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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 aprile 2007 di
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RI 1 6900 Lugano,
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contro |
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la risoluzione 27 marzo 2007 (n. 1681) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 febbraio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 2 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
- 2 maggio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino serbo RI 1 (1983) si è sposato il 4 luglio 2004 nel proprio Paese d'origine con la connazionale I__________ (1983), titolare di un permesso di dimora annuale in Svizzera;
che l'11 agosto 2005 il ricorrente è stato autorizzato a entrare nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare (art. 38 e 39 OLS) e a tale scopo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 7 agosto 2007;
che il 1° dicembre 2006 l'interessato ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS) la modifica dei dati relativi al suo indirizzo, indicando di essersi trasferito da __________ a __________ in un appartamento di un locale e mezzo adibito per una persona;
che il 1° febbraio 2007 I__________ ha informato l'URS che dal 27 novembre 2006 non faceva più comunione domestica con il marito, che da allora non aveva più avuto sue notizie e che era sua intenzione divorziare dallo stesso;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto che la separazione dei coniugi __________ fosse definitiva e l'8 febbraio 2007 ha pertanto ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo successivo per la lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS);
che con giudizio 27 marzo 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e che la decisione impugnata fosse conforme al principio della proporzionalità;
che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando l'effetto sospensivo al gravame;
che il ricorrente contesta di richiamarsi al matrimonio in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione di fatto dalla moglie è dovuta a una crisi passeggera e la loro riconciliazione imminente;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che la presente vertenza non concerne tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso;
che in questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.; 2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.);
che in concreto il permesso di dimora di RI 1, revocato dal dipartimento, era valido fino al 7 agosto 2007;
che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è pertanto scaduta durante la procedura ricorsuale: dato che egli non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare al qui ricorrente il permesso di dimora di cui era titolare: occorre dunque esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto questo profilo;
che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia (o la ex Repubblica federale socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;
che il ricorrente non può prevalersi nemmeno dell'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, secondo cui lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, in quanto egli vive separato di fatto dalla moglie dal dicembre 2006 e da allora egli non ha mai apportato la prova di aver ricomposto la comunione domestica con la stessa;
che tale disposizione non gli dà pertanto diritto a conservare il permesso di soggiorno, dal momento che l'unione coniugale deve infatti sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 631, emanate dall'UFM, stato maggio 2006);
che l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita da tale disposto, ritenuto che vive separato dalla consorte da oltre 8 mesi;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina;
che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 1, 4, 9, 17 LDDS; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 47, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario