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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5839) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 10 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 5 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina rumena RI 1 (1975) è stata autorizzata a entrare in Svizzera il 21 giugno 2003 e posta nel canton Zurigo al beneficio di un permesso di dimora temporaneo valido fino al 20 dicembre successivo in attesa di sposarsi con L__________ (1979), di nazionalità elvetica. In precedenza, ella aveva già soggiornato nel nostro paese tramite un permesso di dimora per motivi di studio.
Le nozze sono state celebrate il 19 settembre 2003 a __________. A seguito del matrimonio, le autorità zurighesi le hanno rilasciato un permesso di dimora annuale, poi rinnovato fino al 18 settembre 2005. L'abitazione coniugale è stata notificata a H__________.
Il 5 febbraio 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino ha autorizzato l'insorgente a lavorare presso un esercizio pubblico del __________ ("consenso" giusta l'art. 8 cpv. 2 LDDS).
Il 1° gennaio 2005 RI 1 ha chiesto e ottenuto dalla medesima autorità un permesso di dimora, valido fino al 31 dicembre 2005, per vivere insieme al marito in Ticino (cambiamento di cantone).
Con sentenza 11 agosto 2005, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________, i quali vivevano separati di fatto dall'inizio dell'anno.
B. a) Il 26 settembre 2005 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora, indicando di avere divorziato dal marito.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 10 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessata era venuto a mancare con la pronunzia del divorzio.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS per i motivi addotti dal dipartimento.
Inoltre, secondo l'Esecutivo cantonale, ritenuto che l'interessata aveva ottenuto un nuovo permesso di dimora al fine di vivere stabilmente con il marito in Svizzera e non per altri motivi, non permetteva di mutare il giudizio il fatto che ella era stata in precedenza titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio nel nostro paese.
Infine, ha considerato il provvedimento dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora, quanto meno per poter continuare a lavorare nel nostro paese o per studiarvi le lingue.
Precisa che dal 2001 era al beneficio di un permesso di soggiorno in Svizzera per motivi di studio e che non sarebbe di conseguenza vero che ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio.
Ritiene che la decisione di revoca violi in ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non tiene conto che nel nostro paese risiede ormai da diverso tempo, lavora e ha i suoi principali legami affettivi e di amicizia.
Invoca il principio di uguaglianza con i cittadini stranieri terzi divorziati da un cittadino comunitario, i quali hanno il diritto di rimanere nel nostro paese.
Chiede di essere sentita dal tribunale allo scopo di spiegare meglio la sua situazione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato propone di dichiarare irricevibile il gravame.
F. Per dimostrare la violazione della parità di trattamento con i cittadini comunitari divorziati, la ricorrente ha trasmesso l'8 febbraio 2006 al tribunale un esemplare della guida pratica sulla "Libera circolazione delle persone", edito dal dipartimento nel 2002 e consegnatole a suo tempo dall'Ufficio regionale degli stranieri.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 10 ottobre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 31 dicembre 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Va rilevato che l'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora e non procedere alla revoca.
Non esiste infatti alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Romania dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso: la Convenzione di domicilio tra i due Paesi (RS 0.142.116.631), del 19 luglio 1933, non conferisce infatti alcun diritto in tal senso.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).
Tale disposizione non dà pertanto diritto a conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, i coniugi __________ avendo divorziato l'11 agosto 2005, dopo poco meno di due anni di matrimonio.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, non porta a diversa conclusione il fatto che prima di sposarsi ella era al beneficio di un permesso di soggiorno per motivi di studio: siffatta autorizzazione, retta dall'art. 32 OLS, soggiace infatti a termini e condizioni diverse da quella ottenuta a seguito del matrimonio e non può pertanto essere presa in considerazione nell'ambito della presente decisione.
L'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale.
La ricorrente non può inoltre far valere nemmeno la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC che garantisce, all'art. 4 dell'allegato I, il diritto di rimanere sul territorio svizzero al coniuge straniero dopo lo scioglimento del matrimonio in quanto ella, non essendo né cittadina elvetica né comunitaria, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Come precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).
Per quanto riguarda l'adattamento dei diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nel valutare se concedere o meno un permesso di soggiorno all'insorgente giusta l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto.
Spetta pertanto al dipartimento nell'ambito del suo potere discrezionale decidere se, a seconda delle circostanze, una cittadina extracomunitaria coniugata con un cittadino elvetico può conservare il permesso di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio ed è in questo senso che va interpretata la guida pratica sulla "Libera circolazione delle persone" (edizione 2002), invocata dalla ricorrente per fondare i propri argomenti sulla parità di trattamento. Giova in ogni caso rilevare che la guida in parola è stata aggiornata nel luglio 2004 e, al fine di evitare l'insorgere di equivoci, non fa più esplicitamente riferimento al principio di uguaglianza.
2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività e procedere all'audizione della ricorrente.
3. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario