Incarto n.
52.2006.58

 

Lugano

1 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 359) che ha respinto l'impugnativa di RI 1 avverso la risoluzione 10 ottobre 2005 del municipio di CO 1 in materia di determinazione di domicilio;

 

 

viste le risposte:

-    20 febbraio 2006 del comune di CO 2;

-    21 febbraio 2006 del CO 3;

-    23 febbraio 2006 del municipio di CO 1;

 

esperiti alcuni accertamenti e preso atto delle osservazioni delle parti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel dicembre 1997, il ricorrente RI 1 (1942) ha acquistato una maisonnette di 3½ locali in un complesso residenziale, situato ad __________, al n. 24 a della __________. Lavorando come dirigente presso la __________ di __________, nel 1998 vi ha trasferito il domicilio da __________, dove sino a quel momento aveva abitato con la moglie e le due figlie in un appartamento di 5½ locali, situato nel centro storico, in via __________. La moglie ha a sua volta trasferito il domicilio ad __________ nel 1999. I coniugi RI 1 sono comunque rimasti locatari dell'appartamento di __________ .

Dal 1° novembre 2000, RI 1 è passato al beneficio della pensione. È tuttavia rimasto in attività quale socio accomandatario della __________, che aveva costituito nel 1999 con le due figlie per operare nel campo della consulenza per casse pensioni e società di assicurazione.

Su incarico dell'Ufficio controllo abitanti, tra il 7 dicembre 2002 ed il 30 marzo 2003, la polizia comunale di __________ ha effettuato 30 controlli, mediante contatto telefonico e rilevamento della presenza di veicoli nel posteggio privato, per accertare se i ricorrenti soggiornassero nell'appartamento di via __________, durante i fine settimana.

Ulteriori 39 controlli sono stati eseguiti tra il 25 maggio 2005 ed il 4 agosto 2005, dopo le 20, per stabilire se vi fossero luci accese nell'appartamento e se fossero presenti i veicoli dei ricorrenti.

Fondandosi anche sui dati raccolti in merito al consumo di energia elettrica, con decisione 10 ottobre 2005, il municipio ha stabilito d'ufficio che i coniugi RI 1 erano domiciliati a __________ con effetto dal 1. ottobre 2005.

 

 

B.     Con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa presentato dai coniugi RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la limitata attività lavorativa svolta dal ricorrente quale dirigente della __________ non fosse determinante per la costituzione del domicilio. Decisive sarebbero invece le relazioni personali e la presenza effettiva accertata dalla polizia comunale, che dimostrerebbero come i ricorrenti abbiano eletto il loro centro d'interessi a __________.

 

 

                                  C.   Avverso tale decisione RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi sostengono che l'Esecutivo cantonale avrebbe accertato erroneamente i fatti, in particolare per ciò che attiene l'attività lucrativa di RI 1 e l'effettiva presenza dei coniugi a __________. Secondo loro, la proprietà della maisonnette di __________ confermerebbe che hanno stabilito il centro dei loro interessi in quella località e non a __________ dove sono semplici locatari di un appartamento. Il fatto che le figlie abitino in Ticino non porterebbe a diversa conclusione.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio di CO 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Il municipio di CO 2 si è dal canto suo limitato a confermare che i ricorrenti abitano colà.

 

 

                                  E.   Delle informazioni raccolte da questo tribunale per accertare il consumo di energia elettrica ad __________ si dirà qui appresso.

 

 

 

Considerato,             in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle informazioni supplementari raccolte da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Tale norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari rapporti.

Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio della LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss.; Bucher, Commento bernese, ni 3 ss. ad art. 23 CC; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, p. 286 ss.).

Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione deve risultare suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.

Ulteriori condizioni non sono contemplate dalla LOC.

 

2.2. L'accertamento operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultima a tenere ed aggiornare i cataloghi civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).

Tale accertamento verte su aspetti che vanno oltre il semplice rapporto di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost.. Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.

 

2.3. Allorquando una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (DTF 125 III 101; STF P.5/05 6.01.2006 in re R.).

 

 

                                   3.   3.1. Il ricorrente RI 1 è pensionato, ma continua a lavorare quale dirigente della __________, domiciliata presso la sua abitazione privata di __________ e con uffici a __________ in viale __________, della quale è socio accomandatario. Occupando il ricorrente soltanto per una manciata di ore per settimana, questa attività lavorativa non assume decisivo rilievo ai fini della determinazione del luogo di domicilio. Considerato che la sede della __________ ad __________, almeno apparentemente, non ha nemmeno un recapito telefonico, mentre a __________, dispone di uffici propri, dotati di telefono (091 825 78 06), non appare tuttavia fuori luogo ritenere che il centro degli interessi lavorativi del ricorrente RI 1 si situi a __________ piuttosto che ad __________.

 

3.2. Resta da stabilire, in base agli accertamenti esperiti dalla polizia comunale di __________, se i coniugi __________ risiedano effettivamente nell'appartamento di via __________ e se in questa località possa essere individuato il centro delle loro relazioni personali più intense. Al riguardo entrano in considerazione soprattutto gli accertamenti esperiti nel 2005. Quelli del 2002/2003 sono invece poco indicativi poiché svolti durante il fine settimana.

Orbene, nel 2005, sull'arco di 70 giorni, compresi tra il 25 maggio ed il 4 agosto, la polizia ha effettuato 39 controlli per accertare mediante il rilevamento di luci e la presenza di veicoli targati Svitto, se i coniugi RI 1 soggiornassero nell'appartamento. Dei 39 controlli, 21 hanno avuto luogo la sera di giorni feriali. Gli altri durante il fine settimana (venerdì sera compreso).

In 18 occasioni la polizia ha accertato che tutti e tre i veicoli erano presenti. Altre 11 volte ha stabilito che ve n'erano due. Nelle restanti occasioni (10) era posteggiato almeno un veicolo. La presenza di almeno due veicoli è stata rilevata in 19 giorni feriali. Mai una volta è stato accertato che non v'era nemmeno un veicolo. Sebbene l'autorità comunale non abbia fatto esperire alcun analogo accertamento ad __________, non appare fuori luogo dedurre che i ricorrenti abbiano eletto __________ quantomeno quale centro per lo stazionamento dei loro veicoli.

In 16 occasioni, su 39 controlli, la polizia ha constatato che nell'appartamento erano accese le luci. Nella metà dei casi si trattava di giorni feriali. In 15 di queste 16 occasioni, l'autorità ha altresì rilevato che nel posteggio erano stazionati almeno due dei tre veicoli. Soltanto una volta ve n'era uno solo. Pur considerando che 16 dei 23 controlli sulle luci si sono risolti con esito negativo, verosimilmente soltanto perché esperiti dopo le 2300, gli accertamenti sin qui illustrati permettono comunque di concludere che allo stazionamento dei veicoli corrispondesse, com'è del resto logico, una presenza dei ricorrenti nell'appartamento. Si può dunque ritenere che in ben più della metà dei controlli eseguiti, i coniugi RI 1 risiedessero a __________ e non altrove. I ricorrenti non forniscono del resto alcun elemento in grado di smentire questa deduzione.

 

3.3. Nemmeno riscontri, indizianti il soggiorno dei ricorrenti a __________, sono di per sé decisivi ai fini dell'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi del domicilio. Essi assumono tuttavia le connotazioni di una prova se messi in relazione al consumo di energia elettrica dell'appartamento. Dalle bollette emesse dall'azienda elettrica comunale di __________, si può in effetti dedurre che l'economia domestica che i ricorrenti gestiscono qui in Ticino, negli ultimi anni, ha consumato energia elettrica per oltre 8'000 kW all'anno, ossia ben più di quanto, secondo la comune esperienza, viene consumato in un anno da un appartamento di analoghe dimensioni normalmente abitato (3/4'000 kW). Nello stesso periodo, il consumo di energia elettrica dell'unità condominiale di __________ si è invece situato prevalentemente al di sotto dei 1'000 kW all'anno. Una differenza così importante tra il consumo in Ticino e quello a __________, superiore al quadruplo, non può essere giustificata, come pretendono i ricorrenti, soltanto con la presenza di un boiler di grandi dimensioni nell'appartamento di __________. Un simile maggior consumo di energia elettrica sta comunque ad indicare che in Ticino v'è un maggior uso di acqua calda.

 

3.4. Ponendo mente all'insieme dei convergenti indizi raccolti (uffici dell'__________, stazionamento abituale dei veicoli, consumo di energia elettrica) è giocoforza concludere che i ricorrenti risiedono più a __________ che non ad __________.

Invano obiettano gli insorgenti che l'appartamento di __________ è soltanto in affitto, mentre ad __________ dispongono in un'unità condominiale di loro proprietà, situata in un confortevole centro residenziale. Determinanti ai fini dell'accertamento del domicilio non sono gli aspetti soggettivi, ma le circostanze oggettive. La preferenza, suffragata da riscontri oggettivi, che i ricorrenti danno al grande e comodo appartamento di __________, situato all'ultimo piano di una pregevole casa patrizia del centro storico, non appare del resto per nulla irragionevole.

Conforme al diritto appare dunque la decisione del municipio di considerare i ricorrenti domiciliati a __________ e non ad __________ a partire dal 1. ottobre 2005.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 24 Cost. fed.; 23 CC; 6, 106 e 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona,

2. municipio di Altendorf, 8852 Altendorf,

3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario