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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 27 marzo 2007 (n. 1674) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 dicembre 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha prorogato il periodo di sospensione e confermato le condizioni di riammissione alla guida connesse con una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per aver ripetutamente circolato nonostante il provvedimento di sicurezza in atto; |
vista la risposta 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 13 novembre 1960 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel gennaio del 1979. Da allora è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:
17 maggio 1979: revoca di 2 mesi per aver perso la padronanza del veicolo dopo un sorpasso irregolare e divelto una ringhiera fuoriuscendo dal sedime stradale;
10 febbraio 1988: revoca di 5 mesi e 15 giorni per guida in stato di ebrietà;
30 aprile 1991: revoca di 1 anno e 1 mese per aver circolato in stato di ebrietà e a velocità eccessiva, provocando un incidente;
16 marzo 1995: revoca a tempo indeterminato per non aver presentato la richiesta documentazione medica;
27 febbraio 1998: revoca di 3 mesi per aver perso la padronanza del veicolo (sprovvisto di immatricolazione, di assicurazione RC e con targhe abusive), urtato una vettura ferma sul lato della strada e abbandonato infine il luogo dell'incidente, il 30.12.1996, e circolato a velocità eccessiva, l'11.10.1997.
Nel gennaio del 2002 RI 1 è stato colto al volante di un veicolo in stato di ebrietà e sottoposto all'esame di un perito, che l'ha dichiarato inidoneo alla guida per dedizione al bere. Con risoluzione 4 luglio 2002 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo pure che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di giugno 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________, nonché di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame psico-tecnico.
B. L'11 luglio 2004, il 2 settembre 2004, il 15 ottobre 2004, il 4 marzo 2005 e il 24 febbraio 2006 RI 1 è stato sorpreso a condurre un autoveicolo nonostante la revoca.
Mediante decisione 20 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha quindi riconfermato la misura di sicurezza a tempo indeterminato adottata nel 2002, posticipando al settembre 2007 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione. Per il resto, ha ribadito le clausole per la riammissione alla guida stabilite in precedenza, aggiungendovi il superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.
C. Il 18 ottobre 2006 RI 1 ha ulteriormente circolato malgrado la revoca della patente in corso.
Il 7 dicembre 2006 l'autorità cantonale ha di conseguenza prolungato sino a settembre 2008 il periodo di sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza in essere, lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione del 20 aprile 2006.
D. L'8 gennaio 2007 RI 1 ha impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento dell'obbligo di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso __________, che nel novembre 2006 aveva già attestato la sua ritrovata idoneità alla guida dopo 12 mesi di assidui controlli.
Con giudizio 27 marzo 2007 il Governo ha respinto il gravame, annotando in sostanza che la posticipazione della data del possibile riesame a settembre 2008 imponeva una continuazione dei controlli. Solo così il ricorrente sarebbe stato in grado di comprovare la sua perdurante astinenza dal consumo di bevande alcoliche al momento dell'inoltro della domanda di riammissione alla guida.
E. Contro la predetta risoluzione governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la riammissione alla guida sia subordinata unicamente al superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami di condurre.
Riassunti minuziosamente i fatti, il ricorrente ripropone, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza. Ribadisce di aver seguito puntualmente il programma predisposto da __________ per dimostrare la sua affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e di essere nuovamente idoneo alla guida di veicoli a motore. Le infrazioni commesse circolando nonostante la revoca non hanno nessuna attinenza con il consumo di alcol e quindi possono dar luogo tutt'al più ad una misura di ammonimento e incidere semmai sui soli presupposti temporali della riammissione alla guida. La decisione di prolungare di un anno il periodo di controllo presso __________ - soggiunge - è arbitraria, oltre che lesiva del principio della proporzionalità.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.
II ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una clausola collegata ad una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).
Il conducente può richiedere la restituzione della patente se è scaduto un eventuale periodo di sospensione (vedi infra) e può comprovare che la sua inidoneità è scomparsa (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcol, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406).
2.2. La durata della revoche di ammonimento è stabilita in funzione delle circostanze del singolo caso, segnatamente del pericolo per la circolazione, della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 16 cpv. 3 LCStr). Posti questi criteri generali di commisurazione della misura, il nuovo diritto prevede nondimeno una durata minima inderogabile della revoca (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr) a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di infrazione grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr).
Contrariamente alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.
Se il delitto di guida nonostante la revoca viene commesso durante l'espiazione di una misura di sicurezza, la sanzione viene concretizzata tramite l'applicazione di un periodo di sospensione corrispondente alla durata minima della revoca (d'ammonimento) prevista per l'infrazione commessa (art. 16c cpv. 4 LCStr). Questa atipica e per certi versi infelice combinazione tra i criteri che governano la revoca di sicurezza, volta a proteggere il traffico dai conducenti inidonei, e la revoca di ammonimento, mirante a sanzionare e correggere i guidatori che infrangono le regole della circolazione, è stata scientemente voluta dal legislatore. Lo testimonia il contenuto del messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr (FF 1999 p. 3865), laddove si legge che "… se si guida nonostante la revoca della licenza per una durata indeterminata, la revoca corrente non può essere sostituita con una di durata limitata, poiché fondamentalmente la revoca di sicurezza dura finché la persona interessata è nuovamente idonea alla guida. Di conseguenza, verrà ulteriormente ritardato un eventuale nuovo rilascio della licenza di condurre. Si dovrà ordinare un periodo di sospensione corrispondente alla durata minima della revoca per l'infrazione commessa." Tale impostazione è criticabile per diverse ragioni, in parte condivise dalla dottrina (Mizel, op. cit., n. 131 p. 400; Demierre/Mizel/Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 645-646). Vuoi perché di principio i due tipi di revoche hanno funzioni diverse e le loro modalità di esecuzione non possono essere combinate (DTF 115 Ib 328 consid. 3), vuoi perché la posticipazione della data del riesame è suscettibile di disincentivare i conducenti che per essere riammessi al beneficio della patente devono comprovare di essere nuovamente idonei alla guida e sottoporsi a controlli su un arco di tempo ben superiore al necessario. Senza parlare del fatto che, incorporando un provvedimento d'ammonimento in uno di sicurezza, si crea una disparità di trattamento a scapito del conducente oggetto di revoca a tempo indeterminato, il quale non può beneficiare dell'istituto della restituzione anticipata della patente previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr. Non è dato peraltro di vedere come si possa applicare il principio della sostituzione se il reato di guida nonostante la revoca avviene posteriormente alla scadenza di un periodo di sospensione agganciato alla misura di sicurezza. A mente di questo tribunale, il legislatore avrebbe dimostrato maggior coerenza se avesse istituito un sistema atto a permettere al conducente che commette unicamente il reato di guida nonostante la revoca di sicurezza di essere riammesso alla guida non appena venuta meno l'inidoneità per la quale era stato escluso dalla circolazione, ferma restando l'esigenza di fargli scontare immediatamente dopo una revoca di ammonimento congruente con il delitto compiuto, contemplato dall'art. 95 cifra 2 LCStr.
3. In concreto, nel 2002 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà ed in applicazione del diritto vigente all'epoca è stato oggetto di una revoca di sicurezza a tempo indeterminato per accertata dipendenza dall'alcol, assortita di un periodo di prova di un anno (possibilità di riesame nel giugno 2003). La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico e alla presentazione di un rapporto __________, nonché di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche.
Per motivi sui quali non occorre indagare, il ricorrente ha iniziato i controlli predisposti da __________ solo nel luglio del 2005 e nel novembre del 2006 gli è stato rilasciato il certificato necessario per ottenere il riesame del suo caso.
Tra il luglio del 2004 ed il febbraio del 2006 RI 1 ha tuttavia ripetutamente circolato nonostante la revoca, cosicché nel marzo del 2006, sotto l'egida del nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2005, la Sezione della circolazione ha aperto un nuovo procedimento amministrativo nei suoi confronti, con la conseguente conferma della misura di sicurezza a tempo indeterminato e delle condizioni per il riesame imposte nel 2002. La riammissione è stata ammessa a partire dal settembre 2007 (provvedimento corrispondente ad un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr di 18 mesi, tenuto conto dell'ultima infrazione compiuta il 24 febbraio 2006) e gravata dall'ulteriore obbligo di superare nuovi esami di condurre teorici e pratici.
Il 18 ottobre 2006 l'insorgente ha ulteriormente condotto una vettura malgrado la revoca della patente in corso. Il 7 dicembre seguente l'autorità cantonale ha di conseguenza rinviato a settembre 2008 la possibilità di postulare la riammissione alla guida (in forza del principio della sostituzione il periodo di sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza in vigore è stato dunque stabilito in 22 mesi e mezzo), lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione del 20 aprile 2006.
Per quanto discutibile possa apparire (vedi consid. 2.2. che precede), tale decisione - invero incomprensibilmente priva di una definizione puntuale del periodo di sospensione applicato - è conforme al diritto in tutti i suoi punti. Lo è dal profilo della data fissata per il riesame, fondata sull'art. 16c cpv. 2 lett. c, cpv. 3 e 4 LCStr, e dal profilo delle condizioni poste per la riammissione, consone alle esigenze racchiuse nell'art. 17 cpv. 3 LCStr. Norma, quest'ultima, che nell'ambito di una revoca di sicurezza come quella di cui trattasi impone che al momento del riesame l'interessato sia in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida. Donde l'ineluttabile necessità di effettuare dei controlli d'astinenza nei 12 mesi precedenti la data del riesame, in modo da poter dimostrare che i motivi per i quali era stata applicata a suo tempo la revoca di sicurezza (dipendenza dall'alcol) sono venuti meno.
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 4, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario