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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 10 marzo 2006 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 892) che annulla la licenza edilizia 5 settembre 2005 rilasciata dal municipio di Agno alla ricorrente per prolungare una tettoia del suo stabilimento (part. __________); |
viste le risposte:
- 22 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 aprile 2006 del municipio di Agno;
- 19 aprile 2006 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 maggio 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di Agno il permesso di prolungare di 10 m una tettoia aperta, lunga 46 m e larga 14 facente parte del suo stabilimento, situato nella zona industriale (part. __________).
Alla domanda si è opposta CO 1, proprietaria di una casa d'abitazione (part. __________) situata nella vicina zona residenziale, oltre la linea ferroviaria __________, che ha contestato l'intervento dal profilo delle immissioni foniche prodotte dai macchinari collocati sotto l'attuale tettoia, paventando in particolare che il prolungamento li incanalasse verso il suo fondo.
I Servizi generali del Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda alla condizione che il generatore di corrente ed il compressore esistenti sotto l'attuale tettoia funzionassero unicamente di giorno, che la limitazione del funzionamento fosse garantita da un timer e che il soffitto della tettoia fosse rivestito di materiale fonoassorbente.
Il 5 settembre 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale, al divieto di modificare senza permesso l'attuale uso dell'area interessata e respingendo nel contempo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente, che aveva in particolare eccepito anche la presenza di due enormi ventilatori, fonte di inammissibili immissioni foniche.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione fosse incompleta, poiché non indicava la destinazione del prolungamento della tettoia e non teneva conto dei macchinari ivi installati.
C. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatale dal municipio.
L'insorgente rileva che la domanda di costruzione ha per oggetto unicamente il prolungamento della tettoia esistente. Esso servirebbe unicamente a proteggere dalle intemperie i materiali ivi depositati. Il generatore di corrente ed il compressore installati sotto la tettoia da prolungare produrrebbero immissioni inferiori ai valori limite d'immissione (VLI) fissati dall'OIF per le zone residenziali (GS II).
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, che conferma il preavviso espresso in precedenza.
Il municipio rileva che i compressori esistono da una ventina d'anni e sono installati nell'attiguo stabilimento, che il generatore di corrente è stato posato provvisoriamente per sopperire a momentanei cali di tensione e che nel frattempo è stata autorizzata la costruzione di una nuova cabina di trasformazione. Auspica quindi l'accoglimento dell'impugnativa.
La vicina opponente sollecita invece la conferma del giudizio impugnato, sottolineando nuovamente che la domanda di costruzione non tiene conto dei due ventilatori esistenti sotto la tettoia. Critica inoltre le risultanze degli accertamenti fonici esperiti dalla SPAA.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio all'istanza inferiore (art. 65 PAmm).
2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'au-torità esecutiva:
a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
b. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.
Se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, soggiunge l'art. 8 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Se la modifica è sostanziale, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione (cpv. 2). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate (cpv. 3).
3. Nel caso concreto, il prolungamento della tettoia va configurato come una modifica di un impianto fisso esistente. Torna quindi applicabile l'art. 8 OIF sopra citato.
La SPAA ha fondato il suo preavviso sulle risultanze di accertamenti esperiti il 21 dicembre 2004, prima dell'inoltro della domanda di costruzione qui in esame, per valutare il rumore prodotto da un generatore provvisorio e da un compressore installati sotto la tettoia da ampliare. In base a questi rilievi, le immissioni foniche prodotte da questi due impianti sul fondo dell'opponente erano pari a 59.5 dB(A). Considerato che l'allegato 6 all'OIF fissa in 60 dB(A) il VLI di giorno, rispettivamente in 50 dB(A) il VLI di notte, l'autorità cantonale ha imposto di limitare il funzionamento di questi due impianti al periodo diurno (0700-1900). Ha inoltre prescritto la posa di un rivestimento fonoassorbente sul soffitto della tettoia. Di per sé con questi due provvedimenti, l'ampliamento della tettoia dovrebbe essere conforme all'art. 8 OIF.
L'opponente ha tuttavia contestato anche il rumore prodotto da due ventilatori esistenti sotto la tettoia, che non sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione del rumore complessivamente prodotto dallo stabilimento della ricorrente.
Ora, in casi di questa natura, l'autorità di ricorso di prima istanza non può semplicemente annullare la licenza impugnata, sostenendo che la domanda di costruzione è incompleta ed esigendo la ripetizione dell'intera procedura, ma deve esperire i necessari accertamenti, esperendo un sopralluogo ed ordinando semmai una perizia fonica che verifichi le risultanze dei rilievi effettuati dall'Ufficio prevenzione rumori della SPAA.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non essendo compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall'autorità inferiore, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli da CO 1.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb; 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 892) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario