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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 marzo 2006 di
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RI 1,
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contro |
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la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 760), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata dal municipio di CO 1 a CO 2 per ristrutturare il tetto della casa d’abitazione che sorge sulla part. 155; |
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 16 marzo 2006 di CO 2;
- 20 marzo 2006 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente CO 2 è proprietario di una casa d’abitazione (part. 155), situata a __________ in località __________, nella zona residenziale semi-intensiva R3-06. L’edificio, strutturato su due piani abitabili, dista circa 2 m dal confine verso la part. 154 ed è coperto da un tetto a quattro falde.
Il 6 maggio 2005 lo stesso resistente ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto esistente con un tetto cosiddetto "a botte", in modo da ricavare un appartamento nel sottotetto, già parzialmente abitabile. Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI 1, comproprietari di una casetta a schiera situata sull’attigua part. 154, che hanno contestato l’intervento dal profilo dell’aumento degli ingombri, della pendenza delle falde del tetto ed in quanto concernente un edificio che non rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00) prescritta dall’art. 40 NAPR per edifici alti più di 8.00 m.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 13 luglio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione.
B. Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la pendenza delle falde del tetto prescritta dall’art. 40 NAPR non fosse applicabile e che la trasformazione rientrasse nei limiti dell’art. 39 RLE.
C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
In sostanza, gli insorgenti negano che la trasformazione non alteri l’identità dell’edificio esistente. Si tratterebbe di un intervento sostanziale, che determina un importante aumento della volumetria e che non può di conseguenza essere autorizzato, poiché riguarda un edificio esistente in contrasto con la distanza minima dal confine prescritta dall’art. 40 NAPR.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della licenza, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
2.2.1. L’art. 40 NAPR di __________, disciplinante l’attività edilizia della zona R3 in cui è situato l’edificio del resistente, stabilisce che la pendenza delle falde del tetto è del 30-40%. L’angolo sull’orizzonte può quindi variare da un minimo di circa 22° ad un massimo di circa 27°. Anche se non fissa un’altezza massima del colmo, limitando al 40% la pendenza delle falde del tetto, la norma stabilisce comunque un limite all’ingombro che può oltrepassare il filo di gronda senza essere computato sull’altezza. Rapportata alla distanza che separa le gronde, la pendenza massima determina in effetti indirettamente l’altezza del colmo.
L’art. 40 NAPR non prende in considerazione i cosiddetti tetti "a botte". Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, ciò non significa che questo particolare tipo di copertura sfugga a qualsiasi limitazione dell’ingombro che inevitabilmente comporta. Non è invero dato di vedere per qual motivo, inarcando gli spioventi, si dovrebbero ammettere ingombri superiori a quelli di un tradizionale tetto a due falde. Anche il colmo dei tetti a botte deve dunque soggiacere al limite d’altezza che scaturisce dalla pendenza massima ammissibile delle falde.
2.2. Nel caso concreto, le gronde del nuovo tetto "a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di + m 7.48 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto è invece collocato ad una quota di + m 10.95 (Δ + 3.47). Dati questi parametri, la pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le cui gronde fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 53.3%. Non potrebbe dunque essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza massima (40%) prescritta dall’art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così configurato non potrebbe essere autorizzato, nemmeno un tetto "a botte" con gli stessi parametri può essere posto al beneficio del permesso. Il semplice inarcamento delle falde, che già di per sé aumenta gli ingombri, non costituisce di certo un motivo che possa giustificarlo.
Tenuto conto della distanza fra le gronde (m 13.00) e della pendenza massima (40%) il colmo del tetto "a botte" può essere collocato al massimo ad una quota di m 2.60 superiore a quella delle gronde, ovvero, stando ai piani, alla quota di + m 10.08.
La difformità non giustifica comunque l’annullamento del permesso. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente corretto, basta infatti subordinare la licenza alla condizione che il colmo del tetto venga abbassato di 87 cm.
3. 3.1. 2.1. Per principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo qualitativo o quantitativo l’identità della costruzione preesistente, sono esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).
3.2. In concreto, l’edificio del resistente, costruito prima dell’entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00), prescritta dall’art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Il municipio ha ritenuto che l’intervento fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale. La modifica dell’aspetto esterno dell’edificio non è priva d’importanza. Reputando che non sovvertisse in misura radicale l’identità dell’edificio e non pregiudicasse l’interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l’autorità comunale non ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l’art. 39 RLE gli riserva ai fini dell’individuazione del limite tra interventi sostanziali e trasformazioni ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.
Reputandola ammissibile l’autorità comunale non ha dunque violato il diritto.
Da questo profilo, la licenza merita pertanto di essere confermata.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla condizione di abbassare di 87 cm il colmo del tetto "a botte".
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili, commisurate secondo lo stesso criterio, sono invece poste a carico del resistente, che non si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 760) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione che il colmo del tetto a botte sia abbassato di 87 cm.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 600.- e del resistente per la differenza.
3. Il resistente rifonderà fr. 800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. municipio di Melano, 6818 Melano, 2. Michele Vassalli, 6826 Riva S. Vitale, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario