Incarto n.
52.2006.53

 

Lugano

25 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2006 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 gennaio 2006 (no. 355) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente e altri litisconsorti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di sul FU;

 

 

viste le risposte:

-    15 febbraio 2006 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;

-    21 febbraio 2006 del municipio di __________;

-    21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   A seguito di una mozione sottoscritta da undici consiglieri comunali, il 26 settembre 2005 il municipio di __________ ha risolto di moderare il traffico in via __________ (ex sedime Ferrovia __________) tramite la posa di un'adeguata segnaletica.

                                         Il 30 settembre seguente l'autorità comunale ha quindi pubblicato sul FU le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

 

                                        Via __________

 

                                                      Via __________ (strada sull'ex sedime Ferrovia __________, mapp. __________) imbocco dir. sud/nord segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "Eccezione: traffico agricolo"

 

Via __________ (vecchia strada, mapp. __________) dopo l'intersezione con via __________, dir. sud/nord segn. 2.63.1 "Ciclopista e strada pedonale"

 

Via __________ (vecchia strada, mapp. __________) imbocco provenendo da via al Maglio, dir. nord/sud segn. 2.63.1 "Ciclopista e strada pedonale"

 

                                                      Via __________ (strada sull'ex sedime Ferrovia __________, mapp. __________) imbocco dir. nord/sud da via __________ segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "Eccezione: traffico agricolo"

                                                     

In pratica, l'autorità comunale ha deciso di vietare la circolazione di massa su due strade. Su via __________ (mapp. __________) e sulla sua parallela (mapp. __________), un'arteria non catalogata dal PR, costituita dal sedime dell'ex ferrovia __________, che nel 1979 è stata asfaltata per una larghezza di 3.50 e aperta al traffico limitatamente ad un periodo di un anno e mezzo per compensare la chiusura transitoria di via al __________. Questa situazione inizialmente provvisoria è tuttavia perdurata nel tempo, tant'è che la strada viene utilizzata da un numero crescente di automobilisti per aggirare via __________, provocando nella zona problemi di sicurezza e di traffico parassitario.

 

 

                                  B.   Contro tali misure è insorto davanti al Consiglio di Stato un gruppo di cittadini guidato da RI 1, postulandone l'annullamento siccome lesive degli art. 101 cpv. 3 e 107 cpv. 5 OSStr. Da un lato, i ricorrenti hanno contestato la segnaletica in quanto inutile e troppo incisiva. Dall'altro, hanno invece perorato la necessità di poter liberamente circolare sulla strada che corre parallela a via __________ trattandosi dell'unico collegamento diretto tra il quartiere di __________ e i servizi offerti dalla zona di __________.

 

 

                                  C.   Con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.

Narrati i fatti e ricordato che via __________ non è inserita quale arteria a livello di piano del traffico, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i provvedimenti adottati fossero proporzionati e giustificati dalla necessità di ovviare al traffico parassitario richiamato dall'impianto.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento.

                                         Il ricorrente ha ribadito talune censure riferite alla legalità e alla proporzionalità dell'intervento previsto. In particolare ha sottolineato che la segnaletica prospettata non permetterebbe comunque di trasformare la strada considerata abusiva in una via agricola conforme al diritto. Quanto alla parallela via __________ convertita in ciclopista, l'insorgente ha rilevato che una simile utilizzazione non è stata approvata dal Consiglio di Stato nel contesto della revisione 2001 del PR. Per essere posata, la segnaletica in discussione deve insomma essere preceduta dall'approvazione delle necessarie completazioni o varianti di PR, come pure dal rilascio di permessi giusta la LE o la Lstr.

 

 

                                  E.   All’accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto il municipio, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese qui appresso.

                                         Il Dipartimento del territorio, per il tramite dell’ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari, si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale ricordando che in materia di segnaletica stradale il municipio di __________ fruisce di delega dipartimentale ed è quindi abilitato ad adottare ogni provvedimento che reputa necessario.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 107 cpv. 1 LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Per quanto riguarda invece i litisconsorti, questi hanno firmato il ricorso al Consiglio di Stato, ma non hanno sottoscritto il gravame presentato in questa sede, né hanno rilasciato a RI 1 una procura o altro atto formale che gli conferisca la loro rappresentanza. In simili evenienze l'impugnativa va considerata come inoltrata dal ricorrente a titolo personale.

                                         Entro questi limiti il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 1 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti avevano contestato la segnaletica pubblicata nella misura in cui determinava in pratica la chiusura al traffico della carrozzabile che da via __________ porta a __________. In questa sede, RI 1 si limita invece a criticare l'eccezione al divieto generale di circolazione e l'intento di riservare ai ciclisti e ai pedoni la vecchia strada che insiste sul mapp. __________. Incoerentemente con le motivazioni addotte, l'insorgente postula nondimeno l'annullamento integrale del giudizio governativo impugnato e della decisione concernente la posa di tutta la segnaletica pubblicata. Il gravame potrà dunque essere accolto pienamente unicamente a condizione che le domande così come formulate si rivelino fondate.

 

 

                                   3.   Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).

                                         Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).

                                         Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di __________ non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico all'interno del comprensorio comunale. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

 

                                         3.2. Le controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione del transito veicolare in __________, compresa la carrozzabile ricavata dall'asfaltatura del sedime un tempo occupato dalla ferrovia __________. Lo scopo perseguito dal municipio è quello di ovviare al traffico parassitario, provocato da coloro che utilizzano l'impianto tra __________ e via __________ per aggirare via __________. L’interesse pubblico che sorregge la posa della segnaletica è pertanto indubbio. Le strade di cui trattasi non sono state concepite né strutturate per l'impiego di cui sono attualmente oggetto. Né risultano in sintonia con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano del traffico che il Consiglio di Stato ha approvato il 16 ottobre 2001 nel contesto della revisione del PR. La parte settentrionale di entrambe le arterie è infatti esclusa dal piano viario comunale, il quale conferisce statuto di strada di servizio unicamente al tratto iniziale del mapp. __________. La successiva decisione complementare emanata dal Governo il 27 aprile 2004 non ha modificato questa impostazione, tant'è che l'assetto stradale approvato nel 2001 è stato confermato, con l'aggiunta di una piazza di giro in corrispondenza dei mapp. __________. La decisione di posare il segnale "divieto generale di circolazione" ai due imbocchi della carrozzabile asfaltata nel 1979 non presta dunque il fianco a critiche, rivelandosi del tutto corretta anche dal profilo della necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla nuova regolamentazione, che priva gli abitanti di __________ di un collegamento alternativo con il comparto di __________ (e viceversa), appaiono sopportabili ed adeguatamente rapportati all'obbiettivo prefissato di gestire in maniera corretta i flussi di traffico all'interno del comprensorio comunale. D'altra parte, verso S il divieto non verrà collocato all'intersezione con via __________, ma più a nord, in corrispondenza del mapp. __________, permettendo quindi la libera circolazione fino a quel punto a beneficio in particolare di coloro che abitano nella zona.

Quanto alla tavola complementare, che dovrebbe accompagnare il divieto generale di circolazione creando un'eccezione per il traffico agricolo giusta gli art. 17 e 63-65 OSStr, non si può fare a meno di annotare che lo statuto pianificatorio della strada che sarà gravata dal predetto segnale di prescrizione non consente la deroga prospettata dal municipio. In effetti, il PR vigente non prevede che la parte settentrionale dell'impianto possa essere adoperata per la circolazione stradale e quindi esclude anche che essa possa restare aperta al traffico, ancorché di tipo soltanto agricolo.

 

3.3. Lo stesso discorso vale per il tratto di via __________ che l'autorità comunale vorrebbe riservare ai ciclisti e ai pedoni tramite la posa del segnale 2.63.1 (cfr. art. 33 OSStr). Al pari della carrozzabile che l'affianca in parallelo, questo segmento di strada è stato infatti estromesso dalla rete viaria definita dal piano di utilizzazione in essere, mentre la parte iniziale, comunque estranea alla posa della controversa segnaletica, è stata classificata tra i percorsi pedonali e ciclabili di un'apposita rappresentazione grafica che il Governo si è tuttavia rifiutato di approvare nell'ambito della revisione del PR (vedi ris. no. 4836 del 16 ottobre 2001, p. 31 e 43). Ne segue che la segnaletica prevista al mapp. __________ non può essere autorizzata siccome in contrasto con la pianificazione attualmente in vigore. Per raggiungere lo scopo divisato, il municipio dovrà adottare altre soluzioni, optando per un genere di segnaletica conforme alla destinazione di __________ o per una chiusura effettiva della strada mediante barriere o simili.

 

 

4.Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 18, 33, 101, 106, 107, 108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2006 (no. 355) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 settembre 2005 del municipio di __________ sono riformate nel senso che la posa delle tavole complementari "Eccezione: traffico agricolo" e dei segnali 2.63.1 "Ciclopista e strada pedonale" in via __________ non è approvata.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

;

;

Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario