Incarto n.
52.2007.143

 

Lugano

1 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1656) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la risoluzione 27 gennaio 2007 con cui il municipio di RI 1 ha deciso di incaricare un tecnico della polizia del fuoco di allestire una perizia sul pericolo di incendio di uno stabile ad uso collettivo;

 

 

viste le risposte:

-    11 maggio 2007 di CO 1;

-    15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 20 giugno 2006 il municipio di RI 1 ha invitato il resistente CO 1 ad incaricare un tecnico della polizia del fuoco di far allestire entro 30 giorni da un tecnico del ramo una valutazione peritale del rischio di incendio residuo dell'albergo __________, di cui è proprietario (part. 12), avvertendolo che in caso di inadempienza avrebbe proceduto d'ufficio a sue spese.

Non avendo CO 1 dato seguito all'invito, il 25 gennaio 2007 il municipio ha deciso di incaricare un tecnico riconosciuto in materia di polizia del fuoco di accertare l'esistenza o meno di un reale pericolo d'incendio nello stabile, valutando il rischio residuo ed indicando eventuali misure affinché venga ridotto entro limiti accettabili. L'autorità comunale ha stabilito che le spese di perizia sarebbero state addebitate al proprietario nella misura in cui fosse stato riscontrato un intollerabile rischio residuo d'incendio.

 

 

                                  B.   Con giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro la predetta risoluzione municipale, annullandola nella misura in cui prevedeva di chiedere al perito di indicare eventuali misure di risanamento, rispettivamente di addebitare eventualmente al proprietario le spese di perizia.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che, trattandosi di uno stabile esistente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di polizia del fuoco, l'onere di accertare l'esistenza di un eventuale, inaccettabile rischio d'incendio residuo incombesse al comune. Le misure da eventualmente adottare per eliminarlo avrebbero dovuto essere determinate soltanto in un secondo tempo.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino integrale della decisione impugnata.

Il rinvio ad una seconda fase dell'accertamento delle misure da eventualmente adottare per eliminare un eventuale rischio d'incendio residuo, argomenta, sarebbe del tutto irrazionale. Parimenti ingiustificato sarebbe l'obbligo del comune di prendere in ogni caso a suo carico le spese peritali.

 

 

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa ed incontestata. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

2.2.1. Giusta l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato. Sono applicabili, dispone l'art. 44c cpv. 1 RLE, le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Nei campi specifici, sono pure applicabili le normative emanate dalle Associazioni professionali riconosciute di cui all'allegato 3. I materiali e le parti della costruzione, i prodotti per gli impianti e gli impianti per la sicurezza devono essere certificati da un ente accreditato a livello federale.

Gli edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure gli edifici di grande mole, le costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, devono essere progettati e realizzati conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato. La conformità deve essere comprovata da un attestato rilasciato da un  tecnico accreditato e da un successivo certificato di collaudo a costruzione ultimata (art. 44d cpv. 3 e 4 LE).

2.2. Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1° gennaio 1997: cfr. BU 96, 735), dispone l'art. 41g cpv. 1 LE, sono invece soggetti al diritto precedente. Queste opere sfuggono di principio alle nuove disposizioni. Devono essere adeguate solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).

Per "diritto precedente", non è da intendere il diritto in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia, ma l'art. 13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949 (LPF 1949; BU 1949, 135), che abilitava il municipio ad intervenire d'ufficio nei confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione. Accreditando la tesi del succitato autore, si impedirebbe altrimenti all'autorità comunale di ordinare la messa in sicurezza degli stabili più vecchi, che non hanno magari mai ottenuto una licenza perché costruiti in epoca remota e che presentano i maggiori rischi d'incendio.

In quest'ottica, l'art. 44g cpv. 1 RLE impone al proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d (recte: 41g) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo.

 

2.3. L'accertamento dell'entità del rischio incombe all'autorità comunale, che può concedere esenzioni all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile (art. 44g cpv. 2 RLE). Spetta al municipio dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone e le cose. L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che certifichi l'ossequio delle disposizioni antincendio (STA 1.6.1999 n. 52.99.61 in re C.). Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.

Il municipio può accertare il rischio con i propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento di un mandato affidatogli dalla legge.

                                   3.   3.1. Con la decisione 25 gennaio 2007 qui in esame, il municipio ha incaricato un perito di accertare il rischio d'incendio dell'albergo del resistente, stabilendo già sin d'ora che le spese sarebbero state addebitate a quest'ultimo nella misura in cui tale rischio non fosse stato escluso. Il Consiglio di Stato ha annullato questa disposizione ritenendola ingiustificata. A ragione, poiché si tratta di un onere derivante dall'adempimento di un compito che la legge affida al comune.

 

3.2. Con la stessa decisione il municipio ha anche previsto di chiedere al perito di indicare semmai quali misure dovessero essere adottate per escludere un eventuale rischio d'incendio. Il Consiglio di Stato ha annullato questa disposizione, ritenendo che l'individuazione delle misure da adottare dovesse essere rinviata ad una seconda fase del procedimento. A torto, poiché non è dato di vedere per qual motivo il perito che accerta un rischio residuo d'incendio non possa già sin d'ora indicare quali provvedimenti debbano essere adottati per ridurlo nei limiti del tollerabile. Il rinvio di questo accertamento ad una seconda fase del procedimento è del tutto irrazionale. Al proprietario gravato resta infatti comunque riservata la facoltà di proporre mediante perizia misure meno gravose, ma altrettanto efficaci (art. 44g cpv. 2 RLE). Considerato che le spese del mandato sono in ogni caso a carico del comune, non si vede d'altro canto perché il municipio non possa chiedere al perito di indicargli i provvedimenti da ordinare per mettere l'immobile in sicurezza secondo l'art. 13 vLPF.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, cassando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui annulla la decisione del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello accettabile. Dato l'esito, tasse e ripetibili del giudizio governativo rimangono invece invariate.

La tassa di giustizia è posta a carico del resistente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso per esigenze di funzione. Le ripetibili sono invece addebitate al comune in proporzione alla soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1656) è cassata nella misura in cui annulla la decisione del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello accettabile;

1.2.           la risoluzione 27 gennaio 2007 del municipio di RI 1 è riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico del resistente nella misura di fr. 300.-.

 

 

                                   3.   Il comune di RI 1 rifonderà al resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

 

                                    5.   Intimazione a:

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.

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario