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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 della
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 7 febbraio 2006 (n. 597) del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 31 maggio 2005 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati in Svizzera (sanzione amministrativa); |
viste le risposte:
- 27 marzo 2006 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,
- 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 dicembre 2004, l'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) ha accertato che dal 29 novembre al 3 dicembre 2004 la RI 1 di __________ (Italia, prov. di __________) aveva distaccato presso il centro sportivo __________ a __________ tre dipendenti per svolgere alcuni lavori nel settore della tecnica della costruzione senza rispettare le loro condizioni minime salariali.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 21 aprile 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e, con decisione 31 maggio 2005, le ha vietato di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di un anno (dispositivo n. 1), obbligandola inoltre a riversare ai propri dipendenti distaccati la differenza di salario dovuto, pari a fr. 2'076.– (dispositivo n. 2). Alla società sono state inoltre addebitate le spese di controllo e di giudizio, per complessivi fr. 2'250.– (dispositivo n. 3).
In sostanza, l'autorità dipartimentale le ha rimproverato di avere impiegato i propri dipendenti in Svizzera, versando loro uno stipendio inferiore (fr. 8.10/h per un totale di fr. 972.–) rispetto a quello (fr. 25.40/h per un totale di fr. 3'048.–) prescritto dal contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, dichiarato di forza obbligatoria.
La decisione è stata resa sulla base della legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; LDist., RS 823.20).
B. a) Contro la predetta decisione, il 16 giugno 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento.
b) Dopo uno scambio di opinioni tra la Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata competente a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa e di divieto di entrata in materia di lavoratori distaccati di cui all'art. 9 LDist, in quanto di natura squisitamente amministrativa.
c) Con giudizio 7 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la risoluzione dipartimentale del 31 maggio 2005.
L'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione relativa al divieto di entrata e ai costi di controllo e di giudizio a carico della società per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, considerandola conforme al principio della proporzionalità.
Ha invece ha annullato il provvedimento, in quanto privo della necessaria base legale, laddove la obbligava a riversare ai propri dipendenti distaccati la mercede dovuta.
C. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, in via principale, l'annullamento nella misura in cui le vieta di offrire i propri servizi nel nostro paese e le addebita le spese di controllo e di giudizio. In via del tutto subordinata, postula la revoca del divieto di entrare in Svizzera.
La ricorrente indica di essere una società del settore del commercio e non dell'edilizia e di essersi limitata a svolgere i lavori di assemblaggio di una sauna, una biosauna e un bagno turco che aveva fornito al __________. Ritiene avere agito in buona fede, convinta che tale genere di lavoro non soggiaccia alle prescrizioni salariali minime vigenti in Svizzera nell'ambito del relativo contratto collettivo.
Evidenzia inoltre che in precedenza l'Ufficio del lavoro ha già abbandonato un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti, aperto a torto per il mancato rispetto delle condizioni minime salariali previste dal contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile.
La ricorrente chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa, al fine di permetterle di terminare i lavori che sta svolgendo presso un centro wellness di __________.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm).
1.2. In concreto il provvedimento pronunciato il 31 maggio 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della ricorrente è stato reso in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa legge.
L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).
A seguito dell'entrata in vigore della LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione amministrativa.
A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.
1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale, laddove le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000).
Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.2.), il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.
1.4. Ne discende che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).
2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.
3. 3.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO negli ambiti della retribuzione minima.
L'art. 4 cpv. 1 LDist precisa tuttavia che le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per i lavori di esigua entità (lett. a) e per l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni (lett. b). Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il cpv. 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.
Inoltre, giusta l'art. 2 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 5 agosto 2004 e applicabile pure sul territorio del Cantone Ticino, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di tubazioni/cana-lizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari. Sono escluse solo le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.
3.2. L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare l'identità delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l'attività svolta in Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).
L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica ai sensi dell'art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria e nei rami accessori dell'edilizia, soggiunge l'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist, la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori.
3.3. Giusta l'art. 9 cpv. 2 LDist, l'autorità cantonale competente può, per lievi infrazioni all'art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi (lett. a); per infrazioni all'art. 2 LDist che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LDist o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (lett. b); addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i costi dei controlli (lett. c).
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica all'autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.
4. 4.1. In concreto, la RI 1 non contesta di avere distaccato, dal 29 novembre al 3 dicembre 2004, tre suoi dipendenti (un elettricista, un manutentore e un montatore) per svolgere alcuni lavori presso il __________ a __________.
Precisa tuttavia che gli operai si sono limitati a montare e a collaudare una sauna, una biosauna e un bagno turco facenti parte integrante del contratto di fornitura stipulato con __________ SA. La ricorrente sostiene che questi lavori, di puro assemblaggio, rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'eccezione prevista in questo ambito dall'art. 4 LDist e che non soggiacciono pertanto alle prescrizioni salariali minime vigenti in Svizzera nell'ambito del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione.
4.2. La questione inerente alla qualificazione opera di assemblaggio o altre dei lavori eseguti dagli operai della ricorrente può restare aperta in questa sede, in quanto irrilevante ai fine del giudizio.
Certo, l'art. 4 cpv. 1 litt. b LDist prevede che le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni. La ricorrente dimentica tuttavia che, giusta il cpv. 3 della medesima norma, tale eccezione non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia.
In questo senso, bisogna considerare che, secondo l'art. 5 ODist, le prestazioni di servizio concernenti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni tra i quali, per quanto qui interessa, i lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati (n. 4) e di installazione o di equipaggiamento (n. 5) come possono essere i lavori relativi a una sauna, una biosauna e un bagno turco.
Ne discende che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il genere di intervento svolto dai propri dipendenti (assemblaggio e montaggio) è un'attività tipica del settore edilizio e va pertanto regolamentata dal contratto collettivo di lavoro del ramo svizzero della tecnica della costruzione.
La __________ precisa inoltre di essere una società attiva nella commercializzazione di piscine, idromassaggi e di prodotti destinati alla cura estetica, e che la sua attività consiste nell'acquisto di detti beni presso le ditte produttrici e nella loro successiva rivendita ai propri clienti, occupandosi del montaggio delle attrezzature nei locali del cliente.
Ora, il fatto che la società sembrerebbe occuparsi solo della commercializzazione degli impianti e non della loro costruzione, è irrilevante ai fini del presente giudizio. Determinante è il genere di lavori da essa eseguiti nella presente fattispecie.
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente nemmeno la circostanza secondo la quale il 24 maggio 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha abbandonato una precedente procedura contravvenzionale avviata nei confronti della società relativa sempre al distaccamento di operai presso il __________. Tale procedimento concerne un controllo effettuato il 27 ottobre 2004 ed è quindi precedente al distacco dei lavoratori oggetto della presente vertenza. Non è pertanto necessario esaminare i motivi di tale annullamento.
5. La sanzione amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati (3), alla durata del distaccamento (5 giorni di 8 ore) e alla differenza tra il salario contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.40/h per un totale di fr. 3'048.–) e quello effettivamente versato (fr. 8.10/h per un totale di fr. 972.–), tiene debitamente conto della gravità oggettiva della macroscopica infrazione commessa e sopprime l'indebito vantaggio che la ricorrente si ha conseguito.
Contenuta nei limiti concessi dalla legge e conforme al principio di proporzionalità, la decisione di vietare alla datrice di lavoro di offrire i suoi servizi in Svizzera per la durata di un anno e di porle a carico i costi del controllo e di giudizio di fr. 2'250.–, va dunque confermata.
Ritenuto che l'infrazione commessa dalla RI 1 non può essere considerata di lieve entità, una sanzione pecuniaria fino a fr. 5'000.– prevista all'art. 9 cpv. 2lett. LDist sarebbe insufficiente a raggiungere lo scopo perseguito.
Occorre in effetti considerare che il 22 marzo 2005 alla società era già stata inflitta una multa di fr. 1'300.– da parte dell'Ufficio della manodopera estera, perché nel novembre del 2004 essa non aveva rispettato l'obbligo di notifica sancito dagli art. 6 LDist e 6 ODist.
6. Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
La tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5 ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 5, 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario