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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1677), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 gennaio 2007 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi 2007; |
viste le risposte:
- 23 aprile 2007 di __________, presidente del consiglio comunale;
- 23 aprile 2007 del Dipartimento delle istituzioni;
- 24 aprile 2007 del Consiglio di Stato;
- 29 maggio 2007 del CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 12 ottobre 2006 il municipio CO 4 ha sottoscritto con la __________ SA (__________SA) una "convenzione sulla partecipazione
finanziaria una tantum del comune di __________ " a favore di quest'ultima
società. Il contratto prevedeva in sostanza che il comune avrebbe versato alla __________
SA complessivi fr. 600'000.- a titolo di contributo finanziario in ragione di
un versamento di fr. 200'000.- per il 2006, e successivamente di fr. 100'000.- all'anno
da corrispondere il 31 ottobre di ogni anno, la prima volta il 31 ottobre 2007
e l'ultima entro il 31 ottobre 2010, in cambio dell'impegno di questa società a
tenere aperti durante le stagioni invernali ed estive gli impianti di risalita
di __________, di cui era diventata proprietaria in seguito al fallimento della
__________
b. Nel corso della seduta del 14 e 15 novembre 2006, il consiglio comunale di __________
ha risolto con 13 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto, quanto segue:
"1. La ratifica della
convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2006 dal Municipio avviene con la
condizione sospensiva che la stessa vale soltanto dopo il versamento di fr.
300'310.75 e previa regolare iscrizione a registro fondiario del trapasso di
proprietà degli impianti di cui all'aggiudicazione di data 19 maggio 2006.
2. La convenzione sulla partecipazione finanziaria nella forma di una tantum
del Comune di __________ a favore __________ SA è approvata.
3. Al Municipio è concesso un credito fino a concorrenza di fr. 600'000.- quale
contributo finanziario nella forma di una tantum.
4. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il capitale necessario."
B. Riunitosi in seduta ordinaria il 10 gennaio 2007, il consiglio comunale
di __________ ha approvato il messaggio municipale n. 53/2006 concernente il preventivo
2007, il quale prevedeva, tra le altre cose, che l'importo di fr. 100'000.-, a
valere quale rata per il 2007 del contributo una tantum di fr. 600'000.- accordato
alla __________ SA, fosse contabilizzato nel conto di gestione corrente n.
652.366.10 alla voce "Contributo alla __________ SA".
C. Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso introdotto
da RI 1 contro la predetta risoluzione, confermando la scelta del comune di
registrare il contributo a favore della __________ SA nel conto di gestione
corrente, come proposto dal municipio nel suo messaggio, anziché nel conto
degli investimenti, secondo quanto sostenuto dall'insorgente. Il Governo ha in
particolare rilevato che detto importo non serve a creare nuovi beni durevoli,
non aggiunge valore a quelli esistenti e il suo versamento non è vincolato a
investimenti ben definiti.
D. Contro il predetto giudizio, il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla risoluzione con cui il 10 gennaio 2007 il legislativo di __________ ha approvato il conto preventivo del comune e ha autorizzato il municipio a prelevare il fabbisogno 2007 per il tramite dell'imposta comunale. Ripropone la tesi, già sostenuta davanti alla precedente autorità di giudizio, secondo cui la partecipazione finanziaria una tantum del comune in favore della __________ SA non deve essere contabilizzata tra le spese correnti, ma nel conto investimenti.
All'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato, il Dipartimento delle istituzioni e il presidente del
consiglio comunale di __________, senza formulare osservazioni, come pure il CO
4, il quale si riconferma in quanto già esposto dinnanzi alla precedente
istanza di giudizio e di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 15
ottobre 2007 il CO 4 ha prodotto alcuni documenti, in particolare il piano
finanziario e degli investimenti per i prossimi sei anni della __________ SA
datato agosto 2007.
Tale documentazione è stata messa a disposizione del ricorrente, il quale, con
lettera 30 ottobre 2007, ha in sostanza affermato di non avere osservazioni da
formulare in proposito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 213 cpv. 2 LOC) da una persona legittimata ad agire in giudizio (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta il 15 ottobre 2007 dal CO 4 su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il preventivo del comune (art. 152 LOC). Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi e sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito d'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio, e sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare (art. 157 LOC). Il preventivo, allestito conformemente alla classificazione del piano contabile, si compone di un preventivo del conto di gestione corrente e di un preventivo del conto degli investimenti (art. 16 cpv. 1 RFG LOC).
Giusta l'art. 154 LOC, il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile (cpv. 1). Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato (cpv. 2). In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti (cpv. 3). In virtù dell'art. 155 cpv. 1 LOC, il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni. Il preventivo del conto di gestione corrente votato dall'assemblea o dal consiglio comunale autorizza il municipio a procedere a una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato (art. 17 cpv. 1 RGF LOC). Per spese prevedibili, compresi gli interessi e gli ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per le quali al momento della decisione sul preventivo manca ancora la necessaria base legale, i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino al momento in cui la base legale entra in vigore (art. 17 cpv. 3 RGF LOC). Giusta l'art. 18 RGF LOC, il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale. Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente sino a concorrenza del relativo credito votato.
3. 3.1. Secondo
il Manuale di contabilità per i comuni ticinesi (in seguito: Manuale), quando
una determinata uscita finanziaria serve a fornire una prestazione di consumo,
la stessa costituisce una spesa di gestione corrente (vol. 2, cap. 8.3.2, pag.
3-4), atteso che per prestazione di consumo si intende il finanziamento
immediato di un compito d'interesse pubblico. Di norma, solo importi
relativamente piccoli possono essere qualificati come spese di gestione
corrente (cfr. Rossi/Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996,
pag. 258).
Se per contro la spesa serve all'acquisto, alla creazione o alla miglioria di
beni amministrativi o patrimoniali che appartengono agli attivi di bilancio e
che hanno una durata e un utilizzo che copre più esercizi si è di fronte ad un
investimento (cfr. Rossi/Ferrari, op. cit., pag. 258; Manuale, vol. 2, cap.
8.3.2, pag. 34). Sono pure da considerare tali i contributi versati per
l'acquisizione, la costruzione ed il miglioramento di beni di terzi (cfr. Manuale,
vol. 2, cap. 8.3.2., pag. 4).
3.2. Per
determinare se il contributo litigioso debba essere qualificato come una spesa di
gestione corrente o come un investimento, occorre accertare lo scopo per il
quale è stato erogato.
Su questo specifico punto la convenzione conclusa il 12 ottobre 2006 tra il
comune di __________ e la __________ SA non è per il vero molto chiara.
Al paragrafo 3.1. della medesima, alla marginale "Scopo del presente
accordo", si afferma che il comune di __________ "(...) vede
con interesse la possibilità di una continuità nella gestione degli impianti di
risalita. Ciò principalmente per l'indotto che il relativo traffico di sportivi
ed escursionisti garantisce alla regione e in particolare al comune medesimo. Per
questa ragione si prevede con il presente contratto un contributo straordinario
di complessivi fr. 600'000.- da erogare nei termini che verranno indicati di
seguito."
"L'interesse a questo finanziamento - soggiunge il punto 3.2. della
convenzione - sussiste a condizione naturalmente che l'attività di gestione
degli impianti di risalita possa continuare per un numero minimo di anni. Di
qui la rateazione dell'erogazione di questo contributo".
Da quanto precede si deve dedurre che tramite la convenzione in parola il
comune di __________ ha semplicemente voluto fornire alla __________ SA un
aiuto finanziario destinato a garantire il mantenimento in esercizio degli impianti
di risalita esistenti. In particolare, si deve escludere che esso abbia inteso vincolare
l'uso del querelato importo al compimento di precisi investimenti da parte della
società beneficiaria. La convenzione impone infatti a quest' ultima, quale
unica condizione da rispettare per l'ottenimento del finanziamento annuale,
l'impegno "a tenere aperta la totalità degli impianti durante la
stagione invernale, innevamento permettendo, e durante la stagione estiva
(…) a tenere aperta almeno la funivia __________ " (cfr.
convenzione 12 ottobre 2006, paragrafo 5.3.). È vero che al paragrafo 5.2., ultima
frase, viene precisato che "le successive rate di fr. 100'000.- l'una saranno
vincolate alla presentazione di un piano finanziario e degli investimenti sulle
infrastrutture per i prossimi sei anni". Neppure da quest'ultima
clausola contrattuale si può tuttavia desumere che la somma che il comune ha
versato alla __________ SA è destinata a finanziare l'acquisto o la creazione di
nuovi beni oppure a migliorare le infrastrutture già esistenti. Il rispetto della
predetta condizione non impedisce infatti alla __________ SA di utilizzare l'importo
in questione e le successive rate che riceverà dal comune per far fronte alle
spese di consumo immediate o per coprire le perdite d'esercizio che essa
prevede di subire nei prossimi anni. In questo senso la società dispone dunque della
più ampia libertà per quanto attiene all'impiego della somma ricevuta.
È dunque a giusto titolo che l'importo di fr. 100'000.-, a valere quale contributo
2007 a favore della __________ SA, è stato contabilizzato dal comune come una spesa
di gestione corrente.
Nulla muta a questo proposito che il municipio, anziché limitarsi a domandare un
aggiornamento del preventivo, abbia sottoposto al consiglio comunale per approvazione
detta convenzione e abbia chiesto al medesimo organo un credito di fr.
600'000.- per far fronte agli impegni finanziari che si era assunto nei
confronti della predetta società, seguendo così l'iter previsto dall'art. 13
lett. e LOC per le spese di investimento: il solo fatto che la procedura
adottata nell'occasione non fosse quella appropriata alle circostanze non influisce
certo sulla qualifica dal profilo contabile del contributo litigioso, il quale,
come detto, nella sua sostanza rappresenta senz'altro una spesa di gestione
corrente.
4. L'insorgente
censura pure la scelta del comune di contabilizzare il querelato importo nel
conto n. 652.366.10, rilevando come in quest'ultimo debbano essere registrati
contributi di altro genere rispetto a quello qui in discussione.
Su questo punto gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono del tutto privi
di fondamento. Tale registrazione non appare in effetti corretta già per il
fatto che nel suddetto conto devono di principio essere contabilizzati unicamente
i contributi correnti per scopi di consumo a favore di persone fisiche nel
territorio nazionale. (Manuale, vol. 1, capitolo 4.2, pag. 36), mentre che nel
caso in esame beneficiaria dell'importo litigioso è una società anonima. Meglio
sarebbe dunque stato contabilizzare tale uscita nel conto 652.365, il quale si
riferisce ai contributi correnti ad imprese e ad organizzazioni i cui capitali
oppure i cui organi sono interamente o prevalentemente di interesse privato (Manuale,
vol. 1 capitolo 4.2, pag. 35). Si tratta in ogni caso di un errore di forma il
quale non incide in alcun modo sulla sostanziale correttezza dei conti
preventivi approvati dal consiglio comunale e che pertanto non permette di accogliere,
neppure parzialmente, il ricorso in esame.
5. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto e il
giudizio impugnato confermato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 152, 154, 155, 157, 208, 209, 213 LOC; 26, 17, 18 RGF LOC; 3, 18, 28, 43, 60 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario