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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 aprile 2007 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 marzo 2007 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore che le fa divieto di continuare i lavori da impresario costruttore sulla part. __________ di __________; |
vista la risposta 20 aprile 2007 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore:
preso atto delle osservazioni 5 luglio 2007 dell'insorgente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 marzo 2007 la commissione paritetica cantonale (CPC) dell’edilizia ha chiesto alla __________ di __________ di comunicarle nome, cognome, anno di nascita, nazionalità e qualifica dei lavoratori alle sue dipendenze a decorrere dal 1° gennaio 2007;
che il giorno seguente la __________ ha chiesto alla commissione se nell’elenco richiesto dovevano figurare anche i dipendenti della filiale italiana ed eventuali operai di aziende in subappalto;
che la CPC le ha chiesto di indicare i dipendenti assunti direttamente dalla filiale di __________ e il nominativo delle aziende in subappalto;
che il 26 marzo 2007 la __________ ha comunicato alla commissione in parola di occupare tre dipendenti (ing. __________ e __________) e che le aziende in subappalto erano la __________ per il cantiere di __________ e la RI 1 di __________ per il cantiere aperto a __________;
che quello stesso giorno la Commissione di vigilanza (CV- LEPIC) ha notificato alla RI 1 una decisione, denominata ordine di sospensione dei lavori, con cui le vietava di proseguire i lavori di impresario costruttore sul cantiere di __________ (part. __________); il provvedimento era giustificato dal fatto che la RI 1 non risultava iscritta all’albo cantonale delle imprese di costruzione;
che il 28 marzo 2007 la __________ ha comunicato alla CV- LEPIC che i quattro operai della RI 1 presenti sul cantiere di __________ erano soltanto manodopera in prestito, negando recisamente di aver subappaltato i lavori alla predetta società;
che contro l’ordine impartitole la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; l’insorgente nega recisamente di operare quale impresa di costruzione sul territorio svizzero;
che all’accoglimento del ricorso si oppone la CV- LEPIC, rilevando che i quattro operai della RI 1 attivi sul cantiere della __________ a __________ beneficiano di un permesso rilasciato dall’Ufficio di manodopera estera alla società in quanto tale e non a loro individualmente;
che con ulteriori osservazioni del 5 luglio 2007 la RI 1 ha ribadito di non operare come impresa di costruzione sul cantiere della __________ di __________;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;
che all’insorgente va riconosciuta la legittimazione attiva, nella misura in cui il controverso ordine di sospensione dei lavori potrebbe lederne direttamente gli interessi (art. 43 PAmm);
che il fatto che la RI 1, pur dichiarando di non operare come impresa di costruzione sul cantiere della __________, impugni il divieto, induce a ritenere che abbia comunque un qualche interesse ad ottenerne l'annullamento; se fosse effettivamente estranea a quel cantiere, potrebbe altrimenti disinteressarsene;
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di particolari prove;
che giusta l’art. 4 LEPIC soltanto le imprese di costruzione iscritte all’apposito albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura; non soggiace all'obbligo di iscrizione all'albo l'esecuzione di lavori di modesta importanza (art. 4 cpv. 3 LEPIC);
che l’esecuzione di lavori di sopra e sottostruttura riservati alle imprese iscritte all’albo da parte di imprese non iscritte costituisce un’evidente violazione di legge, che richiama l’adozione da parte della competente autorità (CV- LEPIC) di misure volte a ripristinare una situazione conforme al diritto;
che in questi casi, fra i provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto va annoverato l’ordine di cessare l’attività abusiva;
che l’ordine di cessare l’attività non autorizzata, rispettivamente il divieto di proseguire i lavori intrapresi abusivamente possono essere emanati in via provvisionale, a norma dell’art. 21 PAmm, che demanda all’autorità amministrativa il compito di adottare, d’ufficio o su istanza di parte, opportune misure cautelari;
che le misure cautelari, immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 3 PAmm), si fondano su un giudizio di apparenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;
che, nel caso concreto, dagli atti risulta che la __________, impresa iscritta all’albo delle imprese di costruzione, sta eseguendo a __________ lavori di sotto e soprastruttura, che secondo l’art. 4 LEPIC rientrano fra quelli riservati alle imprese iscritte; nemmeno la ricorrente sostiene che si tratti di lavori di modesta entità, di valore inferiore a fr. 30'000.-;
che, disponendo di un solo operaio (__________), la __________ si sarebbe fatta prestare la necessaria manodopera dalla RI 1, impresa di costruzione italiana, di cui non è dato sapere se risponda ai requisiti posti dall’art. 7 LEPIC;
che, dopo aver effettuato all’Ufficio della manodopera estera le notifiche richieste dalla LF sui lavoratori distaccati, la RI 1 sostiene di essersi limitata a prestare alla __________ quattro operai da impiegare sul cantiere di __________;
che il prestatore di manodopera non è considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., 1996, n. 138; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994, pag. 69); la sua prestazione si limita in effetti alla locazione del personale dietro pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione dell'opera o di una parte di essa;
che secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1989 sul collocamento ed il personale a prestito (RS 823.11) il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere stipulato in forma scritta; la validità del contratto dipende dall'osservanza della forma prescritta (art. 11 cpv. 2 CO);
che la ricorrente non ha prodotto alcun contratto scritto atto a comprovare che la sua prestazione si limita alla messa a disposizione di quattro operai albanesi a titolo di prestito di manodopera;
che, in tali circostanze, tenuto conto che l'opera che la __________ si è impegnata a compiere viene per finire realizzata dalle maestranze messe a disposizione dalla __________, non appare per nulla fuori luogo ipotizzare che la ricorrente operi sul cantiere in qualità di subappaltatrice, sopperendo in tal modo alla quasi totale mancanza di personale dell'appaltatrice, incapace di eseguire i lavori con un organico proprio come presuppone l’art. 1 cpv. 2 LEPIC;
che non si può invero negare che l’esternalizzazione (outsourcing) della quasi totalità delle maestranze necessarie al cantiere finisca per prefigurare, almeno in apparenza, una cessione in subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la __________ si è impegnata a fornire al committente;
che, nel quadro dell’adozione del provvedimento di merito che la CV-LEPIC deve ancora emanare, resta comunque riservata alla ricorrente la possibilità di dimostrare che le restanti prestazioni fornite in questa fase dei lavori dalla __________ dal profilo dei mezzi (macchinari ed attrezzature) impiegati sono d’importanza tale da permettere di qualificare l'impiego di personale messo a disposizione dalla RI 1 alla stregua di un semplice ed irrito prestito di manodopera;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 15 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario