Incarto n.
52.2006.73

 

Lugano

6 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 febbraio 2006 (n. 601) del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dalla CO 2 contro la risoluzione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 aveva rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per la ristrutturazione del rustico insistente sul fondo n. __________ RFD __________;

 

 

viste le risposte:

-      7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;

-    10 marzo 2006 del CO 1;

-    15 marzo 2006 della CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario del fondo n. __________ RFD di Sigirino situato ai margini del nucleo di Osignano, su cui sorge una grande stalla abbandonata.

Nel mese di maggio del 2005 il ricorrente ha chiesto il permesso di trasformare il fabbricato esistente in una casa d'abitazione. Il progetto prevede di realizzare due appartamenti disposti su due distinti livelli mediante la creazione di una nuova soletta. Allo scopo di rendere abitabile il secondo livello, la domanda di costruzione prevedeva inoltre di innalzare gli attuali muri perimetrali di circa 40 cm e di costruire un nuovo tetto con il colmo perfettamente piano, in luogo di quello esistente, che decresce leggermente in direzione della facciata ovest dell'edificio.

 

 

                                  B.   All'intervento edilizio si è tempestivamente opposta la CO 2, che lo ha avversato sotto il profilo del diritto comunale (art. 34 NAPR di Sigirino) e della legge cantonale d'applicazione al codice civile svizzero (art. 124 ss LAC). Sollecitato dalla commissione delle bellezze naturali (CBN), il 22 giugno 2005 il ricorrente ha presentato una variante relativa alla facciata est dell'edificio, che prevedeva di modificare l'aspetto, rispettivamente di aumentare il numero delle nuove finestre inizialmente dedotte in licenza. La comunione ereditaria ha interposto opposizione anche contro tale modifica.

Sfumato un tentativo di conciliazione tra le parti, con risoluzione 1. settembre 2005 il CO 1 ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni fissate nel preavviso favorevole emesso dal Dipartimento del territorio.

 

 

                                  C.   Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la suddetta decisione municipale, accogliendo il ricorso interposto dalla comunione ereditaria.

                                         Evase alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'intervento non potesse essere autorizzato in quanto il previsto aumento di altezza e di volumetria si porrebbe in contrasto con l'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR di Sigirino, norma che disciplina gli interventi ammissibili sugli edifici meritevoli di conservazione situati nei diversi nuclei del comune. Nell'ambito dell'approvazione del PR vigente, il Consiglio di Stato avrebbe d'altra parte espressamente escluso l'applicabilità dell'art. l'art. 34 cpv. 2 lett. b e c NAPR, che a determinate condizioni consente invece anche di ampliare, rispettivamente di demolire e ricostruire gli edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti di particolare pregio storico e architettonico. Ritenuto il contrasto dell'intervento edilizio con il diritto vigente, il Governo non ha ritenuto infine necessario esaminarne la conformità con il piano particolareggiato del nucleo di Osignano, recentemente adottato dal comune e ora sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga confermato il permesso edilizio rilasciatogli dal municipio. Il ricorrente sostiene che l'esiguo innalzamento dell'edificio servirebbe ad assicurarne l'abitabilità, in particolare perché le direttive vigenti in materia di bilancio termico (SIA 380/1) imporrebbero la realizzazione di uno strato isolante di 40 cm sotto il tetto. Diversamente da quanto rilevato dal Consiglio di Stato, l'intervento non sovvertirebbe la volumetria del fabbricato esistente. L'art. 7 disciplinante il piano particolareggiato del nucleo di Osignano in fase di approvazione ammetterebbe del resto espressamente ampliamenti limitati in altezza e aggiunte contenute, nella misura in cui tali interventi siano giustificati da reali esigenze abitative e compatibili con le preesistenze sotto il profilo architettonico e paesaggistico.

 

 

E.  Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il municipio di Sigirino  ne sollecita invece l’accoglimento sostenendo che l’art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione degli edifici situati nel nucleo di Osignano. Anche la comunione ereditaria propone la reiezione del gravame, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito.

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 PAmm) sono certe.

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

2.2.1. L'art. 34 NAPR di Sigirino attualmente in vigore definisce gli interventi edilizi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali, che comprende anche quello di Osignano. Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 1 NAPR sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente, per tutti i nuclei sono ammessi gli interventi di riattamento o trasformazione degli edifici con elementi di valore storico o ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica. Dovranno in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato, nelle sue linee generali, lo schema di organizzazione interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo scala; art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 2 NAPR). Deve inoltre essere rispettata la forma originaria del tetto; è esclusa la formazione di squarci nelle falde o la posa di pannelli solari. Per la copertura dovranno essere utilizzati i coppi o tegole laterizie rosse, a condizione che non siano piane (art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 3 NAPR).

Inoltre, fatta eccezione per il nucleo di Osignano (paragrafo 4) sono ammessi anche gli interventi di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. b e c NAPR, norma che a determinate condizioni consente anche di ampliare, rispettivamente di demolire e ricostruire gli edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti di particolare pregio storico e architettonico. In ragione delle peculiarità del nucleo in questione, nell'ambito dell'approvazione del PR 1987 il Consiglio di Stato aveva infatti escluso l'applicabilità delle lett. b e c ed esortato il comune di Sigirino ad elaborare un piano particolareggiato che disciplinasse separatamente gli interventi consentiti in questo importante comparto comunale, incluso nell'inventario federale dei siti da proteggere. Tale strumento pianificatorio è stato adottato dal comune nell'ambito della revisione generale del piano regolatore e si trova attualmente al vaglio dell'autorità dipartimentale per l'approvazione.

 

 

3.In concreto, il progetto prevede un'importante ristrutturazione dell'edificio in questione a fini abitativi. I muri perimetrali verrebbero innalzati di circa 40 cm allo scopo di rendere abitabile il secondo livello ottenuto mediante la creazione di una soletta. Tale intervento modifica l'altezza e di conseguenza la volumetria dell'edificio esistente e si pone quindi in contrasto con l'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, che impone in pratica la conservazione della sostanza edilizia esistente. La normativa SIA 380/1 cui si riferisce il ricorrente non assume alcun valore normativo e non pregiudica pertanto l'applicazione del diritto autonomo comunale. D'altra parte non può neppure essere condivisa la tesi del municipio secondo cui il tenore letterale dell'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione dei fabbricati. Tale disposto impone infatti perentoriamente il rispetto delle altezze e della volumetria dei singoli corpi di fabbrica, escludendo pertanto qualsiasi intervento di sopraelevazione. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio di cui gode il municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale, l'interpretazione fornita appare insostenibile.

                                         Neppure la sostituzione del vecchio tetto con un nuovo manufatto perfettamente perpendicolare rispetto al filo delle facciate O e E soddisfa i chiari requisiti posti dall'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, in quanto verrebbe comunque alterata la foggia del manufatto originario, leggermente inclinato verso la facciata ovest. Analogamente, nemmeno la prevista realizzazione di numerose nuove finestre e di lucernari è conforme al suddetto disposto, che impone espressamente il mantenimento delle aperture esistenti e vieta la creazione di nuovi squarci sui tetti. Infine - seppure tale aspetto non sia stato ritenuto dalle precedenti istanze - neppure la prevista creazione di una nuova soletta per la realizzazione dell'appartamento sul secondo livello è conforme al citato disposto, in quanto tale manufatto è sicuramente suscettibile di alterare l'attuale schema di organizzazione interna dell'edificio.

                                         Contrariamente a quanto assume il ricorrente, è irrilevante che il nuovo piano particolareggiato del nucleo di Osignano sembri entro certi limiti consentire ampliamenti limitati in altezza a aggiunte contenute. Tale strumento pianificatorio entrerà formalmente in vigore soltanto con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 39 LALPT). Conformemente al principio della legalità, ai fini del presente giudizio è tuttavia determinante solo il diritto attualmente in vigore. Resta in ogni caso riservata la facoltà dell'insorgente di presentare una nuova domanda di costruzione dopo l'approvazione del suddetto piano particolareggiato.

 

 

4.In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto, confermando integralmente il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili, ritenuto che nessuna delle controparti è patrocinata da un avvocato.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di Sigirino; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario