Incarto n.
52.2006.9

 

Lugano

7 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5843) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il cittadino della Bosnia Erzegovina RI 1 (1973) si è sposato il 10 dicembre 2000 nel proprio paese d'origine con la connazionale A__________ (1977), titolare di un permesso di dimora nel nostro cantone;

 

che a seguito del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte in Svizzera: giunto sul suolo elvetico il 22 marzo 2001, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 ottobre 2005;

 

che il 15 marzo 2005 il ricorrente e la moglie A__________ si sono separati di fatto;

 

che con sentenza 28 giugno 2005, passata in giudicato il 3 agosto successivo, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________;

 

che, fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 26 ottobre 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 38 e 39 OLS);

 

che con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;

 

che il Governo ha ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessato (ricongiungimento familiare) era venuto a mancare a seguito della separazione di fatto dalla moglie A__________ nel marzo 2005 e del conseguente divorzio pronunciato il 28 giugno 2005, considerando inoltre esigibile il suo rientro in Bosnia-Erzegovina;

 

che al dispositivo n. 3 della decisione è stato indicato che la stessa era definitiva;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del suo permesso di dimora e, in via del tutto subordinata, di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio;

 

che il ricorrente sostiene di avere diritto al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 8 CEDU;

 

che, dopo avere precisato che il divorzio è riconducibile ai problemi psichici di cui soffre la ex moglie, l'insorgente pone in evidenza di continuare a frequentarla e non esclude di riprendere la vita insieme a lei nel giro di pochi anni confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute;

 

che egli chiede inoltre di assegnargli un termine di 20 giorni per produrre la documentazione medica relativa alla patologia di cui soffre la ex consorte;

 

che il dipartimento e il Consiglio di Stato propongono per contro di dichiarare irricevibile il gravame;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);

 

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

 

che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

 

che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;

 

che non esiste infatti alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;

 

che autorizzato il 22 marzo 2001 a risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere insieme alla moglie A__________, l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale in virtù dell'art. 38 OLS, la consorte essendo anch'ella titolare di un identico permesso;

 

che infatti giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS, l’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura;

 

che, tuttavia, a seguito della separazione di fatto avvenuta nel corso del mese di marzo 2005 e del successivo divorzio pronunciato il 28 giugno successivo, il ricorrente non può più prevalersi di tale disposto per poter continuare a soggiornare nel nostro paese;

 

che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto egli non può invocare la protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale;

 

che l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 284);

 

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività;

 

che la tassa di giudizio posta a carico del soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 38 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario