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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5841) del Consiglio di Stato che respinge, in quanto ricevibile, l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 17 ottobre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta di rilasciargli un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovargli il permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 11 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini che non occorre qui evocare, il 5 giugno 2000 il ricorrente RI 1 (1969), di nazionalità senegalese, è rientrato nel nostro paese per poi sposarsi il 19 agosto 2000 a __________ con la cittadina elvetica __________ (1962).
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 agosto 2005.
L'insorgente lavora dal 15 marzo 2001 presso una ditta di __________ in qualità di impiegato della produzione e, da qualche tempo, svolge anche l'attività di ausiliario per un'impresa di pulizie di __________.
Il 20 ottobre 2004 i coniugi __________ hanno cessato la comunione domestica e, con sentenza 11 marzo 2005, sono stati autorizzati a vivere separati dal Pretore del Distretto di __________.
B. a) Il 27 giugno 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio.
L'8 luglio successivo egli ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che la sua attuale compagna, la cittadina ruandese titolare di un permesso di dimora in Svizzera __________ (1971), era incinta.
b) Il 17 ottobre 2005 il dipartimento ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a RI 1 e di non rinnovargli nel contempo il permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di ottobre 2004, della vita in comune con la moglie __________, considerato inoltre che egli aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione sentimentale.
Ha quindi ritenuto che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere il permesso di domicilio (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 e 11 ODDS).
C. Con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ribadito i motivi addotti dall'autorità di prime cure e ha ritenuto la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, considerando esigibile il suo rientro nel paese d'origine.
Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessato non poteva richiamarsi alla protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.
Nella misura in cui tale disposto veniva invocato nell'ambito della sua attuale relazione con __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto che costituisse una nuova domanda e che la stessa doveva essere presentata al dipartimento.
Infine ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dall'interessato.
Il 17 dicembre 2005, __________ ha dato alla luce le figlie __________ e __________.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
Dopo avere addebitato la disunione alla moglie, il ricorrente intende ora rifarsi una nuova vita nel nostro paese con l'attuale compagna __________ e con le figlie __________ e __________. Allontanarlo dalla Svizzera, egli soggiunge, significherebbe lasciarle cadere a carico dell'assistenza pubblica. In siffatte circostanze, ritiene pertanto di adempiere i requisiti del caso personale particolarmente rigoroso previsto dall'art. 13 lett. f OLS.
Evidenzia pure che nel corso del mese di aprile 2006 __________ otterrà il diritto all'ottenimento del permesso di domicilio in Svizzera, autorizzazione nella quale verranno inglobate anche __________ e __________, ciò che gli permetterà di invocare l'art. 8 CEDU per ottenere il ricongiungimento familiare con le stesse.
Pone inoltre in rilievo di vivere ormai da lungo tempo nel nostro cantone e di essere ben integrato nel tessuto socioprofessionale elvetico.
Chiede anche in questa sede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 22 febbraio 2006 RI 1 ha riconosciuto ufficialmente __________ e __________ come proprie figlie.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, il ricorrente è sposato con una cittadina elvetica da oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Va già sin d'ora rilevato che dinnanzi al tribunale il ricorrente non chiede più il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, ma unicamente il rinnovo del suo permesso di dimora.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza di __________, __________ e di __________, rispettivamente moglie, attuale compagna e datrice di lavoro dell'insorgente, in quanto tali mezzi di prova non appaiono con tutta evidenza atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto nel nostro paese il 5 giugno 2000 per poi sposarsi il 19 agosto 2000 con __________.
I coniugi Sarr hanno cessato la comunione domestica il 20 ottobre 2004 e l'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di __________ li ha autorizzati a vivere separati. L'insorgente ha escluso una possibile riconciliazione con la moglie, tanto che l'8 luglio 2005 ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di frequentare nel frattempo un'altra donna con la quale convive ormai stabilmente e che gli ha dato due figlie gemelle.
3.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2004, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.
Sapere a chi è imputabile la disunione è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione oltre un anno e mezzo fa dei coniugi RI 1 si è verificata prima della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico.
3.3. RI 1 risiede stabilmente da circa cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato, tutto sommato, ancora di breve durata. Inoltre egli ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.
Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie __________.
3.4. RI 1 pone in evidenza che il 17 dicembre 2005, durante la procedura ricorsuale, è diventato padre di __________ e __________ riconosciute ufficialmente il 22 febbraio 2006.
Sostiene che le stesse saranno verosimilmente incluse nel permesso di domicilio che la madre __________ è in procinto di ottenere, ciò che gli permetterà di essere posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare con le figlie gemelle giusta l'art. 8 CEDU. A suo dire, allontanarlo dalla Svizzera significherebbe far cadere la sua compagna e le sue figlie a carico dell'assistenza pubblica perché le attuali entrate di __________, pari a fr. 2'545.50, sarebbero insufficienti a mantenere la famiglia senza ricorrere all'aiuto dello Stato. In siffatte circostanze, l'insorgente ritiene che il suo permesso di dimora dovrebbe essergli rinnovato almeno quale caso umanitario.
Ora, sapere se l'interessato adempie i requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS è una questione che non va esaminata in questa sede, bensì presso l'autorità di prime cure, la quale decide liberamente giusta l'art. 4 LDDS nel quadro delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero (cfr. STF 5 marzo 2001 in re A., consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291 segg.).
Al fine di rispettare il doppio grado di giurisdizione spetterà pertanto al dipartimento chinarsi sulla domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un nuovo permesso di dimora per essere divenuto nel frattempo padre di due figlie, le quali sarebbero in procinto di ottenere un'autorizzazione di domicilio.
4. Ne consegue che la risoluzione impugnata, concernente il permesso di dimora che RI 1 aveva ottenuto a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera, non risulta lesiva del principio della proporzionalità.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm e la Lag;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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5. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario