ avessero smesso di vivere insieme quantomeno dall'aprile 2003, quando il ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________ (risoluzione governativa impugnata, ad 13 pag. 5).

Dinnanzi al tribunale, RI 1 non contesta di avere cessato la comunione domestica con la consorte prima della scadenza, il 23 dicembre 2005, del termine quinquennale che gli conferiva il diritto a ottenere il permesso di domicilio. Egli sostiene di non avere notificato immediatamente la separazione di fatto all'autorità competente a causa di una semplice svista. Pertanto, soggiunge il ricorrente, l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS sarebbe inapplicabile nella presente fattispecie.

Tale tesi non è affatto credibile ed è pure smentita dalle risultanze degli atti. Nel formulario per il rinnovo del permesso di dimora del 22 ottobre 2003 e in quello del 21 novembre 2005 relativo all'autorizzazione di domicilio, alla domanda concernente il suo stato civile il ricorrente aveva espressamente indicato di vivere in comunione domestica con sua moglie. Anche in occasione dell'interrogatorio di polizia avvenuto il 25 marzo 2005 nell'ambito della richiesta di ricongiungimento familiare in favore di RI 2 egli ha ribadito questo fatto. Inoltre, in prospettiva del rapporto informativo allestito il 30 dicembre 2005 dalla Polizia cantonale, egli non ha segnalato di vivere separato dalla consorte nonostante fosse stato reso attento del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS. È dunque evidente che la mancata notifica alle autorità di tale circostanza non può essere ricondotta ad una semplice dimenticanza da parte dell'insorgente, quanto piuttosto alla volontà di quest'ultimo di tenere nascosto un fatto di indubbia rilevanza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Se ne deve pertanto dedurre che il ricorrente si è appellato in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti gli sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale.

In concreto, risultano pertanto date le condizioni stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di quest'ultima autorizzazione.

 

3.2. Per quanto riguarda RI 2, l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS dispone che i figli celibi d’età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.

RI 2 ha ottenuto dapprima un permesso di dimora e in seguito di domicilio per vivere in Svizzera insieme a suo padre nell'ambito del ricongiungimento familiare. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il permesso di domicilio ottenuto nell'ambito del ricongiungimento familiare segue il destino di quello del genitore, se l'autorizzazione di quest'ultimo è stata revocata giusta l'art. 9 cpv. 4 LDDS (STF 2A.326/2006 del 25.8.2006, consid. 2.2.). La giurisprudenza invocata dall'insorgente, secondo cui il figlio di un cittadino straniero domiciliato ha un diritto di restare in Svizzera, riguarda soltanto i casi in cui il genitore è stato espulso ai sensi dell'art. 10 LDDS (DTF 127 II 60, consid. 1d ed e).

In siffatte circostanze, non è pertanto necessario esaminare se RI 2 correrebbe il rischio concreto di cadere a carico dell'assistenza pubblica se conservasse il permesso di domicilio, così come ipotizzato dal Consiglio di Stato e contestato dall'insorgente. Sapere quindi se il Governo, confermando la revoca del permesso anche per tale motivo, abbia violato il diritto di essere sentito dell'interessato, può rimanere qui indeciso.

 

 

                                   4.   Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali nella ex Iugoslavia, dove è nato, è cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera sei anni fa. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili problemi di riadattamento. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sarebbe ben integrato nel nostro cantone e non sia mai dovuto ricorrere all'assistenza pubblica permette di pervenire a conclusioni a lui più favorevoli.

Per quanto riguarda il figlio RI 2, che è nato il 22 settembre 1998, bisogna considerare che egli è ancora piccolo e dipendente dal padre, per cui un suo sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Inoltre egli potrà senz'altro continuare la scuola elementare nel luogo in cui andrà a risiedere con suo padre. Di conseguenza, in quanto rispettosa dell'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e figlio e non viola pertanto né la Convenzione sui diritti del fanciullo né la CEDU, nella misura in cui tali trattati sono applicabili nella presente fattispecie.

 

 

                                   5.   Infine RI 1 invoca la parità di trattamento con altri casi ove il dipartimento non avrebbe revocato il permesso di domicilio ad alcuni cittadini stranieri che si sono comportati in maniera ben più grave della sua.

Giova ricordare che il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

Ora, i casi invocati dall'insorgente non permetterebbero di giungere a conclusioni a lui più favorevoli in quanto non è dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non intende abbandonare.

In siffatte circostanze, il Governo non ha quindi commesso diniego di giustizia non chinandosi su tale censura.

 

 

                                   6.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1 e, di riflesso, a suo figlio RI 2.

In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento che ha adottato.

 

 

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata al padre, in quanto suo rappresentante legale.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 3, 6, 9, 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la Lag;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.–, sono a carico di RI 1.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario