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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sull'istanza di revisione 2 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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il decreto 15 dicembre 2005 con cui il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso 7 ottobre 2005 inoltrato dall'istante avverso la risoluzione 20 settembre 2005 (n. 4480) del Consiglio di Stato che conferma la decisione di mancato rinnovo del suo permesso di dimora CE/AELS pronunciata il 19 maggio 2005 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni; |
vista la risposta 1° marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dopo vicissitudini che non è necessario rievocare in questa procedura, la cittadina italiana RI 1 (1972) è rientrata in Svizzera il 1° aprile 2000 e posta al beneficio di un permesso di dimora, successivamente trasformato in permesso di dimora CE/AELS, con ultima scadenza fissata per il 31 marzo 2004;
che il 19 maggio 2005, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non
rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il
20 giugno 2005 per lasciare il territorio svizzero, perché nel nostro Paese non
aveva mai esercitato
un'attività lucrativa durevole ed era a carico dell'assistenza;
che la decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 20 settembre 2005;
che con decreto 15 dicembre 2005 il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il gravame interposto da RI 1 il 7 ottobre precedente contro la predetta risoluzione governativa, in quanto ella aveva comunicato di ritirare il ricorso, revocando nel contempo il mandato al proprio patrocinatore avv. PA 1;
che con istanza di revisione 2 febbraio 2006, l'avv. PA 1 ha chiesto al tribunale di rivedere il predetto decreto di stralcio sostenendo che la sua cliente, al momento di ritirare il ricorso e di revocargli il mandato, non era in grado di intendere e di volere;
che successivamente il legale dell'istante ha documentato ulteriormente i propri argomenti, chiedendo inoltre di porre RI 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che invitato a prendere posizione sull'istanza di revisione, il dipartimento si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre il Consiglio di Stato non ha formulato osservazioni;
che l'8 marzo 2006 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di RI 1 una rappresentanza provvisoria conformemente all'art. 386 cpv. 2 CC;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che secondo l'art. 35 lett. d PAmm, è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 n. 2);
che nel caso dell'art. 35 lett. d PAmm, la domanda dev'essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 36 PAmm);
che in concreto RI 1 chiede a questa Corte di rivedere il decreto con cui il 15 dicembre 2005 il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso che ella aveva presentato il 7 ottobre precedente contro la decisione 20 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
che dalla documentazione versata agli atti, in particolare dai certificati medici dello psichiatra dr. med. __________ del 24 gennaio e 20 febbraio 2006 (doc. C e D), risulta che l'istante non era in grado di intendere e di volere al momento di ritirare il ricorso, in quanto è affetta da un grave disturbo schizoaffettivo, che l'ha già costretta in passato a diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica;
che il tribunale è stato messo al corrente della malattia di RI 1 solo con l'inoltro dell'istanza in rassegna; non si può pertanto ritenere che questa Corte abbia inavvertitamente omesso di apprezzare fatti rilevanti che risultavano dall'inserto di causa (art. 35 lett. b PAmm);
che la malattia dell'istante può comunque essere considerata quale fatto nuovo verificatosi già nella procedura precedente, ma che non era stato addotto perché la parte interessata non era in grado di farlo valere a causa della sua malattia che, secondo la diagnosi del medico psichiatra, non è di natura passeggera (art. 35 lett. d PAmm);
che il patrocinatore di RI 1 è venuto a conoscenza che, al momento della revoca del mandato e del ritiro del ricorso, la sua cliente non era capace di intendere e di volere soltanto dopo avere preso atto del certificato medico del 24 gennaio 2006;
che a seguito di tale situazione la madre dell'istante, nominata rappresentante provvisoria di RI 1 l'8 marzo 2006, ha peraltro riconferito il mandato al legale al fine di continuare a patrocinare la figlia (v. procura 15 marzo 2006, agli atti);
che in tali circostanze, invero assai singolari, la domanda di revisione inoltrata il 2 febbraio 2006 dev'essere considerata tempestiva; del resto, tale asserto non è nemmeno stato contestato dalle controparti;
che in esito alle considerazioni che precedono, l'istanza va accolta, annullando il decreto di stralcio censurato senza prelevare una tassa di giustizia;
che, dato l'esito e viste le precarie condizione economiche dell'istante, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta (art. 12 segg. Lag).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm; la Lag;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. il decreto di stralcio 15 dicembre 2005 del Presidente
del Tribunale cantonale amministrativo è annullato;
1.2. il procedimento dipendente dal ricorso 7 ottobre 2005
inoltrato da RI 1 avverso la risoluzio- ne 20 settembre 2005 (n. 4480) del Consiglio di Stato, è ripristinato nello stato in cui si trovava prima dell'e- manazione del giudizio annullato.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore dell'istante è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla presente procedura di revisione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario