Incarto n.
52.2007.146

 

Lugano

13 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di

 

 

 

RI 1

RI 2

t  tutti patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1668) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 6 settembre 2006, rilasciata dal municipio di CO 2 CO 2 a CO 1 per ristrutturare e sopraelevare due edifici situati nella zona del nucleo (part. 2049);

 

 

viste le risposte:

-    11 maggio 2007 di CO 1;

-    15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

-    24 maggio 2007 del municipio di CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 24 ottobre 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di ristrutturare due stabili contigui (part. 2049), facenti parte di un complesso di edifici situati nella zona del nucleo. L’intervento prevedeva fra l’altro anche di sopraelevare gli stabili, sostituendo il tetto ad una sola falda con una copertura a due spioventi.

Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI 1, nonché RI 2, proprietari di immobili situati su fondi contermini (part. 2025 e 1262), sollevando una serie di obiezioni che hanno successivamente ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso. 

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 6 settembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta e respinto le opposizioni dei vicini.

 

 

                                  B.   Con giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.

Dopo essersi rifiutato di entrare nel merito delle censure di diritto civile, sollevate dagli insorgenti con riferimento al fatto che il nuovo tetto si sarebbe in parte appoggiato sul muro di proprietà della ricorrente RI 2, il Governo ha in sostanza ritenuto che il modico innalzamento delle falde del tetto rientrasse nei limiti delle sopraelevazioni che potevano ancora essere eccezionalmente autorizzate secondo l’art. 50 NAPR.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In questa sede, gli insorgenti si limitano a riproporre e sviluppare ulteriormente le censure riguardanti l’appoggio del nuovo tetto sul muro di proprietà della ricorrente RI 2, che sorge sul confine verso il fondo dei resistenti. Essi rimproverano in particolare al Consiglio di Stato di aver omesso di esperire le necessarie verifiche per stabilire i rapporti di proprietà su questo muro.

 

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i resistenti CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. Le prove di cui l’insorgente chiede l’as-sunzione non sono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Se la domanda di costruzione risponde a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di pianificazione del territorio, di polizia delle costruzioni e di protezione dell'ambiente, l'autorità amministrativa deve concedere il permesso richiesto. Non deve occuparsi di eventuali contestazioni di diritto privato (RDAT 1982 n. 70; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627).

 

2.2. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 RLE, dal canto suo, stabilisce che la domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista. Scopo precipuo di queste disposizioni è quello di evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118). Esse tutelano quindi soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento  (STA 29.4.93 in re D.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737).

La legittimazione a chiedere il rilascio del permesso di costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità amministrativa deve risolvere in base alle regole del diritto civile. In questo contesto essa deve comunque tener presente che lo scopo principale della procedura di rilascio del permesso è quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo. L'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza, lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali vertenze sul diritto di disporre del fondo (Scolari, op. cit., N. 744).

Considerato il bene giuridico protetto da queste disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e statuire nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo.

La decisione che ne scaturisce resta comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non dispone di tale facoltà. Essa attesta in effetti soltanto che all'opera prevista dalla domanda di costruzione non si oppone alcun impedimento di diritto pubblico. Non conferisce al suo beneficiario alcun diritto di disporre del fondo per realizzarla effettivamente (STA 12.1.1999 in re R. n. 52.1998.285; 1.12.2003 n. 52.2003.321 in re L e llcc, consid. 2).

 

 

3.3.1. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti contestano ai resistenti il diritto di disporre del muro che separa il fondo dedotto in edificazione da quello della ricorrente RI 2 per appoggiarvi il nuovo tetto. Controversa, in altri termini, è la proprietà del muro.

Il municipio ha dato seguito alla domanda di costruzione senza curarsi di verificare i rapporti di proprietà sul muro. Rilasciando il permesso, esso si è limitato ad accertare che l'intervento è conforme al diritto edilizio concretamente applicabile. Deduzione, questa, che i ricorrenti non contestano.

Implicitamente, l'autorità comunale ha in sostanza rinunciato ad avvalersi della facoltà di esigere che la domanda di costruzione fosse semmai sottoscritta anche dalla ricorrente RI 2 in quanto proprietaria o comproprietaria del muro.

La decisione, confermata dal Consiglio di Stato, regge alla critica dei ricorrenti. Essa accerta infatti soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti. Non stabilisce che l'opera può senz'altro essere realizzata anche dal profilo del diritto privato. La licenza non pregiudica minimamente i diritti di proprietà dei ricorrenti, ai quali rimane comunque riservata la facoltà di farli valere davanti al giudice civile.

 

3.2. Da respingere sono pure le contestazioni sollevate dagli insorgenti con riferimento all'ipotesi che i resistenti erigano un nuovo muro in contiguità con quello esistente sul confine verso il fondo della ricorrente RI 2. Il progetto approvato non prevede alcun nuovo muro. Se i resistenti dovessero optare per una simile soluzione, dovranno comunque inoltrare una domanda di variante, alla quale i ricorrenti potranno semmai opporsi.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno ai resistenti identico importo a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

 

;

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario