Incarto n.
52.2006.75

 

Lugano

22 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 615) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 luglio 2005 con cui il municipio di CO 1 le ha negato il permesso di installare un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti (part. 1893), situato nella zona residenziale;

 

 

viste le risposte:

-    14 marzo 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 marzo 2006 del Dipartimento del territorio;

-    28 marzo 2006 di CO 6 e liteconsorti;

-    29 marzo 2006 del municipio di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 29 aprile 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di installare un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto di uno stabile d'appartamenti, situato al n. 18 di via __________ (part. 1893) nella zona residenziale R4. L'impianto, stando al progetto, è costituito da:

-     un container BTS di m 2.30 x 2.30, alto m 2.75, destinato a proteggere gli apparecchi, che verrebbe collocato ad una distanza di 50 cm dalla torretta dell'ascensore (base: m 4.15 x 4.30);

-     sei antenne paraboliche e tre rettangolari, applicate sulle pareti della torretta esistente e del nuovo manufatto.

 

Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, contestando l'intervento dal profilo edilizio ed ambientale.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 luglio 2005 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che l'impianto, non assimilabile ad un corpo tecnico, fosse da computare sull'altezza dell'edificio (m 15.20), che già supera quella massima prescritta dalle norme di zona (m 13.60).

 

 

                                  B.   Con giudizio 7 febbraio 2006. il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Accertata la conformità dell'impianto con la funzione della zona di utilizzazione e con le prescrizioni dell'ORNI, il Governo ha in sostanza ritenuto che non potesse essere autorizzato, poiché non rientra in nessuna delle tre categorie di manufatti che l’art. 21 NAPR di __________ ammette sui tetti piani.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale di diniego della licenza, con conseguente rinvio degli atti all'autorità comunale affinché la rilasci.

Posta in evidenza la necessità tecnica dell'impianto al fine di assicurare un'adeguata copertura della zona del centro storico e dei centri commerciali, l'insorgente sostiene anzitutto che l'art. 21 NAPR violi la libertà d'opinione e d'informazione, limitando in misura sproporzionata, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico, le possibilità di installare questo genere d'impianti sui tetti piani degli edifici. La norma, applicata secondo il suo testo letterale, porterebbe a risultati contrari al diritto federale poiché ostacolerebbe senza valide ragioni la realizzazione della rete di telefonia mobile.

Comunque, conclude la ricorrente, sarebbero dati i presupposti dell'art. 70 NAPR per rilasciare semmai un'autorizzazione in deroga.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed alcuni opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza diretta, emerge in misura sufficientemente chiara dai piani annessi alla domanda di costruzione.

 

 

2.2.1. Definite al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività edilizia, le NAPR di __________ regolano al capitolo seguente alcune questioni particolari, quali i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le sporgenze (art. 19 e 20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art. 21), le opere di cinta (art. 22), l'abbattimento di alberi (art. 23), la manutenzione delle opere edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui elencare. L'art. 21 cpv. 3 NAPR stabilisce anche che sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel computo dell'altezza degli edifici:

a.      i manufatti necessari per gli ascensori

b.      i manufatti destinati ad accesso al tetto stesso

c.      i comignoli

 

La norma in esame definisce anzitutto quali manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo sull'altezza degli edifici.

L’art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue anche finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in re SM., DTF 21 maggio 2005 n. 1A.190/2005 - 1P.432./2005 in eadem).

 

2.2. L'insorgente contesta la legittimità dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere immediatamente la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura è di principio proponibile (DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE, n. 929).

 

2.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto amministrativo, cit., n. 595-610).

 

2.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui tetti, segnatamente sui tetti piani, l’art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque sorretto da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).

Per rispondere a questa esigenza, la norma in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non), rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.

Ora, è possibile che le esigenze di tutela del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico, non siano atte a giustificare una limitazione tanto severa ed incisiva delle sovrastrutture. Il beneficio estetico derivante da un simile vincolo potrebbe anche non essere compiutamente ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto dal profilo delle possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile efficiente.

La restrizione della proprietà e degli altri diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature tecniche annesse alle antenne per la telefonia mobile (shelter; benning, ecc.). A differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per inderogabili esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o applicate in posizione elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga infatti gli operatori di telefonia mobile ad installare anche queste apparecchiature sui tetti. Gli impianti per la telefonia mobile eretti fuori delle zone edificabili dimostrano che le apparecchiature tecniche possono anche essere collocate lontano dalle antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.

Dal profilo del contenimento degli ingombri perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti anche nelle zone circostanti il centro storico.

Se l’art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere accolto.

 

 

                                   3.   Con la decisione qui in esame il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo che la posa di un container BTS di m 2.30 x 2.30 x 2.75 accanto alla torretta dell'ascensore e l'installazione di 9 antenne paraboliche e rettangolari, fissate alle pareti laterali della torretta e dello stesso container, si ponessero in contrasto con l’art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette soltanto manufatti per gli ascensori, per le scale e comignoli.

Quantomeno nella misura in cui ha per oggetto il container la decisione regge alla critica dell'insorgente. Questo manufatto di circa 14 mc di volume, oltre a non rientrare in una delle tre categorie di opere che l'art. 21 cpv. 3 NAPR ammette sui tetti piani, costituisce in effetti un ingombro tutt'altro che trascurabile, la cui collocazione non appare per nulla giustificata da imprescindibili esigenze tecniche. Il container è infatti destinato ad alloggiare 4 armadi tecnici (2 Benning, 1 Ultrasite, 1 RBS), che per il loro volume (0.59 x 0.59 x 2.50 < 4 mc) non dovrebbe risultare eccessivamente difficile ospitare nella torretta dell'ascensore o all'interno dello stabile (non necessariamente a livello del tetto).

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il  ricorso deve di conseguenza essere respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'insorgente, che rifonderà in tutto fr. 1'500.- ai resistenti CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e CO 12.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

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terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

tutti patrocinati da: PA 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario