Incarto n.
52.2007.12

 

Lugano

15 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6345) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore della figlia __________ (1989);

 

 

viste le risposte:

-    17 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

-    23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il cittadino ex iugoslavo (ora serbo) RI 1 (1965) è entrato per la prima volta in Svizzera nel 1991 per svolgere un'attività lucrativa, ottenendo nel 2002 la nazionalità elvetica. Il 2 maggio 2006 la moglie del ricorrente, la cittadina svizzera __________ (1962), è deceduta.

RI 1 è padre di __________ (26.7.1989), nata dal suo precedente matrimonio con la cittadina ex iugoslava M__________ (1968) e residente in Serbia.

 

 

                                  B.   a) Il 29 settembre 2006 è stato chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, di autorizzare __________ a entrare e a risiedere nel nostro Paese per permetterle di vivere insieme al padre.

Alla domanda è stato allegato il consenso della madre M__________ e uno scritto del padre, il quale ha manifestato il desiderio di avere presso di sé la figlia per permetterle di proseguire gli studi nel nostro paese.

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 13 novembre 2006 l'autorità dipartimentale ha respinto la richiesta, ritenendo il ricongiungimento tardivo, non dettato da circostanze oggettive ed essenzialmente volto a offrire a __________ condizioni di vita migliori che nel suo paese.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.

 

 

                                  C.   Con giudizio 19 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare per i motivi addotti dal dipartimento.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che __________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di soggiorno.

Il ricorrente afferma che in precedenza non vi erano le condizioni favorevoli per far giungere sua figlia in Svizzera a causa della malattia di cui soffriva sua moglie __________. Sostiene inoltre di avere un legame intenso e vivo con __________, la quale vive attualmente presso i nonni paterni. Tuttavia essi non possono più occuparsi di lei, in quanto anziani e malati.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).

In concreto, tali condizioni sono soddisfatte. In effetti, RI 1 detiene la cittadinanza svizzera e Jelena aveva 17 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare.

Conformemente alla norma menzionata, di principio, __________ dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art.  83 lett. c n. 2 LTF.

 

1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).

 

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).

Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.).

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, nel 1991 RI 1 si è separato volontariamente da sua figlia __________ (1989), la quale dal 1995 è affidata alla di lei madre M__________ (v. sentenza di divorzio 30 maggio 1995 del Tribunale comunale di __________). Nonostante avesse avuto il diritto al ricongiungimento già a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera nel 1996 e l'ottenimento della nazionalità elvetica nel 2002, è solo il 29 settembre 2006 che egli ha domandato il dipartimento che __________, ormai diciassettenne, fosse autorizzata a entrare e a soggiornare definitivamente nel nostro paese. Considerato quindi che da parecchi anni l'insorgente si è volontariamente separato dalla figlia, non si può certo ritenere che il loro legame sia effettivamente di un'intensità tale da imporre il trasferimento definitivo di quest'ultima in Svizzera. Il ricorrente afferma di avere sempre mantenuto, nonostante la separazione, dei contatti con __________ tramite visite reciproche, lettere e telefonate nonché versando del denaro per il suo mantenimento e per la formazione scolastica. Sennonché, questi contatti non possono essere definiti preponderanti. È del tutto naturale infatti che padre e figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine.

Il fatto inoltre che egli abbia chiesto il ricongiungimento solo dopo il decesso della sua seconda moglie, perché le condizioni non erano favorevoli a causa della depressione e dei problemi di alcool di quest'ultima, non è qui determinante dal momento che l'insorgente ha liberamente scelto di vivere in Svizzera (doc. B: dichiarazione 20.11.2006 Dr. med. __________ prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato).

 

A prescindere dall'intensità del legame tra padre e figlia, bisogna in ogni caso considerare che non sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e impongano a __________, la quale vive da sempre nella ex Iugoslavia, di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro paese. Certo, il ricorrente pone in evidenza che i propri genitori, presso i quali sua figlia vive attualmente a causa del suo rapporto conflittuale con la madre, non possono più occuparsi di lei in quanto anziani e malati e non sarebbero idonei a vivere indipendenti. Ora, dagli atti risulta che il nonno __________ (1936) è affetto da Emiparesis l.dex, Hipertensio art,. Diabetes mellitus Tip II, M. cordis isch. chr VES (Lown II) e insuff. cordis Stad C, mentre la nonna __________ (1936) soffre di Hypertensio art., VES (Lown-II), HLP Tip II/a, arthritis psoriatica, Sacroileitis bill. Osteoporosis lumbalis (v. doc. C: certificati medici 10.1.2007; doc. B: dichiarazione senza data dei conoscenti __________ e __________). Sennonché, a prescindere che tale argomento è stato sollevato per la prima volta solo dinnanzi al tribunale e che nella lettera di consenso del 27.9.2006 la madre M__________ aveva indicato di vivere ancora insieme a __________, non è dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni paterni siano tali da impedire alla nipote di continuare a vivere nella Repubblica di Serbia. Inoltre, raggiungendo il padre in Svizzera, ella verrebbe inserita in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo e si troverebbe confrontata con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista sia scolastico che professionale.

 

Va anche tenuto presente che __________ è ormai prossima alla maggiore età, ragione per la quale ella è in grado ormai di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine - dove è nata, è cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti - e non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Visti pertanto i modesti bisogni di custodia della nipote, nulla impedisce ai nonni paterni di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, non da ultima dalla madre, cui __________ risulta pur sempre ancora affidata (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che ella intenda proseguire gli studi in Svizzera (v. scritti 3 novembre e 27 settembre 2006, rispettivamente, di RI 1 e M__________, agli atti). Essendo di natura essenzialmente economica, tale motivo non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione familiare. Infine va osservato che __________ sta frequentando a N__________ la scuola di medicina __________ per la formazione di infermiera-educatrice (v. certificato 18.5.2006 allegato alla domanda di ricongiungimento) e che pertanto è già entrata nel mondo del lavoro.

Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

 

 

                                   4.   Occorre esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.

 

4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

 

4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).

 

4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlia vivono definitivamente separati quanto meno dal 1995. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.

 

                                   5.   Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a __________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario