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Incarto n.
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Lugano 18 dicembre 2006
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2006 della
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RI 1, IT-,
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contro |
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la risoluzione 7 febbraio 2006 (n. 622) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 27 ottobre 2005 con cui l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia le ha inflitto una multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in Svizzera; |
viste le risposte:
- 13 marzo 2006 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,
- 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 e 30 settembre, nonché durante il periodo compreso tra il 3 e il 7 e tra il 10 e il 14 ottobre 2005, la SnC __________ di __________ (in seguito: RI 1) di G__________ (Italia, prov. di __________), attiva nel campo delle apparecchiature elettriche, ha distaccato in Svizzera due suoi dipendenti (A__________ e V__________) al fine di eseguire dei lavori di montaggio di macchinari presso la ditta __________ SA di __________, attiva nel ramo della costruzione e della commercializzazione di macchine industriali e in particolare macchine di imballaggio, componenti e ricambi.
B. Con decisione 27 ottobre 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha inflitto alla RI 1 una multa amministrativa di fr. 300.– in quanto "dal documento foglio presenze inviato via fax datato 15 ottobre 2005 risulta che durante il periodo di distaccamento in Ticino la RI 1, ha occupato due lavoratori distaccati presso __________ SA, via __________, __________ a condizioni d'impiego non conformi a quelle prescritte dalle disposizioni degli atti legislativi federali, in particolare dell'art. 46 della Legge federale sul lavoro (timbrature), e ciò in contrasto con l'art. 2 cpv. 1 litt. b (periodi di lavoro e di riposo) della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali".
C. a) Contro la predetta decisione, il 21 novembre 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento.
b) Dopo uno scambio di opinioni tra la Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata competente a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente amministrativa.
c) Con giudizio 7 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la risoluzione dipartimentale del 27 ottobre 2005.
In limine, il Governo ha respinto la censura della violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente, la quale si era lamentata del fatto che non le era stato intimato un rapporto di contravvenzione prima dell'adozione del provvedimento impugnato; secondo l'Esecutivo cantonale essa aveva potuto determinarsi al riguardo, sia con diversi scritti sia tramite l'impugnativa e l'allegato di replica inoltrati.
Nel merito, ha confermato la decisione di multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Non portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che con il gravame l'insorgente avesse versato agli atti la documentazione richiesta relativa all'effettivo periodo di lavoro giornaliero in quanto doveva essere disponibile immediatamente.
Infine, ha considerato l'importo della multa conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, in via preliminare, l'annullamento per carenza di legittimazione passiva e, in via principale, la nullità per violazione di norme essenziali di procedura e carenza di base legale, rispettivamente, l'annullamento per apprezzamento arbitrario dei fatti.
In ordine, la ricorrente contesta che sia la società a essere chiamata a rispondere, in quanto nulla impediva all'autorità di prime cure identificare il responsabile della ditta.
Ribadisce inoltre la censura di violazione del suo diritto di essere sentita per non avere ricevuto, prima della pronuncia della sanzione, un rapporto di contravvenzione che le avrebbe permesso di prendere posizione sulle pretese infrazioni commesse.
Nel merito, pone in evidenza il fatto che l'art. 9 LDist non contempla l'infrazione per mancata produzione di documenti volti a comprovare il rispetto dei periodi di riposo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerato, in diritto
1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm).
1.2. In concreto la multa pronunciata il 27 ottobre 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa legge.
L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).
A seguito dell'entrata in vigore della LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati.
La legge cantonale di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa. A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.
1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale, laddove le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1. Dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000).
Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.1.), il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.
1.4. Ne discende che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).
2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.
3. 3.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO negli ambiti - tra l'altro - della retribuzione minima (lett. a ) e dei periodi di lavoro e di riposo (lett. b).
L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indi
cazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).
L'art. 6 ODist ribadisce che la procedura di notifica ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile e che nel caso di attività in determinati settori la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori (cpv. 2).
L'art. 7 stabilisce che, su richiesta, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti ad esercitare il controllo sul rispetto dalla LDist tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati (cpv. 2).
Se tali documenti non esistono o se essi non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non avere alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi (cpv. 3).
3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.–. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).
L'art. 12 cpv. 1 LDist. prevede quindi, a titolo di sanzione penale. La possibilità di infliggere una multa sino a fr. 40'000.--, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, a chiunque in violazione dell'obbligo di fornire informazioni alle autorità di controllo si rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false (lett. a), come pure a chiunque si oppone al controllo dell'autorità competente o
lo impedisce in altro modo (lett. b).
4. 4.1. Innanzitutto, la ricorrente chiede di annullare il provvedimento di multa per carenza di legittimazione passiva.
Secondo la RI 1 l'autorità di prime cure non
doveva avviare un procedimento nei confronti della società, bensì contro la
persona fisica responsabile del personale all'interno della stessa.
4.2. L'art. 7 cpv. 1 DPA, applicabile giusta il rinvio di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, sancisce che se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
Ora, di fronte ad una sanzione pecuniaria tutto sommato contenuta, come quella qui in esame, non si poteva certo esigere dall'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro l'avvio di un'inchiesta al fine di determinare quale fosse la persona fisica all'interno della RI 1 responsabile dell'infrazione litigiosa. Questo modo di agire ha peraltro permesso all'autorità di prime cure di non incorrere in spese di accertamento che avrebbero poi potuto essere accollate totalmente o parzialmente alla ditta multata (art. 9 cpv. 2 lett. c LDist.). Su questo punto la critica risulta dunque infondata.
5. La ricorrente si lamenta anche per il fatto che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro non le ha intimato un rapporto di contravvenzione prima di infliggerle la sanzione litigiosa, ragione per la quale essa non avrebbe potuto pienamente esercitare il suo diritto di essere sentita.
5.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risul-
tati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).
Come ha osservato il Consiglio di Stato, la
normativa in materia di lavoratori distaccati non prevede espressamente che, prima
di infliggere una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, occorra intimare
alla parte interessata un avviso scritto indicante i fatti, il luogo, la data
ed il periodo in cui le infrazioni sarebbero avvenute e le norme di legge o di
regolamento che si reputano essere state disattese. Nemmeno a livello cantonale
sussistono norme che esigono esplicitamemte l'espletamento di una simile formalità
da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, non essendo – per esempio –
la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr)
applicabile al procedimento in esame, per via della sua natura squisitamente amministrativa.
Sennonché, laddove una persona corre il rischio di essere lesa da una decisione
dell'autorità, come è senz'altro il caso in presenza di una sanzione amministrativa
di natura pecuniaria, il suo bisogno di giustificarsi prima che questo atto
venga adottato nei suoi confronti risulta fondamentale e quindi degno di protezione
dal profilo costituzionale (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed, n. 490 con rif. giurisprudenziali). La notifica di un simile avviso si
configura infatti in questo ambito come una formalità, volta a garantire al
prevenuto adeguate possibilità di difesa, partecipando all'accertamento dei
fatti in contraddittorio e prendendo anticipatamente posizione sui rimproveri
che gli vengono rivolti. Esso costituisce dunque la base per un'eventuale
successiva adozione di misure amministrative nei suoi confronti (cfr. per
analogia: RDAT 1990 N. 8; Scolari, Diritto amministrativo N. 277).
5.2. In concreto, il 6 ottobre 2005 l'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro ha invitato la RI 1 a voler produrre entro il 14 ottobre
successivo determinati documenti, tra i quali i cedolini di busta paga per il
mese di settembre, e a rispondere a diverse domande concernenti i dipendenti
distaccati in Svizzera (M__________ e S__________), segnatamente i loro orari
giornalieri di lavoro, e volte ad accertare se durante la loro attività presso
la __________ SA, __________, era stato tenuto un controllo giornaliero delle
ore lavoro, e se sì, in che modo esattamente.
Il 17 ottobre 2005 l'autorità ha ribadito la richiesta, da evadere entro il 19
dello stesso mese, avvertendo la RI 1 che in caso di mancato rispetto del
termine fissato sarebbe stata avviata la procedura contravvenzionale ai sensi
dell'art. 12 LDist.
Il 18 ottobre seguente la ricorrente ha risposto alle domande sottopostele, inviando tra l'altro il certificato di salario ed il foglio delle presenze dei dipendenti distaccati nel mese di settembre nel nostro paese. Sulla base di tale documentazione, per quanto riguarda i periodi di lavoro e di riposo, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha ritenuto che le condizioni di impiego non fossero conformi alla legge federale sul lavoro in quanto il foglio delle presenze prodotto indicava unicamente l'ammontare giornaliero delle ore lavorate senza precisare tuttavia la ripartizione delle medesime sull'arco della giornata. Per questo motivo, il 27 ottobre 2005 l'autorità cantonale, senza più interpellare la RI 1, ha inflitto a quest'ultima una multa amministrativa di fr. 300.– per violazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LDist.
5.3. Da quanto precede, risulta che alla ricorrente non è stata data la possibilità di esprimersi adeguatamente, prima dell'emanazione della decisione di multa, in merito ai rimproveri che le sono stati mossi e ciò contrariamente alla prassi usualmente seguita dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. È infatti noto a questo tribunale che in altri casi analoghi detta autorità, prima di pronunciare una sanzione, ha interpellato gli interessati, informandoli compiutamente degli addebiti a loro carico e invitandoli a formulare delle osservazioni in proposito (STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.50; STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.93).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, il fatto che con lo scritto del 18 ottobre 2005 la ricorrente abbia risposto
- tra le altre cose - alla domanda relativa al controllo giornaliero delle ore
di lavoro non permette di ritenere che essa abbia potuto esprimersi sul
provvedimento che di lì a poco l'autorità di prime cure avrebbe poi adottato
nei suoi confronti. Lo dimostra il fatto che fino alla decisione di multa la
denunciata era stata unicamente avvertita che, qualora non avesse fornito la
documentazione richiesta, sarebbe stata avviata nei suoi confronti una procedura
penale giusta l'art. 12 LDist per violazione del suo obbligo di fornire
informazioni alle autorità. Nulla per contro le era stato prospettato riguardo
ad un'eventuale sanzione amministrativa ex art. 9 LDist per il mancato rispetto
delle condizioni lavorative prescritte dall'art. 2 cpv. 1 lett. b LDist. Ne
discende che, in virtù anche della natura sanzionatoria del provvedimento adottato
nei confronti della ricorrente, tale omissione configura una violazione dei
diritti di parte di quest'ultima.
5.4. Secondo il Consiglio di Stato, la RI 1 avrebbe
avuto modo di esprimersi in merito ai motivi per cui era stata multata in sede
ricorsuale, dove ha pure prodotto degli attestati indicanti l'orario di lavoro
svolto il 29 e 30 settembre 2005 dai propri dipendenti distaccati (doc. H, I e
L: 08.00-12.00 e 13.00-17.00). Ora, è vero che la giurisprudenza ammette che
una violazione del diritto di essere sentito possa essere sanata ove
l'interessato abbia avuto modo di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso
munita di piena cognizione o quantomeno di una cognizione identica a quella
della precedente istanza – quale è il Consiglio di Stato -, che gli abbia
consentito di esaminare con compiutezza l'intero incarto (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese,, n. 2b ad art. 20 con numerosi
riferimenti giurisprudenziali). È però altresì vero che, sempre in base alla
prassi, la possibilità di porre rimedio in sede ricorsuale ad una violazione
del diritto di essere sentito va presa in considerazione in situazioni del
tutto eccezionali e dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e
privati in gioco, tenendo segnatamente conto del genere di pronuncia che è
stata emanata violando detta garanzia fondamentale e dell'intensità con la
quale la medesima influisce sulla posizione del destinatario. In virtù della
loro natura sostanzialmente afflittiva, le decisioni con le quali l'ente
pubblico pronuncia una sanzione pecuniaria, sia essa di carattere amministrativo
o penale, rientrano senz'altro nel novero di quegli atti che incidono in maniera
sensibile sulla situazione giuridica - e non solo – del soggetto che vanno a
colpire, e questo indipendentemente dagli importi in gioco. In questo ambito la
possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso non
permette di regola di compensare a sufficienza la lesione del diritto di essere
sentito perpetrata dall'autorità che ha emanato la pronuncia litigiosa, per cui
si giustifica di rinviare gli atti a quest'ultima per nuovo giudizio
rispettando in tal modo il doppio grado di giurisdizione (Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 459 segg., in particolare 466 e
467 e i rif. giurisprudenziali e dottrinali ivi contenuti; Scolari, op. cit.,
n. 501).
5.5. In conclusione la censura sollevata
dalla ricorrente in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita s'avvera
dunque fondata e come tale dev'essere accolta.
6. Stante quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto per violazione di una garanzia essenziale di procedura (art. 61 PAmm), senza ulteriore disamina, e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate in ordine.
Rimane riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento, invitando la ricorrente a formulare osservazioni in merito agli addebiti che intenderà muoverle, ma questo dopo avere verificato nuovamente se siano dati gli estremi per una sanzione pecuniaria per mancato rispetto dei periodi di lavoro e di riposo giusta l'art. 9 LDist oppure per avviare una procedura penale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LDist per mancato ottemperamento dell'obbligo di fornire informazioni previsto dall'art. 7 cpv. 2 e 3 LDist.
7. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5 ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 6 ODist; 1, 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 7 febbraio 2006 (n. 622) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 27 ottobre 2005 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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5. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. Dipartimento finanze e economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario