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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 899) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 17 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 22 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana RI 1 (1969) si è sposata il 22 gennaio 2003 nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico __________ (1949).
Il 24 giugno 2003 ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 23 giugno 2005.
L'appartamento coniugale è stato notificato in via ____________________ a __________.
B. a) Il 15 aprile 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rinnovo del proprio permesso di dimora, indicando di vivere separata di fatto dal marito e di essersi trasferita a V__________.
b) Interrogata il 20 maggio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, ella ha dichiarato di avere lasciato l'appartamento coniugale il 1° febbraio precedente a causa dei problemi finanziari del marito, recandosi comunque nell'abitazione coniugale di G__________ una volta la settimana per le pulizie e parlando con lui quotidianamente per telefono.
Ha dichiarato inoltre di non essere ottimista in merito a un'eventuale ricomposizione della comunione domestica.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze il 21 giugno 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 agosto successivo per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
C. Con giudizio 21 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Esperita l'istruttoria, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, rilevando che l'asserita ricomposizione della comunione domestica avvenuta dopo l'emanazione della decisione dipartimentale e durata un paio di mesi era stata escogitata per motivi di causa.
D. Contro la predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
La ricorrente contesta di avere contratto un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva.
Ella sostiene di essersi dovuta separare dal marito esclusivamente a causa dei problemi finanziari di quest'ultimo e di essere comunque tornata nel frattempo a vivere insieme a lui, ricomponendo in tal modo la comunione coniugale.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico dal 2003. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli accertamenti istruttori esperiti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio (segnatamente la differenza di età di oltre 20 anni dei coniugi, la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la mancata conoscenza e le contraddizioni su alcuni elementi essenziali della vita del partner, la breve convivenza durante il matrimonio), ha respinto l'impugnativa rilevando come l'insorgente commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.
Di conseguenza cadono nel vuoto le censure della ricorrente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.
3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. 4.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24 giugno 2003 per vivere insieme al marito cittadino elvetico.
Il 20 maggio 2005 RI 1 ha dichiarato alla Polizia cantonale di essersi separata dal marito il 1° febbraio 2005 per trasferirsi a V__________ a causa delle difficoltà finanziarie di quest'ultimo, oberato da debiti e soggetto a pignoramento dello stipendio. Ella ha inoltre soggiunto (pag. 2):
"Visto i problemi finanziari del __________, non sono ottimista per un nostro ricongiungimento sotto un unico tetto. Lui mi dice che solo con un 6 al lotto il tutto potrebbe essere liquidato. Di sicuro non vi sarà un ricongiungimento in tempi brevi. Io mi reco a G__________ presso l'appartamento del __________ ca. una volta alla settimana per fargli le pulizie. Ci sentiamo giornalmente al telefono. Voglio dire che la nostra relazione sentimentale si è un po' raffreddata a causa della nostra separazione fisica, ossia che io abito da una parte e lui abita da un'altra".
La versione dell'insorgente è stata sostanzialmente confermata dal marito, analogamente interrogato il 20 maggio 2005 dalla polizia in merito alla sua situazione matrimoniale (v. verbale di __________, agli atti).
4.2. Considerato che l'interessata viveva separata dal marito da oltre quattro mesi e aveva escluso entro tempi brevi una riconciliazione con il consorte, a ragione il 21 giugno 2005 il dipartimento ha ritenuto che RI 1 invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
Il fatto inoltre che la disunione sarebbe imputabile al marito perché oberato da debiti è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
La ricorrente sostiene invero di avere ripreso la vita in comune nel corso del mese di giugno del 2005. A sostegno della sua tesi richiama le dichiarazioni prodotte dinnanzi al Consiglio di Stato rilasciate da suo marito il 30 giugno e 26 agosto 2005 (doc. D e E) e dal responsabile della ditta presso cui entrambi i coniugi __________ attualmente lavorano (doc. F, datato 25 agosto 2005).
Sennonché, l'insorgente sembra dimenticare che la successiva istruttoria esperita dal Governo ha permesso di confermare le conclusioni cui è giunto il dipartimento.
Interrogata nuovamente dalla Polizia cantonale il 2 dicembre 2002, RI 1 ha affermato infatti di avere vissuto con il marito solo da luglio a settembre 2005 per poi separarsi nuovamente. Sollecitata dall'agente interrogante in merito al suo soggiorno a V__________, ella ha inoltre precisato (ad R12, pag. 3):
"(...) Voglio comunque dire che sono uscita dall'appartamento nel mese di giugno-luglio 2005 ed ho cambiato domicilio portandolo nuovamente a G__________ in via __________ con mio marito. Con lui sono rimasta presso l'appartamento ma circa 1.5 mese fa abbiamo litigato e la relazione ha cominciato ad avere dei problemi. Dopo quel periodo io mi reco a G__________ in via __________ solo per prendere i vestiti ed a pulire l'appartamento e qualche volta rimango là a dormire. Per il resto dormo da amici a L__________ e G__________. Se la giurista ne riterrà il caso le darò le informazioni concernente queste persone. Alla precisa domanda se ho un'altra relazione sentimentale con un altro uomo mi avvalgo della facoltà di non rispondere".
Interrogato lo stesso giorno, il marito della ricorrente ha dal canto suo dichiarato (pag. 4):
"D16: Quindi, signor __________, sua moglie __________ vive tutti i giorni con lei in via __________ a G__________? R16: Non esattamente. Siamo sposati e domiciliati entrambi a G__________. Io vivo regolarmente nell'appartamento di via __________, per contro mia moglie vi risiede solo saltuariamente, una o al massimo due volte la settimana.
D17: Dove vive sua moglie quando non sta con lei? R17: Presumo a V__________, da quello che ne so io.
D18: Signor __________, a noi della polizia risulta che sua moglie non abita più a V__________ dal 07.2005 e non riceve la posta. Cosa mi può dire in merito? R18: Non so cosa dire. Io sapevo che stava a V__________ in via __________, non mi risultano altri indirizzi (...)".
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura e della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere che i coniugi __________ hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta.
Il fatto che la ricorrente non risieda stabilmente presso l'appartamento coniugale è peraltro stato confermato dalla custode del palazzo di via __________ e accertato dal sopralluogo nei locali effettuato dalla polizia in presenza dei coniugi __________ (v. rapporto d'esecuzione 2 dicembre 2005).
In questo senso, non sono certo le saltuarie visite che l'insorgente farebbe al marito che permettono di ritenere che i coniugi __________ ricomporranno la comunione coniugale non appena il marito della ricorrente avrà sanato i suoi debiti. Del resto la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla situazione finanziaria del marito. Tanto più che non è la prima volta che i coniugi __________ non vivono in comunione domestica.
4.3. Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.
Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora.
5. RI 1 risiede regolarmente da circa due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari nella Repubblica Dominicana, dove viveva e risiedeva prima di giungere in Svizzera.
Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento.
6. Avuto riguardo di tutto quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere integralmente respinto.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario