Incarto n.
52.2006.393

 

Lugano

26 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 novembre 2006 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5609) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 28 agosto 2006, rilasciata dal municipio di CO 3 alle società CO 1 e CO 2 per la costruzione di un stabile d'appartamenti in località __________ (zona R3; part. 2660);

 

 

viste le risposte:

-    12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    13 dicembre 2006 delle società CO 1 e CO 2;

-    10 gennaio 2007 del municipio di CO 3;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 19 maggio 2006 le società CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti su un terreno pianeggiante (part. 2660), situato in località __________, nella zona residenziale R3.

L'edificio è strutturato su tre piani fuori terra, che insistono su un'autorimessa seminterrata, sporgente per m 1.50 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno.

Alla domanda si sono opposti RI 1, proprietari del fondo confinante verso sud (part. 2657). Gli opponenti hanno fra l'altro contestato l'opera dal profilo della sistemazione del terreno, giudicandola contraria all'art. 8 cpv. 4 NAPR di __________, che ammette simili interventi soltanto nella misura in cui migliorano l'inserimento delle costruzioni nel quadro del paesaggio e dell'ambiente urbano.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 28 agosto 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

 

 

                                  B.   Con giudizio 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Richiamati i limiti che l'autonomia comunale pone al suo potere di cognizione, il Governo ha in sostanza ritenuto che la sistemazione del terreno fosse conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR. La decisione sarebbe sostenibile.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Gli insorgenti si limitano a riproporre in questa sede la censura sollevata senza successo in prima istanza con riferimento alla sistemazione del terreno, negando recisamente che il terrapieno serva a migliorare l'inserimento dell'edificio nel paesaggio e nell'ambiente urbano.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le beneficiarie della controversa licenza con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo vicino e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il giudizio e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché completati gli accertamenti statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1.

 

 

                                   2.   2.1. Giusta gli art. 40 e 41 LE, il terreno dedotto in edificazione può essere sistemato mediante la formazione di un terrapieno, che nella misura in cui non supera l'altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata, non è computato sull'altezza della costruzione sovrastante (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).

 

2.2. Nel caso concreto, il terrapieno previsto sul lato ovest della costruzione in esame rientra pacificamente nei limiti dell'art. 41 LE. Nemmeno gli insorgenti contestano questa deduzione.

Alla distanza di 3 m dalla facciata dell'autorimessa seminterrata l'altezza del terrapieno non supera infatti il limite di m 1.50 dal terreno naturale.

Da questo profilo, l'edificio è dunque conforme al diritto.

 

 

3.3.1. La facilitazione prevista dagli art. 40/41 LE soprattutto per sistemare i terreni in pendio, nella prassi, si è trasformata in una sorta di abbuono, concesso indiscriminatamente sui limiti d'altez-za fissati dagli ordinamenti edilizi locali (NAPR). Il risultato estetico che ne deriva in caso di formazione di terrapieni su terreni pianeggianti è spesso discutibile (Scolari, loc. cit., n. 1245).

Al fine di prevenire simili distorsioni, l'art. 8 cpv. 4 del nuovo PR di __________ stabilisce che la sistemazione del terreno è intesa come intervento atto a migliorare l'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e nell'ambiente urbano; essa deve pertanto essere limitata alle opere e alle misure necessarie a tale scopo.

La norma subordina in sostanza il permesso di sistemare il terreno alla dimostrazione della necessità dell'intervento al fine di migliorare l'inserimento delle costruzioni nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Nella valutazione dell'adempimento di questo presupposto, l'autorità comunale dispone di un certo margine d'apprezza-mento, che le istanze di ricorso, trattandosi di diritto autonomo comunale, possono sindacare soltanto sotto il profilo della violazione del diritto per abuso di potere, limitandosi pertanto a censurare le decisioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su criteri estranei alla materia o altrimenti insostenibili.

 

3.2. Nel caso concreto, il municipio non ha minimamente spiegato i motivi che l'avrebbero indotto a ritenere che il terrapieno migliori l'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio. Nelle osservazioni presentate a questo tribunale, l'autorità comunale si limita ad affermare che la sistemazione del terreno, contenuta nei limiti d'altezza fissati dall'art. 41 LE, si inserisce armoniosamente nel paesaggio urbano circostante e può quindi essere tranquillamente definita un intervento atto a migliorare l'inserimento dell'edificio del paesaggio e nell'ambiente urbano.

A prescindere dal fatto che l'art. 8 cpv. 4 NAPR non esige che la sistemazione del terreno si inserisca armoniosamente nel quadro del paesaggio, ma esige che migliori l'inserimento della costruzione in tale contesto, gli atti non permettono di esperire alcuna verifica di tale affermazione. Nulla è in particolare dato di sapere circa le altimetrie dei terreni immediatamente circostanti. Né gli atti permettono di confrontare la nuova costruzione con le caratteristiche, in particolare con lo sviluppo verticale degli edifici vicini, in modo da poter escludere che il municipio abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, riconoscendo che il controverso terrapieno, destinato a sorreggere un edificio di tre piani, è atto a migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale.

Non avendo il Consiglio di Stato esperito alcun accertamento in proposito se ne deve dedurre che il giudizio impugnato si fonda quanto meno su accertamenti incompleti.

 

 

                                   4.   Nella misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria (altimetrie dei terreni limitrofi, documentazione fotografica ed eventualmente visualizzazione grafica 3 D mediante elaboratore dell'edificio inserito nel contesto paesaggistico con e senza terrapieno).

Dato che l'esito del ricorso è da attribuire alle carenze del giudizio governativo impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 8 cpv. 4 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.           la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5609) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

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.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

tutti patrocinate da: PA 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario