|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2006 di
|
|
RI 1, , RI 1,;
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 7 febbraio 2006 (n. 613) del Consiglio di Stato, che conferma la risoluzione 28 ottobre 2004 con cui il Dipartimento del territorio, Sezione forestale, ha nuovamente accertato il limite del bosco sulle part. 448 e 1519 RFD di Comano; |
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 9 marzo 2006 di CO 2;
- 9 marzo 2006 del CO 1;
- 13 marzo 2006 della Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e la RI 1, qui ricorrenti, sono proprietarie di una casa d'abitazione (part. 1181), situata nella zona residenziale (Re+) di __________, in località __________.
CO 2, qui resistenti, sono invece proprietari di un fondo (part. 448), parzialmente ricoperto da bosco, situato sul pendio sottostante, oltre un terreno (part. 1518 e 1519) di proprietà di __________, sul quale è prevista la costruzione di due case d'abitazione.
b. Con decisione 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il limite del bosco a contatto con la zona edificabile di Comano, accertato dalla Sezione forestale e pubblicato sul FU n. 91 del 14 novembre 1997.
Il limite del bosco che ricopre la parte nord del fondo dei resistenti CO 2 è stato in particolare fissato lungo il confine tra le part. 448 e 1519, rispettivamente sul prolungamento del confine tra le part. 1518 e 1519, in modo tale da includere nell'area forestale anche una vecchia casetta di vacanza, che sorge sulla part. 448 (sub D) lungo il confine verso la part. 1519.
N
1181
1518 1519
448 sub D (bosco)
limite del bosco
Non essendo sinora intervenute revisioni del PR in vigore dal 1987, le risultanze di tale accertamento non sono state ancora formalmente integrate in tale piano in conformità dell'art. 4 cpv. 3 LCFo.
B. Il 2 giugno 2004 il CO 1 ha trasmesso alla Sezione forestale una domanda inoltratagli dall'arch. __________, nell'interesse soprattutto dei promotori dell'edificazione delle part. 1518 e 1519, con la quale veniva chiesto di rettificare l'accertamento forestale effettuato nel 2001, in modo da escludere dall'area boschiva la casetta di cui si è detto sopra.
Esperite le necessarie verifiche, la Sezione forestale ha estromesso dall'area boschiva una superficie di 223 mq, comprendente il fabbricato in questione ed una fascia di terreno, larga circa 7-8 m, antistante le facciate est e nord dello stesso.
N
1181
1518 1519
limite del bosco
Le risultanze di tale nuovo accertamento sono state pubblicate sul FU ed all'albo comunale. Nel termine di pubblicazione, le ricorrenti vi si sono opposte, obiettando in sostanza che il bosco circonda tutta la casetta, estendendosi anche a monte della facciata ovest, oltre il confine verso la part. 1519.
Disattendendo l'opposizione, il 28 ottobre 2004 la Sezione forestale ha accolto l'istanza di riesame, ritenendo di aver omesso, per inavvertenza, fatti rilevanti risultanti dagli atti, nella misura in cui aveva inglobato nell'area forestale anche la casetta di vacanza dei resistenti ed il terreno adiacente sui lati nord ed est, che non presenta le caratteristiche di un bosco. Al fine di rimediare al presunto errore, la Sezione forestale ha quindi stabilito che il limite del bosco a contatto con la zona edificabile andava spostato verso nord e verso est conformemente alle risultanze del nuovo accertamento.
C. Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalle proprietarie della part. 1181.
Esperita una visita in luogo, il Governo ha in sostanza ritenuto che la presenza della casupola e l'assenza di vegetazione sul terreno antistante verso nord e verso est giustificassero le conclusioni alle quali la Sezione forestale era pervenuta.
D. Contro il suddetto giudizio, le soccombenti sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato insieme alla decisione della Sezione forestale.
Secondo le ricorrenti, la Sezione forestale non avrebbe avuto il diritto di riconsiderare il limite del bosco accertato nel 2001 con decisione approvata dal Consiglio di Stato. Considerata la natura della casupola in discussione, circondata su tre lati da vegetazione arborea, il suo inserimento nell'area forestale sarebbe inoltre pienamente giustificato.
E. Il Consiglio di Stato e la Sezione forestale hanno chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti CO 2, contestando le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Il municipio si è invece rimesso al giudizio del tribunale.
Delle risultanze del sopralluogo esperito da questo tribunale si dirà ove occorra nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 4 LCFo. Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie di un fondo (part. 1181) situato nelle immediate vicinanze della casetta dei resistenti. La loro situazione appare invero legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso da giustificare il riconoscimento della qualità per agire in giudizio (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base delle risultanze degli atti, integrate dal sopralluogo esperito da questo tribunale.
2. 2.1. La legge di procedura per le cause amministrative non regola l'istituto del riesame delle decisioni cresciute in giudicato. Dottrina e giurisprudenza, pur riconoscendo che il riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni cresciute in giudicato formale, eludendo la via del ricorso, riconoscono comunque il diritto di chiederlo: (a) se le circostanze esistenti al momento della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o (b) se l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 894 seg. 1130 seg.). Previa verifica di questi presupposti, l'autorità alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può accogliere o respingere la domanda di riesame.
2.2. Se reputa che non sono dati i presupposti del riesame, perché le circostanze esistenti all'epoca dell'adozione del provvedimento non si sono nel frattempo modificate o perché i fatti e le prove addotte dall'istante non sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità respinge la domanda senza entrare nel merito del provvedimento da riesaminare. In questo caso, l'istante può impugnare la decisione di rigetto, ma può unicamente far valere che non v'erano sufficienti ragioni per rifiutare il riesame. L'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi su un'impugnativa proposta contro un provvedimento di diniego del riesame, può soltanto verificare se il rifiuto fosse giustificato o se invece l'istanza inferiore fosse tenuta ad entrare nel merito della domanda (DTF 109 Ib 251 consid. 4a). Può dunque soltanto esaminare se fossero dati i presupposti del riesame. In caso affermativo, l'autorità di ricorso si limita a cassare la decisione di rigetto della domanda di riesame ed a rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché entri nel merito della richiesta. Una verifica del merito della decisione di cui è chiesto il riesame le è per principio preclusa.
2.3. Se l'autorità ritiene invece che le circostanze si sono nel frattempo sensibilmente modificate o che i fatti o i mezzi di prova invocati dal richiedente sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità accoglie la domanda, entrando nel merito e rivedendo il provvedimento dedotto in riesame alla luce delle nuove circostanze o dei fatti e delle prove addotte a posteriori. La decisione di accoglimento della domanda di riesame (iudicium rescindens) è in genere implicita nel giudizio (iudicium rescissorium) che scaturisce dal riesame.
Il riesame può sfociare nella conferma della decisione riconsiderata o portare ad una nuova decisione, sostitutiva della decisione riesaminata, a seconda che siano dati o meno i presupposti per la revoca del provvedimento originario, ovvero a seconda che l'interesse riferito alla sicurezza giuridica prevalga su quello afferente all'attuazione del diritto oggettivo o viceversa (Scolari, op. cit. n. 868 seg.).
La decisione che ne scaturisce è comunque normalmente impugnabile davanti all'autorità di ricorso, che si pronuncia sul merito del nuovo provvedimento, emanato in sostituzione di quello originario, verificando se sono dati o meno i presupposti della revoca (Scolari, op. cit., n. 1137 e 1142).
3. 3.1. Nel caso concreto, i resistenti hanno chiesto alla Sezione forestale, per il tramite del municipio, di rivedere l'accertamento forestale posto a fondamento della decisione 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato, passata in giudicato. A mente degli istanti, la superficie della loro casetta di vacanza e del terreno adiacente verso est e verso nord sarebbe stato a torto incluso nell'area forestale.
La decisione governativa, che i resistenti hanno chiesto di riesaminare, era stata adottata in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati erano stati esaurientemente valutati, dando agli interessati ampie possibilità di far valere le loro ragioni.
Non essendosi nel frattempo modificate le circostanze determinanti e non invocando i resistenti fatti o prove che non avevano potuto addurre in precedenza, la Sezione forestale avrebbe senz'altro potuto rifiutarsi di dar seguito alla domanda di riesame. Un provvedimento di rigetto della domanda di riesame, in caso d'impugnazione da parte degli istanti, qui resistenti, avrebbe senz'altro resistito alla critica. CO 2 non avrebbero invero potuto sostenere con successo che l'autorità forestale avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di riesame.
La Sezione forestale, alla quale il Consiglio di Stato - attraverso l’art. 5 cpv. 3 RLCFo - nel 2003 aveva delegato la competenza di accertare l’area forestale a contatto con la zona edificabile, è tuttavia entrata nel merito della domanda di riesame, modificando, per motivi di cui si dirà più avanti, il limite del bosco accertato dalla decisione governativa del 22 maggio 2001. Essendo la Sezione forestale entrata nel merito della domanda di riesame, la decisione che ne è scaturita, soggiace per principio al sindacato di legittimità sostanziale da parte dell'autorità di ricorso.
Ciò non significa che le ricorrenti, direttamente e personalmente toccate dalla nuova decisione di accertamento, non possano eccepire, in via preliminare, che la Sezione forestale è entrata a torto nel merito della domanda di riesame, riconoscendo senza valide ragioni che erano date le premesse per rivedere il precedente accertamento, sostituendolo con una nuova decisione più favorevole agli istanti, ma atta a pregiudicare i loro interessi.
Considerato, tuttavia, che l'autorità, a determinate condizioni, può anche riesaminare d'ufficio la proprie decisioni (Scolari, op. cit., n. 896), è sufficiente che la legittimità del provvedimento che ne è scaturito venga verificata sotto il limitato profilo dell'ammissibilità della revoca (STA 18 maggio 2005 in re R. e H. 52.2004. 74).
3.2. Per completezza, giova comunque rilevare che, nel caso concreto, non può in nessun caso essere accreditata la tesi della Sezione forestale, secondo cui il riesame si sarebbe giustificato, perché essa avrebbe omesso, per inavvertenza, di apprezzare fatti rilevanti che risultano dagli atti, ovvero perché, in ultima analisi, sarebbero dati i presupposti dell'art. 35 lett. b PAmm per procedere ad una revisione della decisione 22 maggio 2001 con cui il Consiglio di Stato aveva accertato i limiti del bosco a contatto con zona edificabile.
Dal profilo specifico dell'art. 35 PAmm, la domanda dei resistenti CO 2, rimasti completamente passivi di fronte alla pubblicazione delle risultanze dell'accertamento (FU 1997/n. 91), era sicuramente tardiva, in quanto inoltrata ben oltre il termine di quindici giorni dal momento in cui secondo le regole della buona fede avrebbero dovuto prendere conoscenza della decisione di cui chiedevano la rettifica (art. 36 e 46 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 1 e rimandi).
Dal profilo più generale dell'istituto del riesame, il motivo ritenuto dalla Sezione forestale non appare per contro riconducibile né ad una modifica rilevante delle circostanze determinanti, né alla scoperta di fatti o prove importanti, di cui gli istanti non erano a conoscenza al momento della decisione dedotta in riesame. La situazione dei luoghi era rimasta immutata ed i resistenti non allegavano fatti o prove che non avevano potuto addurre o non avevano avuto motivo di allegare in occasione dell'accertamento forestale. La decisione 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato era infatti stata adottata dopo aver offerto a tutti i proprietari interessati la possibilità di far valere i loro diritti di difesa. Non erano dunque dati i presupposti, fissati da dottrina e giurisprudenza, per procedere ad una riconsiderazione dell'accertamento forestale operato dal Consiglio di Stato.
3.3. A prescindere da questa conclusione, che di per sé non basta per giustificare l'annullamento della decisione della Sezione forestale e del giudizio governativo che la conferma, non erano nemmeno dati i presupposti per procedere ad una rettifica, sotto forma di revoca parziale, della decisione 22 maggio 2001 con cui il Consiglio di Stato ha accertato i limiti del bosco a contatto con la zona edificabile. Questo provvedimento era infatti stato adottato in esito ad un procedimento nel quale gli interessi pubblici e privati erano stati esaurientemente esaminati e valutati. Già da questo profilo, l'interesse alla sicurezza giuridica appare prevalente su quello all'attuazione del diritto oggettivo (Scolari, op. cit., n. 871). A maggior ragione si giustifica questa conclusione, se si considera che anche sul versante ovest della casetta dei resistenti, sulla part. 1519, v'è una fascia di terreno larga almeno 4 m ricoperta da vegetazione arborea, aggregata alla selva castanile, che ammanta la parte nord del fondo dei resistenti; circostanza, questa, che rende quanto meno opinabile che l'inclusione dell'edificio nell'area boschiva si ponga effettivamente in contrasto con le norme della legislazione forestale.
4. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione di accertamento dell'area forestale doveva necessariamente essere considerata irrevocabile per prevalenza dell'interesse generale e delle ricorrenti alla sicurezza del diritto sull'interesse dei resistenti ad una rettifica dei limiti del bosco.
Il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione 28 ottobre 2004 della Sezione forestale e quella del 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato che la conferma, siccome lesive del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LCFo; 5 RLCFo; 3, 18, 28, 31, 35, 36, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 28 ottobre 2004 della Sezione forestale del Dipartimento del territorio;
1.2. la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 613) del Consiglio di Stato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti CO 2, che rifonderanno alle ricorrenti fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario