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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Micol Morganti, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 7 febbraio 2006 (n. 630) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la risoluzione 18 novembre 2005 con cui il CO 1 ha ordinato la demolizione degli interventi eseguiti abusivamente sui mapp. n. __________ e __________ RF, fuori zona edificabile; |
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 24 marzo 2006 del CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1 è proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RF di __________, situati fuori della zona edificabile.
Tra il 1997 e il 1998 egli ha costruito una serra tubolare con copertura rimovibile in plastica di m 13.50 x 3.10 x 2 m (mapp. n. __________ RF) e un muretto in pietra a confine con la strada comunale di altezza variabile tra m 0.40 e 1.00 e lungo poco più di 19 m (mapp. n. __________ RF).
L’autorità comunale, in seguito al preavviso negativo del Dipartimento del territorio, ha negato all'insorgente il permesso di costruzione in sanatoria.
Il diniego dell’autorizzazione è stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 25 gennaio 2005, cresciuto in giudicato.
B. Il 18 novembre 2005, con il consenso del Dipartimento del territorio, il municipio ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere realizzate abusivamente, ossia del muretto a confine e della serra.
C. Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata dall'insorgente. Il Governo ha ritenuto che la violazione materiale della legge fosse stata definitivamente accertata e che alla luce dell'eminente interesse pubblico tendente alla tutela del territorio situato fuori zona edificabile, la rimozione delle opere eseguite senza autorizzazione fosse giustificata e proporzionata.
D. Contro questa decisione il ricorrente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento: in via subordinata chiede la concessione della licenza edilizia per il muro a confine (part. n. __________ RF) e la serra (part. n. __________).
Non contesta che la costruzione si trova fuori della zona edificabile. Rileva però che l’opera non arreca alcun pregiudizio all’interesse pubblico. L’ordine di demolizione sarebbe dunque sproporzionato. Ravvisa infine una disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari, i quali avrebbero costruito abusivamente senza che il municipio abbia provveduto ad ordinarne la demolizione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi d’ordine e di merito del ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza istruttoria. Il sopralluogo richiesto non appare infatti atto a procurare a questo tribunale maggiori informazioni di quelle acquisite con la documentazione già in possesso.
2. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale concretamente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (A. Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine di demolizione o di rettifica delle opere eseguite in contrasto con il diritto sostanziale costituisce il mezzo conferito all'autorità per ristabilire una situazione conforme alla legge.
Se la misura del ripristino risulta però sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).
Secondo la giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non poteva essere rilasciata non è per principio contrario al principio di proporzionalità. Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (STF 23 luglio 2003, N. 1P.336/2003 del 23 luglio 2003, consid. 2.1; STF 22 gennaio 2003, N. 1A.103/2002, consid. 4.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini.
3.3.1. Nel caso in esame è stata esperita una procedura di domanda di costruzione a posteriori, che riguardava il muro a confine e la serra. L'esecutivo comunale ha negato il rilascio della licenza edilizia e il Governo, confermando la decisione municipale, ha accertato l'esistenza di una violazione del diritto materiale applicabile. La risoluzione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato incontestata.
Nulla osta dunque, da questo profilo, all'adozione di un provvedimento di ripristino.
3.2. Per quanto attiene il muro a secco posto a confine, l'intervento abusivo non è certamente irrilevante. Nonostante presenti in diversi tratti un'altezza inferiore a 1 m, è pur vero che si estende su una lunghezza di oltre 19 m, incidendo in misura significativa sul paesaggio circostante e creando un elemento di estraneità.
La violazione materiale commessa dal ricorrente si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili e che impediscono di tollerare simili abusi. Il contrasto è grave ed evidente. L'interesse pubblico a rettificare l'abuso commesso non è d'altra parte di trascurabile importanza. L'abbattimento del muro in pietra non pone inoltre alcun problema di ordine tecnico. L'ordine di ripristino non disattende pertanto il principio di proporzionalità. Gli inconvenienti, per altro non comprovati, che la demolizione del manufatto arrecherebbe all'insorgente, non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Quand'anche dovessero effettivamente crearsi problemi di materiale proveniente dalla strada soprastante, il comune dovrà intervenire con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge.
Dal profilo della proporzionalità, il provvedimento disposto dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di sorta. La demolizione del muretto si avvera infatti perfettamente idonea a ripristinare una situazione consona al diritto e regge quindi alle critiche del ricorrente.
3.3. Anche la serra, di notevoli dimensioni si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili e che proteggono la natura e il paesaggio e salvaguardano l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Per di più, la possibilità di smontare facilmente il manufatto, evocata dall'insorgente per poterne disporre durante il periodo invernale e smantellarlo per il resto dell’anno, fa apparire il provvedimento perfettamente esigibile e conforme al principio di proporzionalità. Anche sotto questo aspetto il giudizio governativo è privo di violazioni del diritto e deve essere confermato.
4. Il principio della parità di trattamento nell'illegalità, invocato dal ricorrente con riferimento ad altre costruzioni abusive tollerate dal municipio nella zona, non permette di giungere a diversa conclusione. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo deve prevalere su quello riferito alla parità di trattamento. Ammettere il contrario significherebbe premiare la politica del fatto compiuto e vanificare il processo pianificatorio.
L'ordinamento giuridico deve infatti essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano altri abusi, purtroppo, non sanzionati.
5.Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle critiche del ricorrente e va pertanto confermato, parimenti all'ordine municipale di demolizione, immune da violazioni di diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21, 43, 44 e 45 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; ; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente la segretaria