Incarto n.
52.2007.144

 

Lugano

12 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito dal

segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 aprile 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

lo scritto 10 maggio 2007 della Sezione amministrativa del Dipartimento educazione cultura e sport in tema di fatturazione delle prestazioni per provvedimenti pedagogico-terapeutici degli allievi di scuola speciale;

 

vista la risposta 4 giugno 2007 del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                          in fatto

                                         che la ricorrente RI 1 è una logopedista che esercita la professione in modo indipendente nel suo studio di __________;

 

 

che in quest'ambito segue un bambino (A. G.) con difficoltà di eloquio, che frequenta una scuola speciale;

che a più riprese la ricorrente ha chiesto al Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) di onorare le fatture per le prestazioni professionali effettuate a favore di quel bambino;

 

che con scritto 10 aprile 2007 la giurista della Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'insorgente di aver saldato le fatture sulla base della convenzione stipulata dal dipartimento con l'Associazione dei logopedisti della Svizzera italiana;

 

che contro questo scritto RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza di essere remunerata sulla base della convenzione 14 giugno 2001 stipulata tra la Conferenza delle associazioni professionali svizzere dei logopedisti e l'Assicurazione invalidità;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione amministrativa del DECS con argomenti che non occorre qui riassumere;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo (art. 60 PAmm);

 

che il ricorso a questo tribunale contro decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è dunque proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile;

che, nel caso concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di dedurre davanti a questo tribunale le decisioni emanate dalla giurista del DECS;

 

che, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto inviato dalla giurista del DECS all'insorgente prefiguri una decisione, il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;

 

che a norma dell'art. 4 PAmm, gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, affinché esamini se l'impugnativa sia da esso ricevibile;

 

che, data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso data dalla giurista del DECS, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; 49 cpv. 2 LOG;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  A norma dell'art. 4 PAmm gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato.

 

2.Non si preleva tassa di giustizia.

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

 

.

 

Il presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo