Incarto n.
52.2006.61

 

Lugano

22 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2006 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 febbraio 2006 (n. 621) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 novembre 2005 con cui il municipio di Alto Malcantone gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di due pensiline e di una recinzione al, fuori zona edificabile;

 

 

viste le risposte:

-    27 febbraio 2006 del municipio di Alto Malcantone;

-    7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;

-    15 marzo 2006 di CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un rustico situato in località Caroggio (di Alto Malcantone, sezione Fescoggia), fuori della zona edificabile.

Sollecitato dal municipio, il 22 agosto 2005 il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria per la posa di due pensiline in legno e lastre traslucide plastificate (3.5 m x 1.25 m) sulle facciate S e N del rustico e di una recinzione (paletti metallici collegati con tre fili di ferro) sul lato E del terreno.

Alla domanda si è opposto, oltre ad un vicino, il dipartimento del territorio.

Preso atto dell'opposizione dipartimentale, il municipio ha negato al ricorrente la postulata licenza edilizia.

 

 

                                  B.   Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata l'ubicazione vincolata, il Governo ha ritenuto che entrambi gli interventi essendo dettati unicamente da ragioni personali e di mero comodo, non potessero essere autorizzati neppure giusta l'art. 24 LPT.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Le due pensiline, osserva, sarebbero necessarie per evitare infiltrazioni d'acqua. Ad ogni modo si dice disponibile ad un'eventuale modifica sia della dimensione, sia dei materiali utilizzati.

                                         Quanto alla recinzione evidenzia che la stessa, a differenza di quella del vicino (), è interamente sul fondo di sua proprietà. Il ricorrente, pur non opponendosi di principio ad un'eventuale decisione negativa, postula un'applicazione della legge uguale per tutti.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni.

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Non essendo conformi alla funzione della zona, situata fuori del perimetro edificabile, gli interventi in esame non possono beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure il ricorrente lo contesta.

 

                                         2.2. Il ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli il permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti considerazioni del Consiglio di Stato. I manufatti dedotti in licenza non sono evidentemente ad ubicazione vincolata. Sia la recinzione che le pensiline sono state posate per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la realizzazione all'interno della zona edificabile. Per quanto attiene alla posa delle pensiline, il ricorrente avrebbe potuto ovviare al problema dell'infiltrazione d'acqua in altro modo.

                                         Il fatto che i manufatti siano al servizio del rustico non consente di giungere a diversa conclusione.

                                         Dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto, senza che sia necessario esaminare se agli interventi in esame si oppongano interessi pubblici preponderanti (lett. b).

 

 

                                   3.   Invano il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria. La circostanza che la legge non sia eventualmente applicata o non lo sia stata correttamente in uno o più casi non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto prevede la legge (DTF 126 V 390 consid. 6a). Dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale in ogni caso su quello del ricorrente.

Si rileva peraltro che oggetto del presente gravame è la domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle due pensiline e della recinzione e non già la posa della recinzione da parte del vicino, proprietario del.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa confermata.

Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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;

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria