Incarto n.
52.2006.407

52.2006.408

 

Lugano

11 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi (a) e (b) 7 dicembre 2006 della

 

 

RI 1, ,

 

 

contro

 

 

 

a.      la decisione 27 novembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana che aggiudica al consorzio F__________ SA le opere da falegname relative al rivestimento dell'auditorio del corpo centrale dell'Università della Svizzera italiana;

 

b.      la decisione 27 novembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana che aggiudica al consorzio C__________ succursale di Lugano/I__________ le opere da falegname relative ai banchi ed alla gradonata del corpo centrale dell'Università della Svizzera italiana;

 

viste le risposte:

-    19 dicembre 2006 del consorzio C__________ SA;

-    22 dicembre 2006 dell'ULSA;

-    22 dicembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana;

al ricorso sub a);

-    19 dicembre 2006 del consorzio F__________ SA;

-    22 dicembre 2006 dell'ULSA;

-    27 dicembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana;

al ricorso sub b);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 1. giugno 2006 la Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana (FF-USI) ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui quelle qui comparenti, a partecipare a due concorsi, indetti per aggiudicare le opere da falegname relative ai banchi ed alla gradonata (n. 49) ed al rivestimento dell'auditorio (n. 50) del corpo centrale dell'Università della Svizzera italiana;

 

che la posizione 264.100 del capitolato d'appalto e modulo d'offerta escludeva il consorzio tra offerenti;

 

che il 26 giugno 2006 la committente ha comunicato ai concorrenti invitati che il consorzio era invece ammesso;

 

che, nel termine (prorogato) per l'inoltro, sono in particolare pervenute alla committente le seguenti offerte:

 

concorso n. 49:

-         consorzio C.__________ SA        fr. 418'568.30

-         RI 1                 fr. 864'604.50

 

concorso n. 50:

-         consorzio F__________ SA          fr. 239'338.15

-         RI 1                 fr. 369'846.15

 

che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, con decisione del 27 novembre 2006 la FF-USI ha aggiudicato la prima commessa (concorso n. 49) al consorzio F__________ SA; con decisione di ugual data la seconda commessa (concorso n. 50) è stata invece aggiudicata al consorzio C__________ SA;

che contro le predette decisioni, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

che con due distinti ricorsi, di ugual contenuto e succintamente motivati, l'insorgente:

-          contesta in sostanza la decisione della committente di autorizzare il consorzio;

-          rimprovera alla committente di aver negoziato le offerte;

-          eccepisce che la C__________ non verserebbe i contributi sociali e non pagherebbe le imposte in Ticino;

-          sostiene che le offerte sarebbero manifestamente sotto costo;

 

che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono la FF-USI ed i consorzi aggiudicatari, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP; avendo partecipato ai concorsi in oggetto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare le rispettive decisioni di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

 

che i ricorsi, tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP), sono ricevibili in ordine; essendo di identico contenuto, anche se riferiti a due concorsi diversi, possono essere evasi con un unico giudizio;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti rilevanti sono in effetti pacifici;

 

che, nei concorsi ad invito (art. 12 cpv. 1 lett. b bis CIAP), il consorzio fra offerenti, generalmente ammesso (§ 9 DirCIAP), è di principio escluso in quanto contrario alla natura stessa del concorso (STA 8.1.07 n. 52.6.400 in re C & C);

 

che, per motivi particolari, il committente può, comunque, autorizzare, mediante esplicita disposizione, quantomeno il consorzio tra concorrenti invitati;

 

che, nel caso concreto, la committente, dopo avere in un primo tempo escluso il consorzio, è rinvenuta sulla propria decisione, autorizzando, per motivi riconducibili alle particolarità della commessa, il consorzio fra concorrenti invitati;

 

che il provvedimento è stato tempestivamente notificato alle ditte invitate alla gara, compresa la ricorrente, che non ha sollevato obiezioni di sorta;

 

che l'atto in questione, che l'insorgente ha omesso di impugnare autonomamente in quanto prescrizione del concorso volta a modificare le disposizioni iniziali, non presta comunque il fianco a critiche di sorta; nemmeno la ricorrente vi ravvisa una qualsivoglia violazione del diritto;

 

che, contrariamente a quanto adombra l'insorgente, le offerte non sono state oggetto di alcuna negoziazione lesiva del divieto sancito dall'art. 11 lett. c CIAP; per quanto risulta dagli atti, le aggiudicazioni hanno avuto luogo sulla base delle offerte così come sono state formulate;

 

che, sebbene criticabile, il mancato allestimento di un protocollo delle discussioni d'offerta intercorse fra il progettista e le ditte offerenti, non costituisce una violazione del diritto suscettibile di comportare l'annullamento delle decisioni impugnate;

 

che, per quanto risulta dagli atti, la ditta Costruzioni e Lavorazioni Industriali C__________, __________, succursale di __________, risponde a tutti i requisiti di idoneità generale fissati dagli art. 13 lett. d CIAP e § 19 DirCIAP; anche da questo profilo, le decisioni censurate appaiono dunque conformi al diritto;

 

che l'eccezione di sottocosto, sollevata nei confronti di entrambe le offerte vincitrici, costituisce un'illazione gratuita, che non merita alcun approfondimento, non essendo comunque ravvisabile alcun elemento che permetta di dubitare della capacità dei consorzi aggiudicatari di realizzare le opere messe a concorso;

 

che in esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque senz'altro respinti;

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate per difetto al lavoro occasionato dalle impugnative ed al valore delle commesse, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 9, 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.I ricorsi sono respinti.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- al consorzio C__________ SA a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

 

 

o.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2.

3. CO 3

3 patrocinata da: PA 1

4. CO 4.

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario