Incarto n.
52.2006.64

 

Lugano

5 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina e Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2006 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 febbraio 2006 del municipio di Lugano, che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di controsoffitti in legno della nuova scuola elementare di Davesco Soragno;

 

 

viste le risposte:

-    24 febbraio 2004 della CO 1;

-      2 marzo 2006 del municipio di Lugano;

 

preso atto:

-    della replica 9 marzo 2006 e della duplica 22 marzo 2006 del municipio di Lugano;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 4 novembre 2005 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di controsoffitti in legno e derivati del legno della nuova scuola elementare di Davesco Soragno.

Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- minor costo                                                75%

- referenze per lavori analoghi                   20%

- formazione apprendisti                               5%

 

Il capitolato (pos. 191.100) precisava che alle referenze per lavori analoghi sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a 6 secondo la seguente scala:

        10 opere = 6 punti

          8 opere = 5 punti

          6 opere = 4 punti

          4 opere = 3 punti

          2 opere = 2 punti

          0 opere = 1 punto

 

Entravano in considerazione solo lavori di valore superiore a fr. 150'000.- (IVA esclusa) eseguiti negli ultimi cinque anni.

 

 

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo, fra cui quella della RI 1 (fr. 455'425.60) e quella della ditta CO 1 (fr. 497'967.95).

La resistente CO 1 ha allegato le seguenti referenze:

 

Casa anziani 5 fonti

fr. 150'000

2000

SMe Breganzona

fr. 340'000

2000

Asilo Mezzovico

fr. 150'000

2000

Ospedale Faido

fr. 220'000

2001

Municipio Cama

fr. 160'000

2001

Casa anziani Masssagno

fr. 160'000

2002

USI Lugano

fr. 940'000

2002

Sala Gran Consiglio

fr. 180'000

2003

SMe Bellinzona (nuova)

fr. 490'000

2004

SMe Bellinzona (esistente)

fr. 220'000

2005

 

La RI 1 ha a sua volta addotto i seguenti lavori:

 

Riva acciaio 1a tappa

fr. 150'000

2005

Riva acciaio 2a tappa

fr. 150'000

2005

Riva acciaio 3a tappa

fr. 150'000

2005

Salice

fr. 150'000

2005

SAL Locarno

fr. 130'000

2005

Banca Popolare Sondrio

fr.   80'000

2005

Ospedale Faido

fr. 35'000

2005

Fondazione Lucchini

fr. 165'000

1998

Motto Bartola)

fr. 260'000

1998

Bassani

fr. 158'000

1999

 

Previa valutazione, il 2 febbraio 2006 il municipio ha deliberato i lavori alla CO 1, risultata prima in graduatoria con 88.32 punti, 20.00 dei quali assegnati per le 10 referenze addotte.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, classificatasi al secondo posto con 86.88 punti, 10.00 dei quali attribuiti per le prime 4 referenze allegate.

La ricorrente contesta le referenze addotte dall'aggiudicataria, obiettando che alcune di esse non concernerebbero lavori analoghi e non raggiungerebbero l'importo minimo di fr. 150'000.-. Analoghe sarebbero soltanto le opere eseguite in legno e non anche quelle in metallo o in gesso, che richiederebbero competenze professionali diverse.

Chiede quindi che la decisione sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio, rilevando che anche i lavori eseguiti con altri materiali possono essere considerati analoghi, stante che la commessa comprende pure un controsoffitto in gesso.

La CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, segnalando di essere incorsa in un errore, indicando per il lavoro eseguito per il comune di Mezzovico-Vira un importo di fr. 150'000.- invece che di 105'000.-.

 

 

                                  E.   Con la replica, la RI 1 ha ulteriormente contestato le referenze indicate dalla CO 1, rilevando che tre di esse (__________, __________, __________) non raggiungono l'importo minimo di
fr. 150'000.- senza IVA, una (__________). Risale al 1999 ed una (5 fonti) concerne lavori in lamiera zincata.

Il municipio ha chiesto al tribunale di verificare anche le referenze addotte dalla ricorrente, mentre la CO 1 non ha presentato ulteriori osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'e-sercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza (STA 22.6.05 in re P. SA e lc; 9.1.04 in re Copa e Co SA).

 

 

                                   3.   Ai fini del presente giudizio, non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità delle referenze addotte dalla CO 1 che concernono lavori eseguiti con materiali diversi. È in effetti sufficiente rilevare che almeno 4 delle 10 referenze addotte dall'aggiudicataria non possono essere ammesse: tre (__________, __________ e __________) perché non raggiungono l'importo minimo di fr. 150'000.- senza IVA, fissato dal capitolato, l'altra (SMe __________) perché i lavori risalgono al 1999, ossia a più di cinque anni dal concorso in esame.

Con sole 6 referenze, sulla cui ammissibilità questo tribunale non si pronuncia, il punteggio della CO 1 si riduce a 81.66 punti: quanto basta per considerare lesiva del diritto la decisione di aggiudicazione qui censurata.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Non spettando a questo tribunale verificare l'ammissibilità delle referenze allegate dalla ricorrente, come sollecitano il municipio e la CO 1, dimenticando che oggetto del ricorso è l'offerta ritenuta a torto vincente, gli atti vanno rinviati al committente per nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del committente, poiché la CO 1, rimettendosi al giudizio di questo tribunale, non ha resistito all'impugnativa.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione la decisione 2 febbraio 2006 del municipio di Lugano è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Lugano, che rifonderà fr. 1'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario