Incarto n.
52.2007.121

 

Lugano

16 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 13 aprile 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1677), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 gennaio 2007 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi 2007;

 

 

viste le risposte:

-    23 aprile 2007 di __________, presidente del consiglio comunale;

-    23 aprile 2007 del Dipartimento delle istituzioni;

-    24 aprile 2007 del Consiglio di Stato;

-    29 maggio 2007 del CO 4;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     a. Il 12 ottobre 2006 il municipio CO 4 ha sottoscritto con la __________ SA (__________SA) una "convenzione sulla partecipazione finanziaria una tantum del comune di __________ " a favore di quest'ultima società. Il contratto prevedeva in sostanza che il comune avrebbe versato alla __________ SA complessivi fr. 600'000.- a titolo di contributo finanziario in ragione di un versamento di fr. 200'000.- per il 2006, e successivamente di fr. 100'000.- all'anno da corrispondere il 31 ottobre di ogni anno, la prima volta il 31 ottobre 2007 e l'ultima entro il 31 ottobre 2010, in cambio dell'impegno di questa società a tenere aperti durante le stagioni invernali ed estive gli impianti di risalita di __________, di cui era diventata proprietaria in seguito al fallimento della __________
b. Nel corso della seduta del 14 e 15 novembre 2006, il consiglio comunale di __________ ha risolto con 13 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto, quanto segue:

"1. La ratifica della convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2006 dal Municipio avviene con la condizione sospensiva che la stessa vale soltanto dopo il versamento di fr. 300'310.75 e previa regolare iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà degli impianti di cui all'aggiudicazione di data 19 maggio 2006.
2. La convenzione sulla partecipazione finanziaria nella forma di una tantum del Comune di __________ a favore __________ SA è approvata.
3. Al Municipio è concesso un credito fino a concorrenza di fr. 600'000.- quale contributo finanziario nella forma di una tantum.
4. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il capitale necessario."

 

 

B.     Riunitosi in seduta ordinaria il 10 gennaio 2007, il consiglio comunale di __________ ha approvato il messaggio municipale n. 53/2006 concernente il preventivo 2007, il quale prevedeva, tra le altre cose, che l'importo di fr. 100'000.-, a valere quale rata per il 2007 del contributo una tantum di fr. 600'000.- accordato alla __________ SA, fosse contabilizzato nel conto di gestione corrente n. 652.366.10 alla voce "Contributo alla __________ SA".


C.    Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso introdotto da RI 1 contro la predetta risoluzione, confermando la scelta del comune di registrare il contributo a favore della __________ SA nel conto di gestione corrente, come proposto dal municipio nel suo messaggio, anziché nel conto degli investimenti, secondo quanto sostenuto dall'insorgente. Il Governo ha in particolare rilevato che detto importo non serve a creare nuovi beni durevoli, non aggiunge valore a quelli esistenti e il suo versamento non è vincolato a investimenti ben definiti.


D.    Contro il predetto giudizio, il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla risoluzione con cui il 10 gennaio 2007 il legislativo di __________ ha approvato il conto preventivo del comune e ha autorizzato il municipio a prelevare il fabbisogno 2007 per il tramite dell'imposta comunale. Ripropone la tesi, già sostenuta davanti alla precedente autorità di giudizio, secondo cui la partecipazione finanziaria una tantum del comune in favore della __________ SA non deve essere contabilizzata tra le spese correnti, ma nel conto investimenti.

 

All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle istituzioni e il presidente del consiglio comunale di __________, senza formulare osservazioni, come pure il CO 4, il quale si riconferma in quanto già esposto dinnanzi alla precedente istanza di giudizio e di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

E.     Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 15 ottobre 2007 il CO 4 ha prodotto alcuni documenti, in particolare il piano finanziario e degli investimenti per i prossimi sei anni della __________ SA datato agosto 2007.
Tale documentazione è stata messa a disposizione del ricorrente, il quale, con lettera 30 ottobre 2007, ha in sostanza affermato di non avere osservazioni da formulare in proposito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 213 cpv. 2 LOC) da una persona legittimata ad agire in giudizio (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta il 15 ottobre 2007 dal CO 4 su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

2.Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il preventivo del comune (art. 152 LOC). Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi e sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito d'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio, e sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare (art. 157 LOC). Il preventivo, allestito conformemente alla classificazione del piano contabile, si compone di un preventivo del conto di gestione corrente e di un preventivo del conto degli investimenti (art. 16 cpv. 1 RFG LOC).

Giusta l'art. 154 LOC, il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile (cpv. 1). Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato (cpv. 2). In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti (cpv. 3). In virtù dell'art. 155 cpv. 1 LOC, il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni. Il preventivo del conto di gestione corrente votato dall'assemblea o dal consiglio comunale autorizza il municipio a procedere a una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato (art. 17 cpv. 1 RGF LOC). Per spese prevedibili, compresi gli interessi e gli ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per le quali al momento della decisione sul preventivo manca ancora la necessaria base legale, i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino al momento in cui la base legale entra in vigore (art. 17 cpv. 3 RGF LOC). Giusta l'art. 18 RGF LOC, il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale. Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente sino a concorrenza del relativo credito votato.

 

 

3.   3.1. Secondo il Manuale di contabilità per i comuni ticinesi (in seguito: Manuale), quando una determinata uscita finanziaria serve a fornire una prestazione di consumo, la stessa costituisce una spesa di gestione corrente (vol. 2, cap. 8.3.2, pag. 3-4), atteso che per prestazione di consumo si intende il finanziamento immediato di un compito d'interesse pubblico. Di norma, solo importi relativamente piccoli possono essere qualificati come spese di gestione corrente (cfr. Rossi/Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, pag. 258).
Se per contro la spesa serve all'acquisto, alla creazione o alla miglioria di beni amministrativi o patrimoniali che appartengono agli attivi di bilancio e che hanno una durata e un utilizzo che copre più esercizi si è di fronte ad un investimento (cfr. Rossi/Ferrari, op. cit., pag. 258; Manuale, vol. 2, cap. 8.3.2, pag. 34). Sono pure da considerare tali i contributi versati per l'acquisizione, la costruzione ed il miglioramento di beni di terzi (cfr. Manuale, vol. 2, cap. 8.3.2., pag. 4).

 

                                         3.2. Per determinare se il contributo litigioso debba essere qualificato come una spesa di gestione corrente o come un investimento, occorre accertare lo scopo per il quale è stato erogato.
Su questo specifico punto la convenzione conclusa il 12 ottobre 2006 tra il comune di __________ e la __________ SA non è per il vero molto chiara.
Al paragrafo 3.1. della medesima, alla marginale "Scopo del presente accordo", si afferma che il comune di __________ "(...) vede con interesse la possibilità di una continuità nella gestione degli impianti di risalita. Ciò principalmente per l'indotto che il relativo traffico di sportivi ed escursionisti garantisce alla regione e in particolare al comune medesimo. Per questa ragione si prevede con il presente contratto un contributo straordinario di complessivi fr. 600'000.- da erogare nei termini che verranno indicati di seguito."
"L'interesse a questo finanziamento
-  soggiunge il punto 3.2. della convenzione - sussiste a condizione naturalmente che l'attività di gestione degli impianti di risalita possa continuare per un numero minimo di anni. Di qui la rateazione dell'erogazione di questo contributo".
Da quanto precede si deve dedurre che tramite la convenzione in parola il comune di __________ ha semplicemente voluto fornire alla __________ SA un aiuto finanziario destinato a garantire il mantenimento in esercizio degli impianti di risalita esistenti. In particolare, si deve escludere che esso abbia inteso vincolare l'uso del querelato importo al compimento di precisi investimenti da parte della società beneficiaria. La convenzione impone infatti a quest' ultima, quale unica condizione da rispettare per l'ottenimento del finanziamento annuale, l'impegno "a tenere aperta la totalità degli impianti durante la stagione invernale, innevamento permettendo, e durante la stagione estiva (…) a tenere aperta almeno la funivia __________ " (cfr. convenzione 12 ottobre 2006, paragrafo 5.3.). È vero che al paragrafo 5.2., ultima frase, viene precisato che "le successive rate di fr. 100'000.- l'una saranno vincolate alla presentazione di un piano finanziario e degli investimenti sulle infrastrutture per i prossimi sei anni". Neppure da quest'ultima clausola contrattuale si può tuttavia desumere che la somma che il comune ha versato alla __________ SA è destinata a finanziare l'acquisto o la creazione di nuovi beni oppure a migliorare le infrastrutture già esistenti. Il rispetto della predetta condizione non impedisce infatti alla __________ SA di utilizzare l'importo in questione e le successive rate che riceverà dal comune per far fronte alle spese di consumo immediate o per coprire le perdite d'esercizio che essa prevede di subire nei prossimi anni. In questo senso la società dispone dunque della più ampia libertà per quanto attiene all'impiego della somma ricevuta.
È dunque a giusto titolo che l'importo di fr. 100'000.-, a valere quale contributo 2007 a favore della __________ SA, è stato contabilizzato dal comune come una spesa di gestione corrente.
Nulla muta a questo proposito che il municipio, anziché limitarsi a domandare un aggiornamento del preventivo, abbia sottoposto al consiglio comunale per approvazione detta convenzione e abbia chiesto al medesimo organo un credito di fr. 600'000.- per far fronte agli impegni finanziari che si era assunto nei confronti della predetta società, seguendo così l'iter previsto dall'art. 13 lett. e LOC per le spese di investimento: il solo fatto che la procedura adottata nell'occasione non fosse quella appropriata alle circostanze non influisce certo sulla qualifica dal profilo contabile del contributo litigioso, il quale, come detto, nella sua sostanza rappresenta senz'altro una spesa di gestione corrente.

 

                                   4.   L'insorgente censura pure la scelta del comune di contabilizzare il querelato importo nel conto n. 652.366.10, rilevando come in quest'ultimo debbano essere registrati contributi di altro genere rispetto a quello qui in discussione.
Su questo punto gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono del tutto privi di fondamento. Tale registrazione non appare in effetti corretta già per il fatto che nel suddetto conto devono di principio essere contabilizzati unicamente i contributi correnti per scopi di consumo a favore di persone fisiche nel territorio nazionale. (Manuale, vol. 1, capitolo 4.2, pag. 36), mentre che nel caso in esame beneficiaria dell'importo litigioso è una società anonima. Meglio sarebbe dunque stato contabilizzare tale uscita nel conto 652.365, il quale si riferisce ai contributi correnti ad imprese e ad organizzazioni i cui capitali oppure i cui organi sono interamente o prevalentemente di interesse privato (Manuale, vol. 1 capitolo 4.2, pag. 35). Si tratta in ogni caso di un errore di forma il quale non incide in alcun modo sulla sostanziale correttezza dei conti preventivi approvati dal consiglio comunale e che pertanto non permette di accogliere, neppure parzialmente, il ricorso in esame.

 

5.    In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto e il giudizio impugnato confermato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 152, 154, 155, 157, 208, 209, 213 LOC; 26, 17, 18 RGF LOC; 3, 18, 28, 43, 60 segg. PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario